Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 29 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Pordenone
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Verbale di accordo sindacale
Contratto Provinciale di Lavoro

Presentazione
Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 2 - Assunzione (integrativo art. 13 CCNL)
Art. 3 - Periodo di prova (integrativo art. 15 CCNL)
Art. 4 - Occupazione giovanile (integrativo art. 16 CCNL)
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (integrativo art. 17 CCNL)
Art. 6 - Categorie di operai agricoli (in agg. artt. 21 e 22 CCNL)
Art. 7 - Trasformazione del rapporto (in agg. art. 23 CCNL)
Art. 8 - Manodopera migrante (integrativo art. 25 CCNL)
Art. 9 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori (integrativo art. 31 CCNL)
Art. 10 - Mansioni dei bovai e cavallanti (in agg. art. 31 CCNL)
Art. 11 - Compensi speciali od accessori ai bovai o cavallanti
Art. 12 - Orario di lavoro (in agg. art. 34 CCNL)
Art. 13 - Ferie (in agg. art. 36 CCNL)
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (in agg. art. 42 CCNL)
Art. 15 - Interruzioni - Recuperi (in agg. art. 44 CCNL)
Art. 16 - Attrezzi di lavoro (integrativo art. 46 CCNL)
Art. 17 - Retribuzione del lavoratore (in agg. art. 49 CCNL)

 

Art. 18 - Casa, orto e allevamento famigliare
Art. 20 - Cottimo e appalto (in agg. art. 56 CCNL)
Art. 21 - Facchinaggio e trasporto in genere a spalla.
Art. 22 - Malattia o infortunio (in agg. artt. 60 e 61 CCNL)
Art. 23 - Integrazione trattamento di malattia, infortunio ed assistenza contrattuale (in agg. art. 62 CCNL)
Art. 24 - Cassa Integrazione (in agg. art. 63 CCNL) (accordo a verbale Cassa Integrazione).
Art. 25 - Lavori pesanti o nocivi (integrativo art. 66 CCNL)
Art. 26 - Tutela della salute dei lavoratori (in agg. art. 67 CCNL)
Art. 27 - Mensa
Art. 28 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (in agg. art. 72 CCNL)
Art. 29 - Norme disciplinari per operai agricoli e florovivaisti (in agg. Artt. 75 e 76 CCNL)
Art. 30 - Notifica delle infrazioni (in agg. art. 77 CCNL)
Art. 31 - Casi di forza maggiore
Art. 32 - Quote sindacali per delega (in agg. art. 86 CCNL)
Art. 33 - Condizioni di miglior favore
Art. 34 - Deposito di contratto
Allegati


Verbale di accordo sindacale per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Pordenone
Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede di Confagricoltura F.V.G. in Udine viale Europa Unita n. 141, fra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Pordenone Confagricoltura Pordenone […], Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone […], Cia di Pordenone […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Pordenone Flai Cgil […], Fai Cisl […], Uila Uil […], richiamato il verbale di accordo regionale di pari data, per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli del Friuli Venezia Giulia, scaduti il 31.12.2015, concordano nel ratificarne, fame propri e riportarne i contenuti, di stipulare, con decorrenza 01.01.2016 e scadenza al 31.12.2019, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste, il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Pordenone, strutturato in N. 34 Articoli sviluppati su N. 23 pagine, di seguito allegato al presente verbale.
Fatto, letto ed approvato, le parti sottoscrivono il presente verbale e le 23 (ventitré) pagine allegate, tutte parti integranti del verbale di accordo.
Udine, 29 marzo 2017

Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone
1 ° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019


Presentazione

Presso la Sede di Confagricoltura F.V.G., l’anno 2017, il giorno 29 marzo, fra la Confagricoltura Pordenone […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone […], la Cia di Pordenone […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone.
Con il rinnovo di questo Contratto Provinciale di lavoro le parti firmatarie riaffermano un modo nuovo nei rapporti sindacali, teso al rispetto totale delle norme contrattuali, nello spirito di rilancio dell’agricoltura provinciale e per un’occupazione stabile e soddisfacente degli addetti.
Esse pertanto s'impegnano di trovarsi in ogni occasione, su richiesta di una delle parti, al massimo livello di responsabilità, affinché si operi ad intese comuni su ogni aspetto dell’Agricoltura provinciale, volte al suo miglioramento, da tradursi in istanze verso le pubbliche autorità ad ogni livello.
In questo contesto di serietà e reciproco impegno affrontano il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro.

