Tipologia: Accordo rinnovo CRL
Data firma: 29 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, FVG
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Aumenti retributivi
Parte normativa e mansionario
Assunzione - (art. 13 CCNL)
Contratti a tempo determinato art. 21 lettere B) e C) CCNL
Integrazione trattamento malattia e infortuni sul lavoro e CAC operai agricoli e florovivaisti (art. 62 e 85 CCNL)

 

Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti (art. 75 e 76 CCNL)
Classificazione
Alpeggio
Osservatorio (art. 9 CCNL)
Allegati


Verbale di accordo regionale per il rinnovo dei Contratti Provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del Friuli Venezia Giulia

Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, in Udine viale Europa Unita n. 141 tra: Confagricoltura F.V.G. […], Coldiretti F.V.G. […], Cia F.V.G. […] e Fai - Cisl F.V.G. […], Flai - Cgil F.V.G. […], Uila - Uil F.V.G. […], viene stipulato il seguente accordo regionale per il rinnovo dei Contratti provinciali degli operai agricoli, dal 01/01/2016 al 31/12/2019, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste.

Parte normativa e mansionario
Le parti convengono di adeguare i rispettivi Contratti provinciali di lavoro, con decorrenza dal 01 aprile 2017, con le seguenti descrizioni e previsioni.

Assunzione - (art. 13 CCNL)
Nella Regione Friuli Venezia Giulia le principali fasi lavorative a titolo esemplificativo sono:
- potatura a verde e a secco del vigneto;
- potatura del frutteto;
- raccolta dell'ortofrutta per varietà;
- vendemmia/raccolta uva;
- lavoro viti madre;
- irrigazione per diverse fasi;
- aratura semina e mietitura;
- lavoro chioschi finalizzato alla vendita dei propri prodotti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa" e di salario per il lavoro effettivamente prestato con riferimento al contratto di assunzione sottoscritto fra le parti e ratificato con il modello Unilav.
La garanzia dell'occupazione decade in caso di avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e per ricorso allo scambio di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. Inoltre può decadere per le condizioni di mercato e le esigenze tecnico aziendali.
La qualifica del lavoratore a tempo indeterminato dovrà risultare dall'apposito contratto individuale di lavoro. Quando il lavoratore dipendente viene incaricato anche della custodia degli impianti ittici tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni e relativo compenso aggiuntivo.
All'atto dell'assunzione, al lavoratore verranno fornite tutte le informazioni di legge nonché, l'informativa del fondo complementare di categoria Agrifondo e della Cassa provinciale integrazione malattia infortuni operai agricoli e/o Ente Bilaterale. A tale scopo, la Cassa provinciale e/o Ente Bilaterale predisporrà un foglio informativo tipo, nel quale verranno riportate le informazioni necessarie al lavoratore.

Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti (art. 75 e 76 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina del rapporto di lavoro da parte dell’operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino all’importo di due ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fin ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell’applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Multe e sospensioni:
Multe: il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a. quando senza un giustificato motivo l'operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. quando, per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c. quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
[…]
Sospensione: la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità.
Sorgendo controversie circa l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente articolo, si procederà al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 87 del vigente CCNL.

Classificazione
[…]
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero
fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell’attività agrituristica, l’orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro e lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione.
Di comune accordo tra le parti, l’orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.
[…]

Alpeggio
Le parti nel prendere atto della diffusione in regione dell’attività dell’Alpeggio, considerando le particolari caratteristiche della stessa quali: stagionalità, discontinuità dell’attività piena nel corso della giornata, convengono su una apposita normativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro che intercorrono tra le imprese agricole comunque definite che gestiscono in forma singola o associata le malghe ed i lavoratori delle stesse. Esso si intende integrativo dei contratti nazionale e provinciale, pertanto normalizzante i rapporti altrimenti non compresi in detti contratti.
[…]
Riposo settimanale
Al lavoratore sarà garantito il riposo, come previsto dalle norme di legge.
Vitto e alloggio
A totale carico del datore di lavoro.
Retribuzione […]
Indennità di reperibilità, chiamata ed intervento
Al personale che opera negli impianti tecnologici di biogas e/o biomasse, ovvero in aziende che hanno adottato misure di sicurezza e di controllo degli impianti a distanza, potrà essere richiesta la reperibilità, attraverso comunicazione scritta, nelle fasce orarie non comprese nel normale orario di lavoro.
La reperibilità di cui al comma precedente verrà remunerata […]
Agli addetti sarà inoltre corrisposta, nel caso di chiamata che comporta un successivo intervento in azienda:
- un’indennità dì € 10,00 lordi per ogni singolo intervento;
in caso di intervento in azienda, le ore prestate saranno retribuite in regime di lavoro straordinario.
I lavoratori posti in reperibilità dovranno essere forniti di dispositivo aziendale.
Eventuali accordi aziendali in essere saranno assorbiti dal presente accordo, fatte salve condizioni di miglior favore.

Osservatorio (art. 9 CCNL)
le parti concordano sull’attivazione dell’Osservatorio regionale di monitoraggio dell'agricoltura, di analisi e confronto sui problemi dell’occupazione e di approfondimento delle materie indicate dall’art. 6 del CCNL; compiti dell’Osservatorio inoltre, potranno essere quelli di studiare le problematiche inerenti la formazione dei lavoratori, le trattative di secondo livello, la ricerca di parametri idonei per eventuali premi di produzione, le modalità di riassunzione per i lavoratori a tempo determinato.
L’Osservatorio potrà procedere, altresì, ad una verifica complessiva dei contratti provinciali con l’obiettivo di addivenire ad una auspicabile uniformità delle materie trattate.
Al fine di rendere operativo l’Osservatorio regionale, si concorda che entro il 30 giugno 2017 le parti firmatarie del presente accordo comunicheranno il proprio rappresentante effettivo e supplente. Le comunicazioni dovranno pervenire presso la segreteria di Confagricoltura F.V.G.
Il presente accordo sarà oggetto di ratifica nelle singole provincie.