Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

 

A …omissis…
 

OGGETTO: Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Indicazioni per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza.

Seguito:
a) f.n. 557/PAS/U/006637/12982.D(11) del 12.5.2021.


1. Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio scorso - Serie Generale - è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, entrato in vigore nel medesimo giorno.
Il provvedimento d’urgenza reca un insieme eterogeneo di disposizioni, talune delle quali destinate ad incidere sul panorama delle attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.
Nelle more della conversione del provvedimento d’urgenza, si ritiene utile richiamare l’attenzione delle S.S.L.L. su alcune disposizioni di più immediato interesse di codeste Autorità di p.s., facendo riserva di ulteriori indicazioni sulla portata complessiva del provvedimento non appena esso sarà convertito in legge.

2. Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza e ricadute sugli atti amministrativi ad effetto ampliativo.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio scorso toma ad occuparsi dello stato di emergenza nazionale connesso alla situazione sanitaria in atto, che viene ora fissato al 31 dicembre 2021.
In buona sostanza, il Governo, pur tenendo in debito conto l’evolversi in senso migliorativo della situazione epidemiologica, ha ritenuto di dover adottare la prosecuzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo, in data 21 aprile 2021, rimodulando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Come già anticipato con l’atto di indirizzo indicato a seguito sub a), secondo il meccanismo delineato dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità per i successivi 90 giorni dei provvedimenti amministrativi in scadenza.
Con il medesimo atto d’indirizzo, si è, altresì, rappresentato che la disciplina esplica tutti i suoi effetti anche con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprensiva del citato art. 103.
Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione e dell’ulteriore proroga ora disposta con il provvedimento d’urgenza che si commenta, che i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - fissata ora al prossimo 31 dicembre - andranno a scadere il 31 marzo 2022.
La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che - scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - non siano stati ancora rinnovati.
Come è noto, infatti, per effetto dell’introduzione nel citato articolo 103 del comma 2-sexies - ad opera della legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge n. 125/2020 - gli effetti della proroga di validità sono stati estesi anche ai provvedimenti scaduti alla data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) e non ancora rinnovati.
In altre parole, è ben possibile che, stante la pregressa proroga di validità deliberata dal Consiglio dei Ministri fino al 29 luglio 2021, sussistano ancora provvedimenti non rinnovati, per i quali, quindi, esplica la sua efficacia la proroga di validità conseguente all’entrata in vigore del d.l. in oggetto.
Dalla data del 31 marzo p.v., dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

3. Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria.
L’art. 10 del citato provvedimento d’urgenza, corrispondendo all’esigenza di consentire l’impiego in servizi antipirateria di guardie giurate non ancora abilitate, particolarmente avvertita soprattutto nell’attuale momento storico, segnato dalla crisi economica derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19, ha sospeso, fino al 31 marzo, 2022, l’efficacia del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorico-pratici previsti dall’articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Fino a tale data sarà applicato il regime transitorio, previsto dal citato art. 5, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 107/2011.
Pertanto, fino alla data del 31 marzo 2022, potranno essere impiegate guardie particolari giurate non ancora in possesso della relativa abilitazione purché in possesso del previsto requisito di partecipazione, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Annate, a missioni internazionali, attestato dal Ministero della Difesa.
L’occasione è propizia per rammentare alle S.S.L.L. di profondere ogni sforzo possibile, sfruttando il lasso di tempo concesso dalla misura sospensiva, ai fini della costituzione in ogni Provincia delle Commissioni d’esame previste dall’articolo 6 del d.m. 15 settembre 2009, n. 154 e della programmazione, nel rispetto delle misure di contenimento dettate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle sessioni di esame, al fine di consentire, quanto prima, la definitiva messa a regime del sistema delineato dal citato art. 5, comma 5, del D.L. n. 107/2011.

4. Indicazioni conclusive.
Le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.
Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell’articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell’ambito della sfera dì autonomia costituzionalmente garantita.
Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell’esercizio delle prerogative attribuite dall’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un’adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.
Infine, i sigg; Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano; nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l’efficace attuazione delle indicazioni fornite, significando che l’Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Gambacurta