Art. 2 - Assunzione (integrativo art. 13 CCNL)
Nella Provincia di Pordenone le principali fasi lavorative a titolo esemplificativo sono:
- potatura a verde e a secco del vigneto;
- potatura del frutteto;
- raccolta dell'ortofrutta per varietà;
- vendemmia/raccolta uva;
- lavoro viti madre;
- irrigazione per diverse fasi;
- aratura semina e mietitura;
- lavoro chioschi finalizzato alla vendita dei propri prodotti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa" e di salario per il lavoro effettivamente prestato con riferimento al contratto di assunzione sottoscritto fra le parti e ratificato con il modello Unilav.
La garanzia dell'occupazione decade in caso di avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e per ricorso allo scambio di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C.. Inoltre può decadere per le condizioni di mercato e le esigenze tecnico aziendali.
La qualifica del lavoratore a tempo indeterminato dovrà risultare dall'apposito contratto individuale di lavoro. Quando il lavoratore dipendente viene incaricato anche della custodia degli impianti ittici tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni e relativo compenso aggiuntivo. All'atto dell'assunzione, al lavoratore verranno fomite tutte le informazioni di legge nonché, l'informativa del fondo complementare di categoria Agrifondo e della Cassa provinciale integrazione malattia infortuni operai agricoli e/o Ente Bilaterale. A tale scopo, la Cassa provinciale e/o Ente Bilaterale predisporrà un foglio informativo tipo, nel quale verranno riportate le informazioni necessarie al lavoratore.

Art. 8 - Manodopera migrante (integrativo art. 25 CCNL)
Considerato che nell’ambito della provincia non si verifica il fenomeno riferito all’art. 25 del CCNL, riguardante la manodopera migrante, ma più spesso un movimento interno di lavoratori, le parti convengono di incontrarsi in occasione delle grandi campagne stagionali, per ricercare la soluzione dei problemi che possono presentarsi nelle singole zone.

Art. 9 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori (integrativo art. 31 CCNL)
[…]
Norme ittiche
Quando il lavoratore dipendente viene incaricato della custodia degli impianti ittici, tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni, e relativo compenso aggiuntivo. Le organizzazioni concorderanno un contratto-tipo, allegato al presente accordo. Per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso. Le ore di presenza in acqua dovranno essere registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione, deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
[…]
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero:
fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell’attività agrituristica, l’orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro e lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione.
Di comune accordo tra le parti, l’orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.
[…]
Alpeggio
Le parti nel prendere atto della diffusione in regione dell’attività dell’Alpeggio, considerando le particolari caratteristiche della stessa quali: stagionalità, discontinuità dell’attività piena nel corso della giornata, convengono su una apposita normativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro che intercorrono tra le imprese agricole comunque definite che gestiscono in forma singola o associata le malghe ed i lavoratori delle stesse. Esso si intende integrativo dei contratti nazionale e provinciale, pertanto normalizzante i rapporti altrimenti non compresi in detti contratti.
[...]
Riposo settimanale
Al lavoratore sarà garantito il riposo, come previsto dalle norme di legge.
Vitto e alloggio
A totale carico del datore di lavoro.
Retribuzione […]
Indennità di reperibilità, chiamata ed intervento
Al personale che opera negli impianti tecnologici di biogas e/o biomasse, ovvero in aziende che hanno adottato misure di sicurezza e di controllo degli impianti a distanza, potrà essere richiesta la reperibilità, attraverso comunicazione scritta, nelle fasce orarie non comprese nel normale orario di lavoro.
La reperibilità di cui al comma precedente verrà remunerata […]
Agli addetti sarà inoltre corrisposta, nel caso di chiamata che comporta un successivo intervento in azienda:
- un’indennità di € 10,00 lordi per ogni singolo intervento;
in caso di intervento in azienda, le ore prestate saranno retribuite in regime di lavoro straordinario.
I lavoratori posti in reperibilità dovranno essere fomiti di dispositivo aziendale.
Eventuali accordi aziendali in essere saranno assorbiti dal presente accordo, con decorrenza dal 01.04.2017, fatte salve condizioni di miglior favore.
Nota a verbale:
Osservatorio (art. 9 CCNL)

