Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 29 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Udine
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del contratto
Art. 4 - Ente Bilaterale
Art. 5 - Osservatorio regionale
Art. 6 - Assunzioni
Art. 7 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Riassunzione
Art. 9 - Convenzioni
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Orario di lavoro e riposo settimanale
Art. 12 - Indefinita di reperibilità, chiamata ed intervento
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 - Interruzione e recuperi operai agricoli
Art. 16 - Retribuzione - salano contrattuale provinciale

 

Art. 17 - Indennità diverse
Art. 18 - Indennità di guida
Art. 19 - Casa, orto e allevamento familiare
Art. 20 - Quattordicesima mensilità
Art. 21 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 22 - Rimborso spese
Art. 23 - Cottimo
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Malattia ed infortunio operai agricoli
Art. 26 - Integrazione trattamento malattia ed infortunio sul lavoro
Art. 27 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 28 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 29 - Norme disciplinari Operai agricoli e florovivaisti
Art. 30 - Delegato d'azienda operai agricoli e florovivaisti
Art. 31 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati


Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Udine

Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede di Confagricoltura Udine, in Udine Via Daniele Moro n. 8, fra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Udine Confagricoltura Udine […], Federazione Provinciale Coldiretti di Udine […], Confederazione Italiana Agricoltori di Udine […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Udine Fai Cisl del Friuli Venezia Giulia […], Flai Cgil di Udine […], Uila Uil […], richiamato il verbale di accordo regionale del 29 marzo 2017 per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del Friuli Venezia Giulia, scaduti il 31.12.2015, stipulano, con decorrenza 01.01.2016 e scadenza al 31.12.2019, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Udine, costituito da n. 31 pagine, come di seguito allegato al presente verbale.
Fatto, letto ed approvato, le parti sottoscrivono.

Contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti 2016 - 2019
Art. 1 - Oggetto del contratto - (art. 1 CCNL)

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro, fra i datori di lavoro dell’agricoltura, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine; esso è complementare del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014.
La disciplina del presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro agricolo e in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forme esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricole, come previsto dall’art. 1 del CCNL, oltre che forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti; nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Si applica altresì a tutti i datori di lavoro, ivi comprese le pubbliche amministrazioni, che esercitano le attività di cui alla legge 31 marzo 1979, n.92.

Art. 4 - Ente Bilaterale - (art. 6 CCNL)
Le Parti, in ottemperanza al contenuto del contratto regionale degli Operai agricoli e florovivaisti firmato in data 28.11.2012, hanno costituito l’Ente Bilaterale agricolo della provincia di Udine, denominato EBAF, in data 22 luglio 2016.
[…]

Art. 5 - Osservatorio regionale - (art. 9 CCNL)
Le parti concordano sull’attivazione dell’Osservatorio regionale di monitoraggio dell’agricoltura, di analisi e confronto sui problemi dell’occupazione e di approfondimento delle materie indicate dall’art. 6 del CCNL; compiti dell'Osservatorio inoltre, potranno essere quelli di studiare le problematiche inerenti la formazione dei lavoratori, le trattative di secondo livello, la ricerca di parametri idonei per eventuali premi di produzione, le modalità di riassunzione per i lavoratori a tempo determinato.
L’Osservatorio potrà procedere, altresì, ad una verifica complessiva dei contratti provinciali con l’obiettivo di addivenire ad una auspicabile uniformità delle materie trattate.
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio regionale, si concorda che entro il 30 giugno 2017 le parti firmatarie del presente accordo comunicheranno il proprio rappresentante effettivo e supplente. Le comunicazioni dovranno pervenire presso la segreteria di Confagricoltura F.V.G.

Art. 6 - Assunzione - (art. 13 CCNL)
Nella provincia di Udine le principali fasi lavorative a titolo esemplificativo sono:
- potatura a verde e a secco del vigneto;
- potatura del frutteto;
- raccolta dell'ortofrutta per varietà;
- vendemmia/raccolta uva;
- lavoro viti madre;
- irrigazione per diverse fasi-;
- aratura semina e mietitura;
- lavoro chioschi finalizzato alla vendita dei propri prodotti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa" e di salario per il lavoro effettivamente prestato con riferimento al contratto di assunzione sottoscritto fra le parti e ratificato con il modello Unilav.
La garanzia dell'occupazione decade in caso di avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e per ricorso allo scambio di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. Inoltre può decadere per le condizioni di mercato e le esigenze tecnico aziendali.
La qualifica del lavoratore a tempo indeterminato dovrà risultare dall'apposito contratto individuale di lavoro.
Quando il lavoratore dipendente viene incaricato anche della custodia degli impianti ittici tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni e relativo compenso aggiuntivo.
All'atto dell'assunzione, al lavoratore verranno fornite tutte le informazioni di legge nonché, l'informativa del fondo complementare di categoria Agrifondo e dell’Ente Bilaterale Agricoltura Friulana-Ebaf. A tale scopo, I' Ente Bilaterale predisporrà un foglio informativo tipo, nel quale verranno riportate le informazioni necessarie al lavoratore anche al fine di poter richiedere le prestazioni.
[…]

