PROTOCOLLO DI INTESA
 

Addì, 15 giugno 2021, in Brescia

Tra

l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, nella persona del capo pro-tempore dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, Dottoressa Loredana Pagnozza,

E

la Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia - CAPE, con sede in Brescia, Via Guglielmo Oberdan 122, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore […]

E

l'Ente Sistema Edilizia di Brescia - ESEB, con sede in Brescia, Via della Garzetta 51, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore […]

E

il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia - ANCE Brescia, con sede in Brescia , Via Ugo Foscolo 6, qui rappresentato dal VicePresidente con delega alle Relazioni sindacali […]

E

la FENEAL-UIL di Brescia, con sede in Brescia, Via Rodolfo Vantini 18, qui rappresentata dal Segretario Responsabile pro-tempore […]

E

la FILCA-CISL di Brescia, con sede in Brescia, Via Altipiano d'Asiago 3, qui rappresentata dalla Segretaria Generale pro-tempore […]

E

le FILLEA-CGIL competenti per la provincia di Brescia, con sedi in Brescia, Via Fratelli Folonari 20 e in Darfo Boario Terme (BS), Via Saletti 14, qui rappresentate dal Segretario generale pro-tempore della FILLEA-CGIL di Brescia […] e dal Segretario generale pro-tempore della FILLEA-CGIL Valcamonica Sebino […]
 

VISTO CHE:

• in data 11 marzo 2021 è stato siglato tra l'ispettorato Nazionale del Lavoro e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) un protocollo d'intesa, anche al fine di "porre in essere forme di scambio di informazioni e dati... volto a garantire trasparenza e correttezza dei soggetti operanti sul mercato, di intervenire nel contrasto del dumping contrattuale che mina gravemente l'equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di imprese e lavoratori coinvolti...";
• il Decreto ministeriale 15 gennaio 2014 recante il Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, all'art. 5, dispone: "l'indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria a cura del personale ispettivo e/o amministrativo, diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi a tale scopo delle banche dati realizzate anche in attuazione di specifici protocolli di intesa";
 

VISTO CHE:

Il "Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2021" prevede:
• l'impegno, dell'ispettorato Nazionale del Lavoro, a valorizzare la funzione sociale di tutela sostanziale del lavoro, a stabilire una nuova "alleanza" con le parti sociali, ed a sviluppare sinergie con gli altri attori istituzionale;
• la cooperazione con le parti sociali, sviluppata non solo attraverso i diversi comitati istituzionali, può rappresentare un elemento di ulteriore sensibilizzazione di tutti gli "attori" verso i temi propri della salute e sicurezza sul lavoro, a livello sia strategico che operativo;
• il rafforzamento dell'attività di vigilanza nel settore dell'edilizia come uno dei settori prioritari di intervento;
• la programmazione di approfonditi controlli nei cantieri edili sia sotto il profilo amministrativo, sia per gli aspetti concernenti la salute e sicurezza, tenuto conto delle misure definite nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti Sociali.
• il contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale e di irregolarità nel settore potrà essere rafforzato dalle sinergie in corso di definizione con le parti sociali.
 

VISTO CHE:

• l'ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 7298 del 10 agosto 2017, ha invitato le proprie sedi territoriali, nel caso di accertata irregolarità contributiva, ad effettuare una tempestiva comunicazione di tale irregolarità alla Cassa Paritetica Edile competente per territorio unitamente a tutti gli elementi necessari alla corretta quantificazione dei versamenti omessi, al fine di consentire il recupero della contribuzione dovuta alla Cassa Edile medesima;
• l'ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 10 settembre 2019, n. 9, ha ribadito "gli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed i connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile";
 

VISTO CHE:

• il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 definisce gli Enti Bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 definisce gli Organismi Paritetici quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento";
• la Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia - CAPE, in attuazione alla normativa di cui sopra e in base al proprio Statuto, nonché l'Ente Sistema Edilizia di Brescia - ESEB, ai quali sono demandati compiti e funzioni specifici riferiti al Settore Edile, rispondono alle definizioni legislative sopra richiamate;
 