le parti concordano sull’attivazione dell’Osservatorio regionale di monitoraggio dell’agricoltura, di analisi e confronto sui problemi dell’occupazione e di approfondimento delle materie indicate dall’art. 6 del CCNL, compiti dell’Osservatorio inoltre, potranno essere quelli di studiare le problematiche inerenti la formazione dei lavoratori, le trattative di secondo livello, la ricerca di parametri idonei per eventuali premi di produzione, le modalità di riassunzione per i lavoratori a tempo determinato. L’Osservatorio potrà procedere, altresì, ad una verifica complessiva dei contratti provinciali con l’obiettivo di addivenire ad una auspicabile uniformità delle materie trattate.
Al fine di rendere operativo l’Osservatorio regionale, si concorda che entro il 30 giugno 2017 le parti firmatarie del presente accordo comunicheranno il proprio rappresentante effettivo e supplente. Le comunicazioni dovranno pervenire presso la segreteria di Confagricoltura F.V.G.

Art. 10 - Mansioni dei bovai e cavallanti (in agg. art. 31 CCNL)
I bovai sono addetti alla custodia, cura, allevamento e governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l’orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso.
Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l’orario di lavoro, i bovai o cavallanti, presteranno la differenza delle ore in altre attività aziendali.
Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero continuativo, come previsto dalle norme vigenti, in coincidenza con le ore notturne.
Il bovaio è tenuto alla custodia notturna del bestiame.
I bovai, i manzolai, cavallanti e comunque gli addetti alla cura, custodia e governo del bestiame, i quali a giudizio dell’agricoltore, non potessero usufruire del riposo settimanale festivo, godranno di un riposo compensativo di ventiquattro ore consecutive a seconda delle esigenze dell’azienda. 

Art. 12 - Orario di lavoro (in agg. art. 34 CCNL)
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione sul posto di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell’Azienda.
Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo o intermittente, è tenuto anche prima e dopo l’orario di lavoro normale di campagna al governo del bestiame.
Così pure per il suddetto personale non ha efficacia la ripartizione mensile dell’orario di lavoro e anche il pomeriggio del sabato sarà lavorativo.
L’orario di lavoro giornaliero per gli addetti ai lavori nocivi (preparazione delle miscele ed irrorazione) comportanti l’impiego di prodotti fitosanitari viene ridotto di due ore e venti minuti giornaliere, opportunamente ripartite, a parità di salario.
Fermo rimanendo il limite di orario, le Aziende ed i lavoratori potranno prevedere anche per le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni.
L’orario di lavoro, ove la durata giornaliera non sia costante nell’arco dell’anno, verrà distribuito prevedendo nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio una diminuzione da recuperare negli altri mesi nel rispetto del totale di ore lavorative annue (2028). Tale riduzione sarà riferita a 35 ore settimanali. Dicembre, gennaio, febbraio ore 35 settimanali, gli altri mesi 40 ore settimanali distribuiti in 5 giorni. Le aziende, d’intesa con i lavoratori, potranno altresì disciplinare, nel rispetto delle esigenze aziendali, il lavoro straordinario ed i recuperi.

Art. 13 - Ferie (in agg. art. 36 CCNL)
[…] Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e dal D.L.vo N. 66/2003 circa il godimento delle ferie, le Parti concordano che parte delle stesse potranno essere usufruite entro il mese di agosto dell’anno successivo alla loro maturazione.

