Tipologia: CPL
Data firma: 30 maggio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Macerata
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali e bilateralità
Art. 3 - Mercato del lavoro
Art. 4 - Assunzioni
Art. 5 - Riassunzione
Art. 6 - Part-time
Art. 7 - Classificazione
Art. 8 - Inquadramento
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Banca ore
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Salario per obiettivi
Art. 14 - Obblighi tra le parti
Art. 15 - Rimborso spese di trasporto
Art. 16 - Beni in natura
Art. 17 - Indennità di capo operaio

 

Art. 18 - Indennità di cassa
Art. 19 - Premio fedeltà
Art. 20 - Permessi
Art. 21 - Permessi per formazione continua e per corsi di recupero scolastico
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 24 - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 25 - Contributo FIMIAV ed assistenza contrattuale
Art. 26 - Operai florovivaisti e manutenzione del verde
Art. 27 - Riscossione dei contributi sindacali per delega
Art. 28 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Art. 29 - Decorrenza e durata
Art. 30 - Condizioni di miglior favore
Art. 31 - Norme di salvaguardia
Art. 32 - Rispetto del contratto
Allegati


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Macerata

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di maggio, presso gli uffici della Confagricoltura di Macerata, tra la Confagricoltura di Macerata […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata […], la Confederazione Italiana Agricoltori Ass.ne Prov.le di Macerata […], e la Fai Marche Cisl […], la Flai - Cgil […], la Uila Territoriale di Macerata […], in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 90 e 91 del CCNL si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. Ai sensi dell’Art. 1 del CCNL, regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese agricole condotte in forma singola, societaria o associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il presente CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’Art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- aziende ortofrutticole;
- aziende oleicole;
- aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie (ivi comprese animali da pelliccia e animali domestici da compagnia);
- aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici;
- aziende vitivinicole;
- aziende funghicole;
- aziende casearie;
- aziende tabacchicole;
- aziende faunistico-venatorie;
- aziende agrituristiche;
- aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Si specifica inoltre che si considerano florovivaistiche le aziende produttrici di piante ornamentali da serra e/o forestali, ornamentali in genere o da frutto, nonché produttrici di fiori recisi coltivati, piante porta-semi, talee e sementi di fiori e bulbi.

Art. 2 - Relazioni sindacali e bilateralità
Le Associazioni Sindacali datoriali e la Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil firmatarie del CPL di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore agricolo e florovivaista e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano l’importanza di promuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti “coerenti” da parte dei propri rappresentati.
Ai fini di cui sopra si ribadisce:
- l’importanza del confronto e l’importanza di attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro evoluzione, riconfermando la centralità del contratto quale strumento regolatore, di diritti e doveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti,
- la volontà di trasformare quanto prima possibile, dando attuazione all'Art. 8 del CCNL, la Cassa extra legem FIMIAV in ente bilaterale con la relativa costituzione, regolamentazione e funzionamento, come previsto dall’accordo del 30.07.2012,
- l’importanza di rafforzare il sistema della bilateralità attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’Art. 9 del CCNL e dall’Art. 2 del CPL in merito alla funzionalità dell’Osservatorio Provinciale, già costituito presso la sede legale del FIMIAV di Macerata in via Concordia n. 36/a e composto da 6 membri che si riuniranno almeno una volta l’anno, e alla costituzione dell’Osservatorio Regionale,
- l’importanza di aderire, al fine di contrastare il caporalato ed il lavoro nero in agricoltura, alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui al D.L 91/2014 convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n 116.
Le parti inoltre convengono, nel definire un sistema di relazioni ed informazioni volto al coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche attinenti il lavoro ed il suo sviluppo, nella sua organizzazione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine le organizzazioni, alle quali le parti aderiscono, si impegnano a promuovere, singolarmente per azienda, per gruppi di aziende e/o per settori merceologici, incontri periodici annuali per informazioni circa le attività che le aziende intendono dare in appalto e/o terziarizzare, il ricorso al lavoro somministrato, i programmi di sviluppo aziendale con ricorso a finanziamenti pubblici, la stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine, progetti di formazione sulla sicurezza e progetti di formazione continua volti ad accrescere competenze e capacità professionali dei lavoratori.
Welfare contrattuale
Per dare concretezza alla comune volontà espressa in sede di rinnovo del CCNL di sviluppare relazioni basate sulla bilateralità, le parti recepiscono e si impegnano all’applicazione di quanto previsto all’Art. 49 del suddetto CCNL.
Le parti analogamente si impegnano a prevedere disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale, così come previsto dal suddetto Art. 49 del CCNL, in fase di costituzione dell'EBAT.

