Tipologia: Accordo CPT-RLST
Data firma: 26 aprile 2021

Validità: quadriennale
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS, Trento


Il 26.4.2021, in Trento, tra Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento con sede in Trento, via Solteri n. 78 […], (d'ora in poi per brevità anche Confcommercio) e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Filcams Cgil del Trentino, Fisascat Cisl del Trentino, Uiltucs del Trentino Alto-Adige Sudtirol, per:
1) La costituzione del comitato paritetico territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento;
2) L'istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi, della provincia di Trento.

Premesso/a:
1) La necessità rilevata dalle OO.SS. di parte lavoratrice e datoriale descritte in epigrafe al presente, di implementare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro per le aziende del comparto del terziario della provincia di Trento, soggette al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019), e ciò in particolare modo attraverso la costituzione: “del Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento” e : “l’istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi, della provincia di Trento”;
 

2) Il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 3.8.2009 n. 106, e dal D.Lgs. 15.2.2016, n. 39, che dispone, per quanto quivi di interesse, ai seguenti titoli, capi, sezioni e articoli:

Al Titolo I - Principi Comuni - Capo I - Disposizioni generali
Art. 2 - “Definizioni” (per i commi d'interesse al presente atto)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente D.Lgs. si intende per:
i) “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
p) “sistema di promozione della salute e sicurezza”: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
t) “unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
v) “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'Ispesl e dall'Inail e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) “responsabilità sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.


Al Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti per i lavoratori
Art. 47 - “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art. 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma 1.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'art. 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 50 - “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee)
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3 bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
3 ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'art. 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'art. 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8 bis. Gli organismi paritetici comunicano all'Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”

 

3) Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (T.U. 30.7.2019), ed in particolar modo l'Allegato 9 (Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. n. 626/94 - 18.11.1996) che per le parti di interesse, alla Parte Seconda, articolo 13, in applicazione dell'art. 20 dell'ex D.Lgs. n. 626/94 ed in conformità al D.Lgs. n. 81/08, sovra riportato, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro ed alla Parte Prima, art. 6.b, in applicazione dell'articolo 18 dell'ex D.Lgs. 626/94 ed in conformità al D.Lgs. n. 81/08, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).
 

4) Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (T.U. 30.7.2019), che dispone:

all'Art. 23 - Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali

Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'Accordo sindacale 20.7.1989 e dell'art. 3, dell'Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dal 10.1.2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le Parti si danno atto che, a decorrere dal 10.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
Dal 10.3.2011, l'E.D.R. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30%) di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195.

L'art. 257 Contributi di assistenza contrattuale
“1. Le Parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
2. Pertanto, per la definizione del presente CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro Confcommercio Filcams - Cgil), (Fisascat - Cisl) e (Uiltucs - Uil), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4.6.1973, n. 311.
3. Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del presente CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
4. Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del primo comma del presente articolo il presente CCNL, e i rispettivi dipendenti.
5. Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
6. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
7. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo”.
5) Che in riferimento all’Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94, 18.11.1996, pur assunta 1’abrogazione avvenuta con l'art. 304 lett. a, del D.Lgs. n. 81/08, del D.Lgs. n. 626/94, le Parti Sociali ritengono che in tema di sicurezza sul lavoro vi sia la sussistenza della continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94, anche se abrogato, e quelle di cui al D.Lgs. 81/08 contenente il testo unico in materia di salute e sicurezza, e che pertanto il testo dell’Accordo Interconfederale debba essere rispettato, pur con i dovuti adeguamenti dipendenti dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, ciò letta in particolare modo la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 26420 del 18.6.2013.
6) L'Accordo Interconfederale 18.11.1996, Allegato n. 9 al CCNL ha disposto all’art. 15: “Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6 b le parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da destinare all'O.P.P., sulla base dei seguenti criteri: previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende; per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate.”
7) Che il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) nella riunione del 28.3.2019, conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 lettera e) del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019), e dall' art. 3 - punto d) dello Statuto dell' E.B.Ter., ha costituito l'Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento i cui componenti sono i consiglieri del Consiglio Direttivo dell'E.B.Ter., ciò previa comunicazione di data 27.3.2019 - Prot. n. 733/19 di Ebinter, con la quale era espresso parere favorevole alla sovrapposizione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente con i componenti del nuovo Organismo Paritetico Provinciale.
8) Che l'Assemblea dell'Ente Bilaterale del Terziario Della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) in data 26 maggio 2020 ha ratificato, detta nomina di cui al punto 6.