Art. 10 Classificazione personale: (art. 31 CCNL)
[…]
Settore agrituristico e fattorie didattiche e fattorie sociali
[...]
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero:
fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell'attività agrituristica, l'orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione. Di comune accordo tra le parti, l'orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.
[…]
Alpeggio
Le parti nel prendere atto della diffusione in regione dell'attività dell'Alpeggio. considerando le particolari caratteristiche della stessa quali: stagionalità, discontinuità dell'attività piena nel corso della giornata, convengono su una apposita normativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro che intercorrono tra le imprese agricole comunque definite che gestiscono in forma singola o associata le malghe ed i lavoratori delle stesse. Esso si intende integrativo dei contratti nazionale e provinciale, pertanto normalizzante i rapporti altrimenti non compresi in detti contratti.
[…]
Riposo settimanale
Al lavoratore sarà garantito il riposo, come previsto dalle norme di legge.
Vitto e alloggio
A totale carico del datore di lavoro.
Retribuzione […]

Art. 11 - Orario di lavoro e riposo settimanale - (artt. 34 e 35 CCNL)
L’orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.
A titolo d'esempio l’orario potrà essere cosi differenziato per i periodi sotto individuati:
gennaio ore 35 settimanali
febbraio ore 35 settimanali
marzo ore 40 settimanali
aprile ore 40 settimanali
maggio ore 40 settimanali
giugno ore 40 settimanali
luglio ore 40 settimanali
agosto ore 40 settimanali
settembre ore 40 settimanali
ottobre ore 40 settimanali
novembre ore 40 settimanali
dicembre ore 35 settimanali
per un totale di ore lavorative annue pari a 2.028.
In ogni caso l’orario giornaliero su base settimanale dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore all’atto dell’assunzione. Qualora per esigenze tecnico-aziendali tale distribuzione dovesse essere modificata la nuova distribuzione sarà oggetto di confronto tra le parti.
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione sul posto di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di lavoro, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell’azienda e sentito il delegato aziendale.
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero per il settore zootecnico
I bovai sono addetti alla custodia, alla cura, all’allevamento e al governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l’orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso.
Ove le mansioni di stalla non assordano completamente l’orario di lavoro, i bovai o cavallanti, presteranno la differenza delle ore in altri lavori aziendali.
Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero continuativo come previsto dalle norme di legge.
[…]
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero per il settore agrituristico
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell'attività agrituristica, l’orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro ed il lavoratore, con apposita specificazione nella lettera di assunzione.
Di comune accordo tra le Parti l’orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.

Art. 12 - Indennità di reperibilità, chiamata ed intervento
Al personale che opera negli impianti tecnologici di biogas e/o biomasse, ovvero in aziende che hanno adottato misure di sicurezza e di controllo degli impianti a distanza, potrà essere richiesta la reperibilità, attraverso comunicazione scritta, nelle fasce orarie non comprese nel normale orario di lavoro.
La reperibilità di cui al comma precedente verrà remunerata […]
Agli addetti sarà inoltre corrisposta, nel caso di chiamata che comporta un successivo intervento in azienda:
- un'indennità di € 10,00 lordi per ogni singolo intervento;
in caso di intervento in azienda, le ore prestate saranno retribuite in regime di lavoro straordinario.
I lavoratori posti in reperibilità dovranno essere forniti di dispositivo aziendale.
Eventuali accordi aziendali in essere saranno assorbiti dal presente accordo, fatte salve condizioni di miglior favore.

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - (artt. 42-43 CCNL)
Per quanto concerne la definizione dell’orario notturno si prende a riferimento quanto definito dal CCNL:
lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06.00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare; dalle ore 22.00 alle ore 05.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
[…]
Qualora l'operaio venga richiamato in azienda per esigenze straordinarie al di fuori del suo normale orario di lavoro, il tempo impiegato per raggiungere l’azienda e rientrare al suo domicilio va computato come tempo di lavoro e all’operaio viene riconosciuto un eventuale rimborso spese per raggiungere l’azienda.
Accordi sui recuperi per lavoro straordinario
Qualora tra datore di lavoro e lavoratore si concordi, con verbale di accordo, il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali nel mese di competenza. Eventualmente nello stesso verbale di accordo anche la maggiorazione dovuta potrà essere trasformata in riposo.

Art. 15 - Interruzione e recuperi operai agricoli - (art. 44 CCNL)
Per l'operaio a tempo indeterminato ove non fosse possibile effettuare, causa intemperie, l'intero orario di lavoro giornaliero, è ammesso il recupero del tempo mancante nel limite massimo e complessivo di tre ore, un'ora al giorno entro i sei giorni successivi all’avvenuta sospensione od interruzione senza corresponsione di maggiorazione straordinaria.