Art. 3 - Mercato del lavoro
Le parti concordano di recepire integralmente quanto previsto dall’Art. 12 CCNL del 22.10.2014.

Art. 6 - Part-time
[…]
In considerazione della nuova emanazione del D.Lgs. 81/2015, le parti dichiarano di recepire l’Art. 8 comma 7 di tale decreto ed eventuali successive modifiche e variazioni: la lavoratrice madre o il lavoratore padre potranno optare per la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, entro il limite temporale del congedo parentale e con una riduzione della prestazione lavorativa non oltre il 50% del normale orario contrattuale del CCNL applicato; il datore di lavoro darà corso alla trasformazione temporanea entro 15 gg dalla richiesta.

Art. 9 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Le aziende agricole possono comunque distribuire l’orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, pari ad ore 7,48 giornaliere. Per gli addetti agli allevamenti l’orario può essere fissato nella misura di ore 6,30 giornaliere per tutti i giorni lavorativi della settimana.
Diverse distribuzioni dell’orario di lavoro saranno concordate preventivamente tra le parti.
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) l’orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 6,30. Le prestazioni eccedenti le ore 6,30 giornaliere sono considerate lavoro straordinario.
L’orario di lavoro sarà comunicato ai lavoratori al momento dell’assunzione e comunque una tabella contenente anche la distribuzione giornaliera dello stesso dovrà essere affissa presso il centro aziendale in luogo accessibile ai lavoratori. Eventuali variazioni strutturali dell’orario di lavoro saranno comunicate al/i lavoratore/i almeno 30 giorni prima, tale termine potrà essere ridotto per situazioni di necessità organizzative e/o produttive previo accordo sindacale aziendale, con RSU se presente o con le OO.SS. territoriali.
Flessibilità - Si conviene che l’orario flessibile riguarda gli operai agricoli e florovivaisti, siano essi O.T.I. che O.T.D. Il periodo di flessibilità di 85 ore annue di cui all’Art. 34 - 3° comma del CCNL riguarderà un massimo di 17 settimane con 44 ore con recupero di pari settimane con 34 ore. Le eventuali ore non recuperate saranno retribuite, entro il 31 dicembre di ogni anno o, se precedente, entro la conclusione del rapporto di lavoro. Resta inteso che l’eventuale ricorso alla flessibilità
dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le parti con l’assistenza delle organizzazioni datoriali e sindacali di lavoro, che definirà anche i periodi dell’anno interessati dalla variazione di orario.
Fermo restando quanto sopra, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono che per gli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell’anno, indipendentemente dalla flessibilità dell’orario di lavoro.

Art. 10 - Banca ore
Le parti convengono di istituire una banca ore alla quale potranno aderire volontariamente gli O.T.I. e gli O.T.D. con almeno 101 giornate lavorative, svolte nell'anno e presso lo stesso datore di lavoro, così regolamentata:
- adesione scritta da parte del lavoratore;
- nella banca delle ore individuale verranno accantonate esclusivamente le ore eccedenti il normale orario di lavoro, rispettando le norme contrattuali, previdenziali e fiscali;
- la maggiorazione delle ore accantonate in banca ore verrà erogata nella normale mensilità di maturazione;
- per gli O.T.I. le ore accantonate in banca ore potranno essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, o comunque liquidate sempre entro lo stesso periodo;
- per gli O.T.D. le ore accantonate in banca ore potranno essere fruite entro il termine del rapportò di lavoro, o comunque liquidate entro lo stesso termine;
- il lavoratore comunicherà in forma scritta al datore di lavoro l'intenzione di godere delle ore accantonate ordinariamente con preavviso minimo di 5 giorni di calendario, in casi straordinari il preavviso si riduce a 48 ore.

Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli artt. 40 e 41 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare, dalle ore 22 alle ore 5, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale. Per le attività al coperto il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
[…]

Art. 20 - Permessi
[…]
Al fine di consentire un’adeguata diffusione della prevenzione in campo sanitario, agli operai a tempo indeterminato, vengono concesse n. 10 ore annue di permessi retribuiti (anche frazionabili) riservate esclusivamente alla effettuazione di esami medici finalizzati alla prevenzione (oncologica, cardiovascolare, ematologia, etc.) di cui il dipendente potrà usufruire solo dietro presentazione di documentazione comprovante la pertinenza della richiesta avanzata.
L’estendibilità agli operai a tempo determinato viene demandata al regolamento della Cassa Extra- Legem.

Art. 22 - Ferie
[…]
Su espressa richiesta dei lavoratori e con l’accordo del datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, è possibile l'accumulo delle ferie eccedenti (oltre le due settimane consecutive annuali) nell'arco massimo di 18 mesi.
Con riferimento all’Art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli ed il coniuge, che in considerazione delle particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, fermo restando comunque il principio di irrinunciabilità delle ferie e dei permessi, così come previsto dal D.Lgs. 66/2003.

Art. 23 - Tutela della salute dei lavoratori
Fermo restando quanto disposto dalla legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli articoli 66, 67, 68 e dall’allegato 13 del CCNL, allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”, si prevede quanto appresso: - per la manodopera florovivaistica si conferma quanto stabilito dall'art. 67 lettera a);
- per la manodopera agricola si conferma quanto stabilito dall'Art. 67 lettera b).
Viene considerato fattore di nocività la manipolazione e la distribuzione di sostanze antiparassitarie ed anticrittogamiche di 1° e 2° classe, anche se miscelate con prodotti di classe inferiore.
Vengono considerati lavori pesanti o disagiati, se effettuati manualmente, le operazioni di:
- scarico e pulizia di fossi e cisterne;
- sterro di canali in presenza di acqua;
- carico e scarico manuale di pesi superiori a quanto disposto dalla legge 81/2008.
È altresì considerato lavoro disagiato quello svolto nelle celle frigorifere, con temperatura pari o al di sotto degli 0°, restando inteso che agli addetti dovranno essere forniti i previsti D.P.I.
In considerazione di quanto disposto dalla medesima legge e successive modifiche ed intese circa l'idoneità delle condizioni ambientali di lavoro, le parti concordano:
- la rotazione in turni settimanali alternati del personale impiegato in lavori che presentano fattori di nocività;
- l'effettuazione di una visita medica annua, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai addetti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per gli operai agricoli e florovivaisti adibiti a lavori pesanti o disagiati spetta una maggiorazione del 12 % per le ore in cui gli stessi vengono impiegati in detti lavori.
Nota a verbale - È consigliata la rotazione degli addetti anche peri lavori pesanti e disagiati.

Art. 24 - Norme disciplinari operai agricoli
Disciplina aziendale
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Provvedimenti disciplinari
In considerazione di quanto disposto dall’Art. 7 L. 300/70, le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di due ore di retribuzione nei casi
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio oltre i 30 minuti, lo sospenda o ne anticipi la cessazione,
- che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
d) multa pari a mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al precedente punto c), soprattutto nei casi di recidività per ritardato inizio dell'erario di lavoro.

Art. 26 - Operai florovivaisti e manutenzione del verde
Le norme contenute nel presente contratto provinciale si applicano anche alle aziende florovivaiste nonché a quelle per la manutenzione, sistemazione e creazione del verde ed ai lavoratori da esse dipendenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano al CCNL in vigore ed ai relativi allegati.

Art. 31 - Norme di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e relativi allegati.