Tutto ciò premesso, tra le parti sindacali come in epigrafe al presente atto rappresentate, si conviene e si stipula che:
1) Le premesse formano parte integrante e necessaria del presente Accordo.
2) Il presente Accordo è applicabile alle aziende, site nella provincia di Trento, che applicano il CCNL - CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019) d’ora in poi per brevità CCNL.
3) Il presente accordo, per quanto di competenza, regolamenta a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dall'ex D.Lgs. 626/94, dall'Accordo Interconfederale 18.11.1996, allegato N. 9 al CCNL e dal D.Lgs. n. 81/08.
4) Le parti sociali convengono la Costituzione del: “Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento”; (d'ora in poi per brevità anche Comitato Paritetico) di cui all'art. 51 rubricato: “Organismi paritetici”, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dal D.Lgs. 15.2.2016, n. 39, con le funzioni e i compiti come rappresentati dalla norma di legge stessa e citati al punto 2, delle premesse del presente accordo.
5) Il Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento, sia costituito con gli stessi rappresentanti delle parti sociali, già membri del neo costituito Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento, ovvero dai membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.).
6) Il presente Accordo si componga di tre parti così costituite:
- Prima Parte, che costituisce il Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento;
- Seconda Parte, che stabilisce i compiti del Comitato Paritetico Provinciale ed istituisce i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi, della provincia di Trento;
- Terza Parte, che contiene le disposizioni finali.

Parte Prima - Regolamento del Comitato Paritetico
Articolo 1 Costituzione

Il Comitato Paritetico è formato tra, da una Parte, i Rappresentanti della Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento e, dall'altra Parte, dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: “Filcams Cgil del Trentino, Fisascat Cisl del Trentino, Uiltucs del Trentino Alto Adige Sudtirol".

Articolo 2 Composizione
Il Comitato Paritetico, si compone dei membri già nominati dalle parti sociali territoriali, nel Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.), ovvero n. 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui: 3 in rappresentanza di Confcommercio e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali: Filcams, Cgil del Trentino, Fisascat, Cisl del Trentino, Uiltucs del Trentino Alto-Adige Sudtirol (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale, di parte lavoratrice).

Articolo 3 Durata del mandato
I membri del Comitato Paritetico, permarranno in carica per l'identica durata del mandato di rappresentanti delle parti sociali nell’Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) e del di lui Consiglio Direttivo e saranno rinnovati, congiuntamente ed automaticamente con la designazione del nuovo Consiglio Direttivo del E.B.Ter..

Articolo 4 Segreteria
È istituita una Segreteria con funzioni di coordinamento presso la sede del “E.B.Ter” in Corso Buonarotti 52 a Trento, che assicura la gestione operativa corrente dei compiti sulla base delle direttive e delle decisioni del Comitato Paritetico. Al fine di avvalorare legalmente le comunicazioni del Comitato Paritetico Provinciale, verrà istituito presso la segreteria un indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 5 Presidenza
Il Comitato Paritetico, è presieduto dal Presidente dell'“E.B.Ter” e riceve tutte le comunicazioni presso la Segreteria del Comitato Paritetico stesso.

Articolo 6 Riunioni
a) Il Comitato Paritetico si riunisce ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale 18.11.1996, e dal D.Lgs. n. 81/08.
b) La convocazione o gli avvisi dovuti, competeranno alla Segreteria nei termini previsti dalle disposizioni citate.
c) Il Comitato Paritetico, comunque, si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o di una delle Parti sociali rappresentate, e straordinariamente, quando sia richiesto da almeno due membri effettivi.
d) La convocazione del Comitato Paritetico è effettuata con avviso scritto, a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto.
e) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
f) Alle riunioni del Comitato Paritetico, possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo art. 15, anche rappresentanti delle parti sociali firmatarie del presente accordo (senza diritto di voto), fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza di parte datoriale e di parte lavoratrice.

Articolo 7 Deliberazioni
a) Il Comitato Paritetico assume le proprie decisioni con la maggioranza dei voti espressi dai rispettivi rappresentanti.
b) Il Comitato Paritetico redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti, come stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.
c) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) che sono impegnate a metterla in atto.