VISTO CHE:

• il Collegio dei Costruttori Edili - ANCE Brescia, costituisce la rappresentanza territoriale per la Provincia di Brescia dell'A.N.C.E. - Associazione Nazionale Costruttori Edili - e per via dell'adesione di quest'ultima a Confindustria, rientra nel mondo confederale datoriale. Esso ha per scopo la tutela degli interessi professionali dei costruttori edili, degli imprenditori di opere edili ed affini, pubbliche e private, e a tal fine elabora, in unione, ove occorra, con gli organi competenti pubblici o privati, eventuali progetti e programmi o piani per l'industria edilizia atti a promuovere occasioni di lavoro; dà vita a regole e procedure di dialogo e a nuove forme di rapporto e di collaborazione con le altre forze sindacali e istituzionali sia per tutelare le imprese edili che per promuovere attività specifiche volte al raggiungimento della sicurezza sul lavoro; assicura la presenza nella soluzione di problemi di carattere provinciale o nazionale, cui la categoria edile, per l'importanza che essa rivendica nell'economia generale, intenda partecipare fattivamente;
• la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e le FILLEA-CGIL, sebbene con diverse sensibilità, hanno lo scopo di promuovere e sollecitare a tutti i livelli le provvidenze e le riforme che possono migliorare le condizioni dei lavoratori, di promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di partecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere bilaterale che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro. Inoltre le richiamate Organizzazioni Sindacali agiscono al fine del perseguimento di uno sviluppo fondato su una politica industriale mirata alla qualificazione delle imprese, alla trasparenza e alla lotta alla criminalità;
• è operativa nel territorio provinciale, ed in diffusione a livello nazionale, la piattaforma on line "Check - Cruscotto di cantiere", tra i cui scopi, oltre a quello di facilitare la digitalizzazione del settore delle costruzioni, vi è anche quello di aumentare la consapevolezza dei diversi attori del cantiere del livello di "legalità" dello stesso, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per poter verificare, in tempo reale, le caratteristiche delle imprese presenti;
• gli scopi della piattaforma Check vengono suddivisi e supportati dall'ispettorato del Lavoro che ravvisa nella stessa uno strumento strategico per la diffusione della cultura della sicurezza e della legalità nel settore delle costruzioni;
 

DATO ATTO CHE:

• le Parti Sociali dell'Edilizia, preso atto di una recrudescenza dei fenomeni di alterazione della concorrenza leale, con Accordo del dicembre 2014, hanno condiviso l'urgenza di restituire al sistema economico edile la certezza della legalità e della competizione trasparente in quanto soltanto un mercato concorrenziale e improntato alla legalità è strumento efficace per conseguire obiettivi del continuo miglioramento e della tutela delle condizioni dei lavoratori delle imprese che ottemperano alle normative vigenti, anche sotto il profilo retributivo, degli standard di sicurezza e della qualità delle opere. Per conseguire i richiamati obiettivi, nel medesimo accordo, le Parti Sociali dell'Edilizia, oltre a coinvolgere direttamente CAPE ed ESEB, auspicavano, tra le altre azioni, una più stretta e strutturale collaborazione con tutti i soggetti della filiera delle costruzioni, tra cui le Amministrazioni preposte all'attività di controllo e vigilanza;
• i medesimi soggetti firmatari del presente accordo, già in data 13 Aprile 2018, siglarono un protocollo d'intesa, la cui durata fu stabilita in un triennio, i cui contenuti aspiravano al raggiungimento degli obiettivi condivisi e confermati nel presente atto;
 

CONSIDERATO CHE:

• le Parti firmatarie della presente Intesa condividono la comune volontà, anche in attuazione al principio di sussidiarietà, di contribuire, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al preminente interesse pubblico alla legalità, segnatamente nei settori produttivi più esposti, come è quello dell'edilizia;
• le Parti firmatarie concordano sulla prioritaria necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo, favorendo l'emersione del sommerso, la tutela dei lavoratori, il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, il contrasto del fenomeno infortunistico nei cantieri edili, la tutela della corretta e leale concorrenza tra gli operatori economici;
• la legge assegna agli Enti Paritetici e agli Organismi Bilaterali, costituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore edile, un ruolo importante in ordine ai temi della certificazione di regolarità e della sicurezza, anche di scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori;
• le Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, intendono avviare e intensificare una collaborazione strutturata e permanente, a valere per il settore dell'edilizia, in merito sia agli aspetti connessi all'attività di vigilanza del lavoro sia alla vigilanza tecnica e ciò anche per ottimizzare l'attività di intelligence dell'ispettorato Territoriale del Lavoro consentendo a quest'ultimo di elaborare "indici di rischio differenziati" e migliorare così le "percentuali di efficacia" degli accessi ispettivi;
 

DATO ATTO CHE:

• il presente Protocollo non comporta, in alcun modo, una limitazione dei rispettivi ed autonomi ruoli delle Parti che continueranno a perseguire i propri e specifici fini istituzionali in completa autonomia e a prescindere dallo svilupparsi della collaborazione oggetto della presente Intesa;
Tutto ciò premesso,
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 - AMBITI DI COLLABORAZIONE
Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la ricerca di stabili ed efficaci forme di cooperazione e sinergia tra le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel rispetto delle rispettive autonomie, al fine di:
• promuovere iniziative comuni (art. 4):
• in tema di prevenzione e promozione nonché di formazione e aggiornamento su questioni di ordine generale, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e antiinfortunistica;
• finalizzate ad una miglior conoscenza delle dinamiche del settore edile, anche elaborando specifici rapporti o statistiche, con riferimento alle materie della sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei rapporti di lavoro;
•individuare misure di cooperazione finalizzate a garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro, di regolarità contributiva e assicurativa e di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro nei cantieri edili (art. 5);
• programmare, ove possibile, ulteriori iniziative o attività di interesse comune, attuative dell'oggetto del presente accordo, in particolare promuovendo un maggior interessamento dei mass media locali su temi antinfortunistici e di tutela delle condizioni di lavoro nei cantieri edili, dando risalto all'attività prevenzionistica svolta dall'ispettorato del lavoro e da ESEB e CAPE (art. 6).
Resta inteso che le Parti si attiveranno per promuovere simili forme di cooperazione e collaborazione anche presso le altre Amministrazioni Statali presenti sul territorio.

Articolo 3 - MODALITÀ ESECUTIVE: COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO
Al fine di attivare e programmare le iniziative previste nel presente Protocollo d'Intesa, di monitorare la realizzazione degli interventi e di proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un apposito Gruppo di Lavoro coordinato dal Dirigente, pro tempore, dell'ispettorato Territoriale del Lavoro o da suo delegato e composto, oltre che dal coordinatore, da funzionari all'uopo nominati.
per la Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, dal Rag. E.P., direttore della CAPE o da suo delegato;
per l'Ente Sistema Edilizia di Brescia, dal Dott. N.D., coordinatore del ramo sicurezza dell'ESEB o da suo delegato;
per il Collegio dei Costruttori Edili - ANCE Brescia, dal Dott. F.Z., responsabile del servizio sindacale;
per le organizzazioni sindacali, dal Signor D.B., segretario della Fillea-Cgil di Vallecamonica.
Eventuali variazioni ai nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro, potranno essere comunicate da ciascuna delle Parti con nota scritta.
Il Gruppo di Lavoro, che potrà essere integrato da ulteriori figure in base agli argomenti da trattare, si riunisce presso la sede dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia con cadenza, di norma, almeno trimestrale.
Per realizzare gli obiettivi previsti dal presente Protocollo d'Intesa e promuoverne le attività, le Parti possono stipulare, anche disgiuntamente, singoli Accordi Operativi su specifiche progettualità, con particolare riferimento alle materie oggetto dell'ambito di collaborazione di cui al precedente art. 2. Tali Accordi Operativi, da approvarsi con le medesime modalità del presente Protocollo d'Intesa anche all'esito degli approfondimenti condotti sui diversi ambiti di collaborazione, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4 - INIZIATIVE COMUNI
Nelle materie che il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3 delibererà, le Parti si rendono sin d'ora disponibili, previe le necessarie verifiche e approvazioni interne, ad organizzare, congiuntamente - con oneri a carico di CAPE ed ESEB - attività di prevenzione e promozione nonché di formazione e aggiornamento anche mediante seminari, convegni, tavole rotonde, garantendo la partecipazione di proprio personale qualificato, anche in qualità di relatore. Tali attività potranno essere ricondotte nell'ambito di quanto previsto dall'8 del D.Lgs. n. 124/2004.
In particolare potranno essere concordati, in via esemplificativa e non esaustiva:
- percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi (obbligatori per l'aggiornamento professionale degli iscritti agli Ordini Professionali) secondo criteri, tempi e modalità da individuarsi tramite accordi esecutivi successivi tra le Parti, in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di formazione continua;
- diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, come ad esempio la promozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, alla uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio;
- attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni ovvero in materia lavoristica;
- organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e ogni altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet.
Sempre nelle materie che il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3 delibererà, potranno essere predisposti report, statistiche, studi sulla situazione lavoristica e di salute e sicurezza sui cantieri finalizzati a definire le principali caratteristiche, positive e negative, del mercato del lavoro edile provinciale.