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (in agg. art. 42 CCNL)
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidenti necessità e non dovranno essere perciò di carattere sistematico salvo in caso di regolari turni periodici di lavoro notturno.
[…].
Qualora tra Azienda e lavoratore dipendente si concordi il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali. Anche la maggiorazione dovuta potrà essere trasformata in riposo.
[…]

Art. 15 - Interruzioni - Recuperi (in agg. art. 44 CCNL)
Per le giornate intere non lavorate per intemperie o causa di forza maggiore, per le quali viene richiesto l’intervento della Cassa Integrazione non si darà luogo ad alcun recupero.
Per gli operai agricoli nel caso in cui per intemperie o causa di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l’intero orario di lavoro normale è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo complessivo di ore due al giorno entro i sei giorni successivi all’avvenuta sospensione o interruzione, senza corresponsione di straordinario. 

Art. 16 - Attrezzi di lavoro (integrativo art. 46 CCNL)
Ai soli lavoratori a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a fornire una tuta all’anno e due agli addetti ai lavori nocivi o in alternativa l’equivalente in denaro.

Art. 18 - Casa, orto e allevamento famigliare.
Il personale di stalla, qualora per sue specifiche mansioni debba risiedere in una abitazione messa a disposizione dall’azienda, questa abitazione dovrà essere adeguata ai bisogni della famiglia rispondendo a sani criteri igienici […]

Art. 25 - Lavori pesanti o nocivi (integrativo art. 66 CCNL)
Si considerano lavori speciali per la nocività, rischio, disagio o competenza richiesta e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine, sull’insieme della del salario contrattuale provinciale con esclusione degli scatti di anzianità, i seguenti:
1) lavori di scarico silos chiusi, cioè non a cielo aperto, o a scarico automatico: maggiorazione del 20%
2) abbattimento piante ad alto fusto e relativo sbancamento: maggiorazione del 20%
3) per chi effettua trattamenti con principi attivi tossici si applicano le norme di legge: maggiorazione del 25%
4) irrigazione: maggiorazione del 20%
5) espurgo dei canali ed altri lavori in presenza di acqua: maggiorazione del 20%
6) tagli in acqua delle erbe palustri: maggiorazione del 20%
7) lavori di pulizia delle vasche vinarie: maggiorazione del 20%
8) lavori all’interno delle celle frigorifere: maggiorazione del 20%

Art. 26 - Tutela della salute dei lavoratori (in agg. art. 67 CCNL)
È fatta raccomandazione alle aziende di mettere a disposizione dei lavoratori un ambiente adeguato per le attività del sindacato, del patronato assistenziale, per refettorio nonché di adeguati servizi igienici.
Le aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato dovranno realizzare quanto sopra.
Nel caso di impiego di principi tossici l’azienda è tenuta ad informare il lavoratore sulla caratteristica appartenenza del prodotto antiparassitario impiegato dando precise istruzioni sulle modalità di impiego.
Ai lavoratori addetti ai lavori nocivi, disagiati e pesanti, le aziende dovranno provvedere all’assegnazione di maschere, occhiali, stivali, tute e grembiuli.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione delle Organizzazioni Sindacali, al fine di prevenire situazioni in ordine alla salute dei lavoratori, è consentita la possibilità di interventi dell’istituto di Medicina del Lavoro. Nei luoghi dove vengono usate sostanze tossiche, allorquando l’Ente sopracitato accerti tassi di tossicità pericolosa per l’organismo umano, verrà vietata la prestazione lavorativa per il numero di ore stabilite dal citato Ente.
Circa le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in genere ed in particolare alla prevenzione degli stessi nei confronti di lavoratori conducenti trattrici agricole (tettucci protettivi, copricardani, ecc.) si conviene di applicare le norme legislative regolanti il settore.

Art. 27 - Mensa
La disponibilità a consentire la organizzazione del servizio di mensa in casi specifici, senza onere per l’azienda, sarà esaminato di volta in volta con l’assistenza delle parti contraenti.

Art. 29 - Norme disciplinari per operai agricoli e florovivaisti (in agg. Artt. 75 e 76 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina del rapporto di lavoro da parte dell’operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fin ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Multe e sospensioni:
Multe: il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a. quando senza un giustificato motivo l'operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. quando, per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c. quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
[…]
Sospensione: la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità.
[…]