Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 31 agosto 2021, n. 23598 - Domanda di riconoscimento della rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica causata da malattia professionale


 

 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 31/08/2021
 

Rilevato che:
1. la Corte d'Appello di Bari ha accolto l'appello dell'INAIL e, in riforma pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di N.A. di riconoscimento della rendita o dell'indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica causata da malattia professionale;
2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all'esito della stessa, valutata comparativamente a quella eseguita in primo grado, ha escluso l'origine professionale della patologia (asma bronchiale allergica da sensibilizzazione ad acari della polvere evoluta in broncopatia cronica ostruttiva ad impronta asmatica di grado lieve-moderato);
3. i giudici di appello hanno precisato che il consulente incaricato dal Tribunale aveva posto la diagnosi di "broncopneumopatia cronico ostruttiva e asma allergico per esposizione ad acari della polvere"; aveva rilevato come nel tempo si fosse registrata una prevalenza della bronco pneumopatia rispetto all'asma; aveva collocato nella fascia tra 15 e 21 (zona di incertezza) il rischio di esposizione del lavoratore per via inalatoria; aveva affermato che l'asma allergica costituiva condizione di ipersuscettibilità rispetto allo sviluppo della bronco pneumopatia a causa della iperreattività bronchiale ed era giunto alla conclusione dell'esistenza di un nesso concausale tra le patologie e l'esposizione al fumo di sigaretta nell'ambiente di lavoro, costituente circostanza pacifica in atti;

4. avverso tale sentenza N.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; l'INAIL ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:
6. con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; sussistenza di contrasto tra le valutazioni dei c.t.u. nominati nei due gradi di giudizio. Omessa considerazione della richiesta di nomina di un nuovo c.t.u. medico legale. Motivazione assente o comunque insufficiente. Assenza di indicazione puntuale e specifica delle ragioni a base della decisione di non ammettere una nuova c.t.u.. Violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Irragionevolezza della mancata nomina di nuovo c.t.u. medico legale alla luce del contrasto tra gli elaborati peritali;
7. col secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; mancanza di qualsivoglia considerazione delle osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte del dott. N.A.. Assenza di puntuale motivazione in ordine alla decisione di disattendere le osservazioni del consulente di parte;
8. i due motivi, che la stessa parte ricorrente tratta in modo unitario, sono inammissibili;
9. questa Corte ha, con diverse pronunce, delimitato l'ambito del vizio che, in relazione alle risultanze della c.t.u., può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
10. si è ravvisato tale vizio, ad esempio, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (v. Cass. n. 13770 del 2018; n. 13399 del 2018; n. 18598 del 2020);
11. il medesimo vizio è stato riscontrato nei casi in cui il giudice di merito ha disatteso i rilievi tecnici formulati dal c.t.u., senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi (v. Cass. n. 13922 del 2016);
12. nessuno di questi difetti è rinvenibile nella sentenza impugnata;
13. la Corte d'appello ha accuratamente analizzato la relazione del c.t.u. nominato in primo grado e comparato le valutazioni e conclusioni dal medesimo raggiunte con quelle formulate dal consulente nominato nel giudizio di secondo grado ed ha motivatamente spiegato le ragioni di dissenso rispetto alla prima e di adesione alla seconda c.t.u.;
14. ha sottolineato come il c.t.u. nominato in primo grado avesse collocato il rischio di esposizione per via inalatoria in una sfera di incertezza, in tal modo ponendosi in tensione col necessario criterio della valutazione del nesso causale, anche nella malattie professionali multifattoriali, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità scientifica; l'adesione del giudici di appello alla seconda c.t.u., lungi dall'essere acritica, come preteso da parte ricorrente, è stata motivata in ragione della più rigorosa applicazione del canone della "probabilità qualificata"; l'esclusione del nesso causale è stata argomentata dal c.t.u., tra l'altro, sul rilievo che "gli esami spirometrici eseguiti documentavano solo una lieve riduzione dei parametri volumetrici dinamici indicativi di una broncopatia ostruttiva ad impronta asmatica; in relazione a nessuna delle sostanze non tabellate qualificate come -irritanti respiratori- era dimostrabile una significativa esposizione da parte del lavoratore";
15. occorre anche considerare che, nei giudizi in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio ...dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte (v. Cass. 22707 del 2010); rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (v. Cass. n. 1652 del 2012);
16. in tale sfera di inammissibilità si collocano molte delle critiche oggetto dei motivi di ricorso in esame che fanno leva sulla qualifica professionale dei consulenti tecnici o che investono la correttezza della diagnosi ed anche, sotto altro profilo, le condizioni e l'entità della possibile esposizione al rischio nell'ambiente lavorativo;
17. inammissibile è la censura di mancata adesione della Corte d'appello alla istanza di parte, di nomina di un nuovo c.t.u.;
18. è noto che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (v. Cass. 15219 del 2007, n. 9461 del 2010; n. 326 del 2020);
19. nel caso di specie, la Corte d'appello aveva già disposto una nuova c.t.u. in ragione delle incertezze attribuite alle valutazioni e conclusioni del c.t.u. officiato dal tribunale e la necessità di rinnovare ancora l'indagine peritale deve ritenersi logicamente esclusa dall'avere i giudici di appello ritenuto esaustivo, corretto e condivisibile l'esito della seconda indagine peritale;
20. infine, la censura di omesso esame delle osservazioni mosse dal consulente di parte alla c.t.u. è inammissibile per mancata trascrizione integrale e produzione della relazione del c.t.p., come imposto dagli artt. 366 e 369 c.p.c., oltre che per le considerazioni sopra svolte;
21. neppure ricorre il vizio di omessa o insufficiente motivazione, atteso che la motivazione non solo esiste ma soddisfa ampiamente il requisito del c.d. minimo costituzionale, delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014;
22. per le considerazioni svolte il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
23. le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
24. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 24.3.2021