Articolo 5 - MISURE DI COOPERAZIONE
Salve le ulteriori decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 3, saranno attivate le seguenti forme di cooperazione:


A. Segnalazione di cantieri "anomali"
CAPE segnalerà, con modalità-telematiche, i cantieri nei quali si presuppongono esistenti situazioni di criticità sia dal punto di vista lavoristico che da quello relativo agli adempimenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tali comunicazioni dovranno avere ad oggetto i dati identificativi del cantiere e delle motivazioni della segnalazione.
In ordine ai dati identificativi, a titolo esemplificativo potranno essere riportate le seguenti informazioni:
a) Ubicazione del cantiere;
b) Tipologia di attività in corso di svolgimento;
e) Durata presunta delle lavorazioni;
f) Copia della notifica preliminare del cantiere, ove presente;
g) D.U.R.C. delle imprese presenti in cantiere al momento del sopralluogo effettuato dall'organismo paritetico, ovvero dell'accertamento effettuato dall'ente bilaterale e di quelle eventualmente indicate in "notifica".
In ordine alle motivazioni della segnalazione, a titolo esemplificativo potrà essere indicata la presunta sussistenza delle seguenti situazioni:
i. Lavoratori in nero o soggetti non altrimenti identificabili;
ii. Più lavoratori autonomi in collaborazione tra loro o con imprese;
iii. Presenza di personale il cui inquadramento previdenziale ed assicurativo oltre all'assenza di iscrizione alla competente Cassa Edile possa comportare fenomeni di dumping sociale;
iv. Esternalizzazioni non genuine (distacchi, appalti/subappalti simulati);
v. Evidenti violazioni di tipo "prevenzionistico";
vi. Mancata coerenza tra codici ATECO riportati nei certificati della CCIAA, inquadramento previdenziale Inps, rischio assicurativo Inail, iscrizione in Cassa Edile, attività effettivamente svolta.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro, verificata la fondatezza delle segnalazioni pervenute, provvederà ad effettuare accessi ispettivi, nel rispetto della normativa in materia, fornendo a CAPE - ed esclusivamente a CAPE - un feedback, nel rispetto del dovere di segretezza e riservatezza connesso all'attività ispettiva, finalizzato a consentire a CAPE di affinare l'attività di segnalazione.