Articolo 8 Finanziamento
Letto l’art. 15 dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996, allegato n. 9 al CCNL di cui al punto 6 delle premesse al presente atto sono di seguito stabiliti i contributi dovuti dalle aziende.
Per tutte le aziende del territorio della provincia di Trento che applicano il CCNL-CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019) è stabilito che:
a) Per il finanziamento del Comitato Paritetico, per l'anno 2021, e 2022, il finanziamento sia assorbito ed imputato al bilancio di E.BTer. A decorrere dall’1.1.2023, vi sia un aumento del contributo annuale dovuto dalle aziende all'E.BTer, dello 0,05% specificamente imputato da Ebter a detta voce, il che vuole che il contributo complessivo annuo, dovuto dalle aziende all'E.BTer, sia dello 0,15%.
Per i costi legati alle aziende della provincia di Trento che usufruiscano dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), come specificati dal presente atto, si applicano i seguenti contributi:
b) Per le aziende sino a 15 addetti le Parti stabiliscono un finanziamento annuale a carico delle aziende di euro 10 netti ad addetto ai quali sommarsi euro 20 netti ad azienda;
c) Per le aziende con più di 15 addetti e con un massimo di 200, le Parti stabiliscono un finanziamento annuale a carico delle aziende di euro 20 netti ad addetto ai quali sommarsi euro 1000 netti ad azienda.
d) Per le aziende con un numero superiore a 200 addetti, il contributo del finanziamento sarà graduato in base alle dimensioni aziendali e alla tipologia produttiva e comunque non potrà essere inferiore ad euro 2000 netti al quale dovrà sommarsi la quota stabilita con deliberazione del Comitato in base al numero degli addetti.
e) Il Comitato Paritetico potrà fornire, su richiesta dell'azienda, consulenza e quanto necessario al rispetto della normativa della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Parte Seconda - Compiti
Articolo 9 Interpretazioni

Il Comitato Paritetico assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere secondo quanto stabilito dall’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali del Comitato ed in quanto tali impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. I pareri ufficiali possono essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo, quali Azienda Sanitaria Locale, l'ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc., il Comitato. Valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.

Articolo 10 Iniziative formative ed informative
Il Comitato Paritetico svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative ed informative nei confronti dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato Paritetico si attiva pertanto a:
a) promuovere l'informazione e la formazione dei lavoratori così come specificato negli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08;
b) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e succ. mod. ed a proporli ai soggetti interessati;
c) elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con gli organi facenti capo alla Provincia Autonoma di Trento, od altri Enti pubblici o privati a ciò preposti.
d) reperire le necessarie risorse finanziarie pubbliche o private anche a livello comunitario.

Articolo 11 Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali
Il Comitato Paritetico promuove la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza. La formazione deve rispettare quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08.
I corsi di formazione sono organizzati dal Comitato Paritetico, in collaborazione con Enti, Istituti pubblici e privati, professionisti, da esso scelti.
Il Comitato Paritetico gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

Articolo 12 Formazione dei Lavoratori
Il Comitato Paritetico collabora nella realizzazione della formazione dei lavoratori, degli addetti alle attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, ove richiesto, in conformità al D.Lgs. n. 81/08.

Articolo 13 Informazione dei Lavoratori
Il Comitato Paritetico promuove le iniziative di informazione che il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, deve assicurare a ciascun lavoratore. Tale informazione quivi esposta in via riassuntiva, ma non esaustiva, deve riguardare:
a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f. le attribuzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Articolo 14 Designazione di Esperti
Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti, il Comitato Paritetico può avvalersi della consulenza e dell'attività di società, associazioni confederali private o pubbliche esperti in materia, designati dallo stesso Comitato Paritetico.

Articolo 15 Composizione delle controversie
Il Comitato Paritetico è organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle normative vigenti ex art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno al Comitato Paritetico quale organo di prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo (rappresentanza, informazione e formazione), al fine di riceverne una soluzione concordata.
Le Parti firmatarie confermano infatti che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.

