Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 27 agosto 2021, n. 29
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO
• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021;
• il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 e l’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 contengono la maggior parte delle misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Sars-CoV-2 attualmente vigenti;
• che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 ha introdotto l’obbligo di presentare la certificazione verde di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in ambiti ulteriori rispetto a quelli già previsti, e che pertanto si ritiene opportuno adeguare le misure di sicurezza previste a livello provinciale;
ORDINA
che a partire dal 1° settembre 2021 si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) nell’anno scolastico 2021-2022 i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, delle scuole professionali provinciali e delle scuole di musica si svolgono in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
2) in tutte le istituzioni di cui al punto 1) e nelle università è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, e i soggetti impegnati in attività sportive.
Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev’essere attestata da un certificato rilasciato dal competente medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario; 3) fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale che presta servizio nelle istituzioni di cui al punto 1) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021. Questo obbligo vale anche per il personale universitario, nonché le studentesse e gli studenti universitari.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, per i quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus Sars-CoV-2;
4) il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 3) da parte del personale ivi previsto è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Per tutto il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
5) le dirigenti e i dirigenti scolastici e le responsabili e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3). Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa statale emergenziale;
6) il Direttore Generale e le Direzioni Istruzione e formazione stabiliscono con circolari congiunte criteri e modalità operative per dare attuazione a quanto stabilito dai punti da 1) a 5);
7) le disposizioni di cui ai punti 3), 4) e 5) si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;
8) fino al 31 dicembre 2021, in riferimento all’obbligo di possedere e presentare una certificazione verde per usufruire dei servizi di trasporto pubblico, si applica la disciplina statale emergenziale vigente;
9) qualora l’attività sportiva esercitata dalle alunne e dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’orario scolastico sia svolta in impianti sportivi esterni alla scuola, per l’utilizzo di tali strutture, limitatamente alle attività sportive scolastiche, tali studentesse e studenti sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione verde;
10) il punto 25) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è così sostituito:
“Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 33) della presente ordinanza. La ristorazione nell’ambito delle predette feste è ammessa anche con consumazione di cibo e bevande in piedi, purché avvenga nel rispetto della distanza di un metro tra le persone non conviventi;”
11) l’ultimo periodo del punto 28) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è così sostituito:
“L’accesso alle strutture di cui al primo periodo è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) se le attività si svolgono al chiuso e - nel caso di palestre e strutture analoghe - non in forma individuale;”
12) l’ultimo periodo del punto 29) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è abrogato;
13) rimangono in vigore, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni relative alla possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali degli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto di autonomia.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19