B. Segnalazione a CAPE delle informazioni di cui alla nota n. 7298 del 10 agosto 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel caso di accertata irregolarità contributiva verso le Casse Edili, provvederà ad effettuare una tempestiva comunicazione, mediante modalità, anche telematiche, che saranno successivamente definite, di tale irregolarità alla CAPE unitamente all'indicazione delle generalità dell'impresa e dei lavoratori coinvolti, del periodo di irregolarità, dell'inquadramento contrattuale dei ciascuno dei lavoratori coinvolti, al fine di consentire alla CAPE di procedere alla quantificazione dei versamenti omessi. La CAPE, effettuato il calcolo versamenti omessi, lo comunicherà all'ispettorato del Lavoro che, a sua volta, trasmetterà a CAPE una nota nella quale, dando atto che è stato emesso un verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo, vengano confermate le informazioni precedentemente fornite alla CAPE medesima in ordine a "tutti gli elementi necessari alla corretta quantificazione dei versamenti omessi al fine contribuzione dovuta" (nota n. 7298 del 10 agosto 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).


C. Scambio di informazioni e dati tra l'ispettorato Territoriale del Lavoro e la Cassa Edile di Brescia
Al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 1 dell'accordo sottoscritto in data 11/03/2021, i firmatari si impegnano ad intervenire nel contrasto del dumping contrattuale che mina gravemente l'equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di imprese e lavoratori coinvolti, in quanto l'applicazione dei contratti diversi da quelli legati all'attività svolta non garantisce adeguata tutela ai lavoratori coinvolti, nonché elusione e mancato rispetto delle norme in materia di accantonamento agli Enti preposti.
Per poter procedere a tale attività CAPE (Cassa assistenziale Paritetica Edile) metterà a disposizione dell'ispettorato un servizio informatico, le cui caratteristiche tecniche verranno definite nel gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3 per consentire al personale ispettivo di accedere alla banca dati relativa alle notifiche preliminari presenti sul territorio, corredata dagli inquadramenti contrattuali delle imprese coinvolte nelle lavorazioni, al fine di poterne tener conto nella programmazione delle visite ispettive prediligendo quei cantieri nei quali non venisse applicata la contrattazione collettiva propria dell'edilizia.
Lo scambio dovrà avvenire limitatamente ai soli dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità del protocollo siglato a livello nazionale (art.3, lett. a, del Protocollo medesimo), in ossequio al principio di minimalizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.


D. Valorizzazione della piattaforma "Check-cruscotto di cantiere"
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, incoraggia e valorizza le buone prassi adottate dalle parti sociali e dagli attori istituzionali per la gestione degli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e la corretta applicazione delle misure di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, come ad esempio la citata piattaforma Check.
Tale informazione sarà fornita all'ispettorato da CAPE nell'ambito dello scambio di informazioni di cui al precedente punto D.

Articolo 6 - DIVULGAZIONE
Con oneri a carico di CAPE e/o ESEB, secondo modalità che saranno definite dal Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 3, saranno organizzati incontri congiunti con gli organi di informazione finalizzati a consentire all'opinione pubblica di percepire la rilevanza dell'attività di vigilanza posta in essere finalizzata alla tutela dei lavoratori e delle imprese regolari.

Articolo 7 - ONERI FINANZIARI
In attuazione del presente Protocollo d'Intesa non sono previsti nuovi o maggiori oneri di spesa a carico dell'ispettorato Territoriale del Lavoro. Eventuali profili di spesa, previe le necessarie verifiche preventive, saranno sostenuti interamente da CAPE e/o ESEB.
Salvo diverso accordo scritto, ciascuna parte sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dalla presente d'Intesa.

Articolo 8 - DURATA E MODIFICHE
La durata del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata di tre anni. Alla scadenza, laddove non intervengano modifiche o integrazioni, si intenderà tacitamente
rinnovato per la stessa durata (tre anni). Alla predetta scadenza, le parti hanno facoltà di recede dandone preavviso di almeno tre mesi mediante l'invio di una PEC alle altre parti.

Articolo 9 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY
Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, nonché al puntuale rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 10 - REGIME DI SEGRETEZZA
Le Parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venute a conoscenza o che fossero stati comunicati loro in virtù della presente Intesa. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
Tutti i documenti e le informazioni che le Parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo dovranno essere considerati come rigorosamente riservati. Le Parti non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti e/o informazioni senza reciproco ed unanime accordo preventivo.

Articolo 11 - CLAUSOLA FINALE
Il presente Protocollo d'Intesa è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986.


fonte: ESEB