Articolo 16 Tentativo obbligatorio di conciliazione
a. La parte ricorrente deve inviare, a mezzo posta elettronica certificata (pec) o raccomandata a/r alla Segreteria del Comitato Paritetico ed alla controparte il ricorso scritto, eleggendo il proprio domicilio per le comunicazioni. Il ricorso dovrà contenere l'invito alla controparte di rassegnare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. La documentazione relativa rimane a disposizione dei Componenti del Comitato Paritetico, presso la Segreteria dello stesso.
b. La controparte, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, potrà inviare, a mezzo posta elettronica certificata (pec) o raccomandata a/r., alla Segreteria del Comitato Paritetico, le proprie controdeduzioni eleggendo il proprio domicilio per le comunicazioni.
c. Gli anzidetti termini sono da considerarsi perentori, e si intendono liberi, ovvero non computando il dies a quo ed il dies ad quem.
d. La Segreteria provvederà ad informare immediatamente, a mezzo posta elettronica semplice con avviso di ricevimento i Componenti del Comitato Paritetico, dell'avvenuto ricevimento del ricorso, delle controdeduzione o della carenza di quest'ultime.
e. Il Presidente del Comitato Paritetico provvederà a fissare la data della prima riunione per l'esame del ricorso che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto b), dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica semplice con avviso di ricevimento, ai Componenti del Comitato Paritetico.
Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto d), la data proposta si intende accettata; in caso di impedimento a partecipare alla riunione proposta, da parte dei componenti del Comitato Paritetico, questi si faranno carico di comunicare alla Segreteria una data alternativa, nel rispetto dei termini previsti al punto d); una volta fissata la data della riunione, la Segreteria provvederà ad informare, con raccomandata a/r., o posta elettronica certificata (pec) le parti interessate presso il domicilio eletto.
g. L’esame del ricorso dovrà svolgersi entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per la prima riunione, fatta salva la proroga decisa dal Comitato Paritetico. Il procedimento dovrà comunque esaurirsi nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data della prima riunione.
h. Le riunioni si svolgeranno presso la sede del Comitato Paritetico in Corso Buonarotti 52 a Trento. Il Comitato Paritetico provvederà alla redazione del verbale delle riunioni e delle decisioni assunte. Copia del verbale con l’esito del ricorso verrà trasmesso, con raccomandata a/r., o posta elettronica certificata (pec) alle parti interessate, entro quindici gironi dalla decisione assunta. Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti potrà adire la magistratura competente.
i. In carenza di costituzione e contraddittorio delle parti, derivante dalla mancata adesione al tentativo di conciliazione di una parte, il Comitato Paritetico redigerà verbale di improcedibilità del tentativo di conciliazione.
j. Le Parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentati) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Articolo 17 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
a. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
b. In applicazione dell'articolo 6.b dell'Accordo Interconfederale, il numero dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito nella misura massima di 6 (due per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori) e può essere variato solo previo accordo tra le Parti stipulanti il presente accordo.
c. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati al Comitato Paritetico.
d. Il Comitato Paritetico previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, prende atto con propria delibera della designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e contestualmente assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
e. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sono stabiliti secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. L'Ente, pubblico o privato al quale verrà delegata la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, verrà scelto dai rappresentanti delle OO.SS. Filcams, Cgil del Trentino, Fisascat, Cisl del Trentino, Uiltucs del Trentino Alto-Adige Sudtirol presenti nel Comitato Paritetico.
f. Ad avvenuta presa d’atto, il Comitato Paritetico da comunicazione ai datori di lavoro delle aziende interessate che a loro volta ne informano i lavoratori.
g. Nel caso in cui i lavoratori abbiano già provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale deve inviare la copia del verbale di elezione al Comitato Paritetico trascorsi trenta giorni dalla nomina.
h. L'ambito territoriale di competenza assegnato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, in provincia di Trento verrà deciso con apposita deliberazione dal Comitato Paritetico.

Articolo 18 Sistema della Rappresentanza Diretta dei Lavoratori
a. Ai sensi degli artt. 3, comma 8 e art. 6 a, comma sesto, Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, la copia del verbale di elezione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere inviata, a cura della direzione aziendale, entro trenta giorni dalla nomina al Comitato Paritetico.
b. Nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, il Comitato Paritetico, provvede ad inserire il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in apposita lista.

Articolo 19 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
a. Il Comitato Paritetico, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.
b. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti e dei diritti loro attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008, quivi riportati per esteso in premessa.
c. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dal Comitato Paritetico e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
d. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, resta in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la possibilità dell'organizzazione Sindacale che l'ha nominato di revocarlo in qualsiasi momento.
e. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, hanno sede presso il Comitato Paritetico. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede del Comitato Paritetico Provinciale.
f. Ad ogni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale verrà attribuita dal Comitato Paritetico un indirizzo e-mail specifico per le comunicazioni dovute.

