Tipologia: CIRL
Data firma: 2 dicembre 2016
Validità: 02.12.2016 - 01.12.2019
Parti: Uncem,Confcooperative, Federforeste, Agci, Legacoop e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, FVG
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Validità
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
Art. 5 Formazione
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Congedi parentali
Art. 8 Ambiente e salute
Art. 9 Missioni e trasferte

 

Art. 10 Organizzazione dei Centri di raccolta, Conduttori dei mezzi di trasporto del personale, Rimborso chilometrico, Indennità di trasporto
Art. 11 Trattamento economico integrativo regionale
Art. 12 Premi per obiettivi
Art. 13 Reperibilità
Art. 14 Mensa
Art. 15 Diritti sindacali
Art. 16 Contrattazione aziendale
Art. 17 Normativa di riferimento
Norme di chiusura
Art. 18 Salvaguardia


Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del Friuli Venezia Giulia

In data 02.12.2016 alle ore 15.00 presso la Sede dell'Uncem Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia, in Via Carnia Libera 1944, n. 29 in Tolmezzo (UD), tra Uncem Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia […],Confcooperative Friuli Venezia Giulia […], Federforeste […], Federazione Agci Friuli Venezia Giulia […], Legacoop Friuli Venezia Giulia […] e Flai Cgil Friuli Venezia Giulia […], Fai Cisl Friuli Venezia Giulia […], Uila Uil Friuli Venezia Giulia […], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del Friuli Venezia Giulia.

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro disciplina le materie dì propria competenza così come stabilite dall'art. 2 del CCNL del 7/12/2010 e costituisce uno degli elementi fondamentali per la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale con lo scopo di ottimizzare lo sviluppo socio economico e le condizioni di vita e di sicurezza della collettività oltre al consolidamento dell'occupazione qualificata in un settore dove gli investimenti producono un ritorno della qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future.
Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali per il settore, le Parti svolgeranno tutte le idonee iniziative per la promozione della difesa idrogeologica, del miglioramento forestale sull'uso delle risorse agro-silvo-pastorali.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto integra il CCNL del 7/12/2010 e si applica ai rapporti dì lavoro instaurati nella Regione Friuli Venezia Giulia per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria eseguiti da parte di Enti territoriali, di Cooperative, di Aziende o loro Consorzi.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le parti sindacali si impegnano a svolgere azioni al fine di unificare in un solo organismo, così come disciplinato dal CCNL, il Comitato Paritetico e l’Osservatorio Regionale.

Art. 6 Orario di lavoro
Nei limiti e con il rispetto dell'art. 9 del CCNL, a livello di confronto e di contrattazione territoriale o aziendale e in relazione alle esigenze e alle attività operative dell'azienda, potranno prevedersi forme di flessibilità oraria stagionale e di entrata-uscita dal lavoro.

Art. 8 Ambiente e salute
L'equipaggiamento personale e DPI (dispositivi di protezione individuale) faranno riferimento alla normativa di settore in relazione alle singole attrezzature impiegate.
Eventuali migliori condizioni in tema di ambiente e salute potranno essere oggetto di contrattazione a livello aziendale.

Art. 13 Reperibilità
La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL) potrà essere richiesta ai lavoratori secondo modalità che dovranno essere più precisamente definite nei programmi concordati in sede locale.
Eventuali deroghe potranno essere concordate a livello aziendale fra le Parti.

Art. 14 Mensa
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 comma 1 del CCNL, le modalità ed i criteri per provvedere alla predisposizione di idonei rifugi ad uso mensa e ricovero, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva, potranno essere definite in sede di contrattazione a livello aziendale.

Art. 15 Diritti sindacali
Le OO.SS. chiedono, per quanto si riferisce ai diritti sindacali, quanto segue:
il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione una sede idonea alla effettuazione delle assemblee sindacali.

Art. 16 Contrattazione aziendale
I datori di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, possono istituire un livello di contrattazione aziendale, tenuto conto degli specifici ambiti applicativi del presente Contratto, con esclusione delle materie già previste e disciplinate nei contratti di livello superiore.

Art. 17 Normativa di riferimento
Per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo Regionale si rimanda alle disposizioni previste dal CCNL e alla normativa di riferimento vigente.