Art. 19 - Casa, orto e allevamento familiare
[…]
Il personale di stalla qualora, per le sue specifiche mansioni, debba risiedere in una abitazione messa a disposizione dall'azienda, questa abitazione dovrà essere adeguata ai fabbisogni della famiglia, rispondente ai sani criteri igienici e potrà avere nelle sue vicinanze un orto di superficie non inferiore ai 200 mq.
[…]

Art. 27 - Lavori pesanti o nocivi - (art. 66 CCNL)
Sono da considerarsi lavori pesanti per disagio, e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine:
a) tagli in acqua delle erbe palustri: la retribuzione dovuta sarà pari alla retribuzione di qualifica dell’operaio maggiorata del 30%;
b) irrigazione: i lavoratori addetti all’irrigazione per la posa di ali mobili o espurgo ugelli durante l'irrigazione soprachioma, percepiranno una maggiorazione del 25%;
c) espurgo manuale canali ed altri lavori in presenza di acqua o melma; retribuzione di qualifica dell’operaio maggiorata del 25%;
d) svuotatura a mano dei pozzi: retribuzione del lavoratore comune maggiorata del 25%;
e) abbattimento piante d’alto fusto eseguiti tra un'altitudine tra i 1.000 ed i 1.500 metri, è prevista maggiorazione del 8%; per altezze superiori la maggiorazione prevista è del 10%;
i lavori svolti all'interno della cella frigorifera: retribuzione maggiorata del 25%;
per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi nelle aziende ittiche sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso.
Le ore di presenza in acqua dovranno essere regolarmente registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
Le parti convengono che a partire dal 1° luglio 1996 agli addetti al banco alla eviscerazione a mano, alla lavorazione dei filetti e trasformazione dei prodotti ittici, tenuto conto delle condizioni di lavoro nelle quali gli stessi operano venga riconosciuta una maggiorazione del 3% sul salario in vigore.
Per i lavori di cui al punto a), b), c), e), f) e g) del precedente paragrafo, la maggiorazione sarà in ogni caso corrisposta sul salario di qualifica percepito per le ore effettivamente prestate.
Sono da considerarsi lavori nocivi la preparazione, irrigazione e trattamenti comportanti l’impiego dei principi attivi di cui al Dlgs 194/95 che disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 3/8/1968 n. 1255 e dal D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti molto tossici, tossici, nocivi e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.
Tali lavori comportano una riduzione dell'orario giornaliero di due ore e venti minuti opportunamente ripartito nella giornata: ciascuna sosta non può essere inferiore alla mezz’ora: la riduzione d'orario di cui sopra per questi lavori non comporta diminuzione di retribuzione giornaliera.
Infine, i lavori propri del lavoratore specializzato, qualificato e comune saranno retribuiti con le tariffe corrispondenti per il periodo in cui vengono effettuati, fatto salvo naturalmente quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del CCNL per il passaggio di qualifica.

Art. 28 - Tutela della salute dei lavoratori - (art. 67 CCNL)
Per i lavori pesanti e nocivi a seconda della natura dei lavori stessi le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di sicurezza, come previsto dall’allegato 10 del CCNL in vigore e/o dalle normative di legge in essere.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del presidio sanitario da usare. In assenza di tale informazione il lavoratore potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
L'azienda predispone le rotazioni degli addetti alle attività nocive e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Il lavoratore con incompatibilità allergica ai presidi sanitari non potrà essere incluso nelle predette rotazioni.
Si concorda l'effettuazione delle visite mediche per la salvaguardia della salute degli operai agricoli secondo le norme legislative nazionali e/o regionali.
Si precisa in tale circostanza che agli operai sottoposti a visita medica documentata venga corrisposta la retribuzione nei limiti di due mezze giornate annue.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in situazione di reale precarietà od anche per prevenire tale situazione in ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità di interventi dei Centri di Medicina Preventiva e degli Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti che potranno disporre circa l'effettuazione di visite mediche per gli operai occupati in condizioni di lavoro nocivo.
Agli operai sottoposti a visita medica verrà corrisposta la retribuzione.
Nelle aziende ove i lavoratori sono soliti consumare i pasti, i datori di lavoro metteranno a disposizione dei lavoratori stessi un adeguato locale uso mensa, o provvederanno ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al DPR. 19 marzo 1956, n. 303, le aziende metteranno a disposizione dei dipendenti adeguati locali per uso spogliatoio, provvisti di servizi igienici.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti demandano alle proprie Organizzazioni regionali il compito di costituire una Commissione a tale livello per la promozione nelle singole province di indagini conoscitive sui fattori di nocività per meglio salvaguardare la salute delle maestranze agricole, con la collaborazione di Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario.

Art. 29 - Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti - (art. 75 e 76 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina del rapporto di lavoro da parte dell'operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve attenersi alle disposizioni stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n 300.
Multe e sospensioni:
Multe: il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a. quando senza un giustificato motivo l'operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. quando, per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c. quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
[…]
Sospensione: la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità.
[…]

Art. 30 - Delegato d’azienda operai agricoli e florovivaisti - (artt. 78 e 79 CCNL)
Nella provincia di Udine agli operai che siano delegati aziendali verranno concessi permessi retribuiti pari a nove ore mensili, cumulabili entro un periodo massimo di un quadrimestre.