Articolo 20 Accesso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ai luoghi di lavoro
a. Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 81/2008, accede ai luoghi di lavoro nelle aziende ove non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale funzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
b. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, deve segnalare per iscritto via e-mail al Comitato Paritetico, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
c. Ricevuta la richiesta, la Segreteria previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'azienda, che dovrà fissare l'incontro entro i quindici giorni successivi.
d. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
e. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità sovra descritte, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunicherà al Comitato Paritetico. Il Comitato Paritetico provvederà a richiedere all’azienda un ulteriore incontro, tra azienda e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale da effettuarsi entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di ulteriore negazione dell’accesso il Comitato Paritetico provvederà alla segnalazione all'organo di vigilanza territorialmente competente.
f. Al sopralluogo hanno diritto di partecipare uno o più rappresentanti aziendali tra cui anche un rappresentante della Confcommercio, se richiesto dall'azienda stessa.
g. Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, consulterà preventivamente la Segreteria del Comitato Paritetico e nel caso in cui venisse richiesta la visita ad una azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, verrà previsto un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all'invio della comunicazione da parte della Segreteria.

Articolo 21 Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
a. In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, per procedere agli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, detti adempimenti sono assolti o nella sede del Comitato Paritetico o presso la sede aziendale. In quest'ultimo caso dovrà essere redatto verbale della consultazione che dovrà essere inoltrato a cura dell'azienda entro quindici giorni dalla consultazione, via pec certificata al Comitato Paritetico, che provvederà a farlo controfirmare dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, e ad inoltralo nuovamente all’azienda.
b. L’azienda dovrà porre a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/08 e/o presso la sede aziendale o con inoltro su supporto informatico al Comitato Paritetico.
c. Ai fini di conseguire la prova della data certa attraverso la sottoscrizione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), previsto dal D.Lgs. n. 81/08, (D.V.R.) da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, questi dovrà rilasciare attestazione di aver provveduto alla firma del D.V.R., della data in cui l’ha siglato al Comitato Paritetico, a mezzo email, previsto dall'art. 20 comma f del presente Accordo, che verrà posto agli atti del Comitato Paritetico.
d. Qualora il datore di lavoro intenda svolgere la consultazione presso la sede del Comitato Paritetico, dovrà richiedere al Comitato Paritetico la convocazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
e. Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente della Confcommercio, se richiesta dal datore di lavoro stesso, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
f. Qualora la consultazione si svolga presso il Comitato Paritetico, la Segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e dal datore di lavoro, è conservato presso la sede del Comitato Paritetico.

Articolo 22 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
a. Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie in conformità al D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro ne dà motivata comunicazione scritta al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, quest’ultimo informa il Comitato Paritetico al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale valutata la situazione a mezzo della Segreteria del Comitato Paritetico può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro con le modalità stabilite dai precedenti artt. 20-21.

Parte Terza - Disposizioni finali
Disposizioni finali

1) Il presente Accordo che istituisce il Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento, disciplinandone il funzionamento e i compiti, sarà adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) con apposita delibera, nella prima sua riunione successiva alla stipula del presente accordo.
2) Il presente accordo verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell’Ente Bilaterale del Terziario Della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.). I nominativi dei membri effettivi con i relativi supplenti, componenti del Comitato Provinciale, ed i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono comunicati dalle Parti firmatarie in occasione della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario.
3) Il presente Accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996 e dell’ex D.Lgs. n. 626/94 e di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
4) Il presente accordo avrà validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. (T.U. 30.7.2019).
5) Per poter usufruire di quanto previsto dal presente Accordo le aziende che applicano il CCNL CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. (T.U. 30.7.2019), dovranno essere in regola con l'art. 23 del CCNL (Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali) e con l'art. 243 bis del CCNL (Contributi di assistenza contrattuale); a tal fine per dimostrare la regolarità contributiva all’esito di verifica, dovranno comprovare l'avvenuto pagamento delle sovra richiamate quote.
6) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia e comunque, potrà essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.
7) La validità del presente accordo è di 4 anni e, pertanto, scadrà nell'anno 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per identico periodo se non interverrà disdetta da una delle Parti firmatarie, da inoltrarsi a mezzo rac. a/r alle altre parti con preavviso di tre mesi dalla scadenza.