Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 2 maggio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Livorno
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 - Disciplina giuridica generale del rapporto di lavoro
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto provinciale
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 4 - Osservatorio Provinciale sul comparto agricolo
Art. 5 - Definizione degli operai a seconda della durata del loro rapporto di lavoro
Art. 6 - Trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Contratto individuale
Art. 8 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Assunzione degli operai
Art. 10 - Riassunzione
Art. 11 - Classificazione degli Operaio Agricoli e Florovivaisti
Art. 12 - Cambiamento di classificazione degli operai
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Orario di lavoro in generale per gli operai agricoli e florovivaisti. Comparto zootecnico e agrituristico
Art. 15 - Interruzioni e recuperi
Art. 16 - Banca delle Ore
Art. 17 - Interruzioni di lavoro da parte dell’operaio agricolo e florovivaista a tempo indeterminato e determinato
Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo, notturno: percentuali di maggiorazione della retribuzione
Art. 19 - Giorni festivi, festività nazionali, festività infrasettimanali e festività soppresse
Art. 20 - Retribuzione
Art. 21 - Retribuzione degli operai
Art. 22 - Premio di produttività
Art. 23 - Modalità di pagamento della retribuzione. Prospetti paga
Art. 24 - Maggiorazione della retribuzione per l’operaio al quale viene conferito l’incarico di “capo”
Art. 25 - Modalità di pagamento della retribuzione agli operai a tempoindeterminato in caso di ricorso alla Cassa integrazione salari
Art. 26 - Manodopera addetta alle campagne di raccolta
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Compensi per l’uso dei mezzi di trasporto di proprietà dell’operaio
Art. 29 - Mano d’opera migrante. Spese di trasporto

 

Art. 30 - Rimborso spese per gli operai comandati a prestare servizio fuori dell’azienda
Art. 31 - Compenso per l’alloggio e per l’illuminazione dello stesso, concesso all’operaio agricolo e florovivaistico assunto a tempo indeterminato
Art. 32 - Corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità
Art. 33 - Scatti d’anzianità
Art. 34 - Integrazione al trattamento economico di legge in caso di malattia o di infortunio sul lavoro dell’operaio
Art. 35 - Fondo Indennità malattia ed Infortunio (F.I.M.I.LI) - Cassa extra-legem
Art. 36 - Conservazione del posto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti assunti a tempo indeterminato in caso di malattia o di infortunio sul lavoro o fuori
Art. 37 - Regolamentazione dei permessi retribuiti di tipo non sindacale
Art. 38 - Norme disciplinari
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 40 - Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Dimissioni per giusta causa
Art. 42 - Trasferimento di azienda
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto di lavoro per gli operai assunti a tempo indeterminato
Art. 44 - Delegato di azienda
Art. 45 - Tutela del delegato di azienda
Art. 46 - Regolamentazione dei permessi per attività sindacali
Art. 47 - Controversie individuali di lavoro
Art. 48 - Lavori disagiati e pesanti
Art. 49 - Condizioni ambientali e tutela della salute dei lavoratori
Art. 50 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Riunioni in azienda
Art. 52 - Quote sindacali per delega
Art. 53 - Disciplina giuridica integrativa del rapporto di lavoro
Art. 54 - Esclusività di stampa - archivi contratti
Allegati


Verbale di Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Livorno

Oggi, 2 maggio 2017 presso la sede di Confagricoltura Livorno posta in Via Aurelia sud 6/b, tra la Confagricoltura Livorno Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Livorno […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Livorno [...] e tra la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai - Cgil) […], la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (Fai-Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila-Uil) […]
Visto
- il Contratto collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricolo e florovivaisti siglato il 22 ottobre 2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
- il Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti siglato il 26 ottobre 2012 e in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015;
Si conviene di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Livorno siglato il 26 ottobre 2012 valido per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2015.

Art. 1 - Disciplina giuridica generale del rapporto di lavoro
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli.
Il Contratto provincia di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti si applica alle imprese considerate agricole si sensi dell'art 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti e alle aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli ad esse dipendenti. A titolo esemplificativo sono:
- le aziende orto florovivaiste;
- le aziende oleicole,
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie,
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici, acquacoltura,
- le aziende vitivinicole,
- le aziende funghicole,
- le aziende casearie,
- le aziende tabacchicele,
- le aziende faunistico venatorie,
- le aziende agrituristiche,
- le aziende di servizi e ricerca in agricoltura,
Le norme del presente Contratto Provinciale di Lavoro sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le organizzazioni stipulanti della Provincia di Livorno. Il presente Contratto fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti siglato il 22 ottobre 2014, per norme non espressamente disciplinate dal presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Le Parti firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro intendono riaffermare la piena validità di quanto già sottoscritto e confermano la necessità di proseguire con il consolidato sistema di relazioni sindacali. Le parti concordano di dotarsi di strumenti sindacali utili al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche locali al fine di coinvolgere il tessuto economico locale per definire indirizzi e linee comuni a valorizzare le produzioni agroalimentari, trasformati e commercializzati nella Provincia di Livorno. Il presente contratto si applica altresì alle aziende che esercitano attività agrituristica, secondo le specifiche norme di rimando. I Lavoratori ti tali attività sono inquadrati previdenzialmente e contrattualmente nel settore agricolo.

Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali
Le parti prendono atto delle difficoltà esistenti nel settore agricolo e della grave congiuntura economica mondiale che evidenzia una forte riduzione dei consumi agroalimentari. Evidenziano inoltre il danno economico che si genera per effetto delle frodi agroalimentari presenti sul mercato mondiale rivolte in particolare al prodotto italiano. In tal senso le parti ravvisano l’urgenza di attuare sistemi di difesa a tutela del produttore e ribadiscono la necessità di sensibilizzare gli organi preposto alla vigilanza e al controllo affinché attuino monitoraggi efficaci, determinino processi sanzionatori incisivi, promuovano una politica di difesa e valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.
In tal senso le parti, concordano di:
- promuovere azioni sindacali di intervento e di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni al fine di definire percorsi di valorizzazione delle produzioni agricole;
- dotarsi di un osservatorio provinciale sul comparto agricolo.

Art. 4 - Osservatorio Provinciale sul comparto agricolo
Nel quadro del sistema di relazioni sindacali, si conviene:
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 del CCNL del 22 ottobre 2014, di mantenere operativo l'Osservatorio provinciale sul comparto agricolo, composto da rappresentanti delle sottoscritte Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
Compito dell'Osservatorio sarà quello dell'analisi dello stato del settore, individuare le necessità e sviluppare, una volta individuate, azioni utili per superare eventuali crisi, valutando e comparando, anche, le varie congiunture presenti in Italia e in Europa.
Per il raggiungimento di detti scopi le parti si impegnano a:
- Incontrarsi per analizzare il processo di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, indispensabili alla crescita del settore agricolo della Provincia di Livorno;
- Monitorare tutte quelle informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
- Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne;
- Accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed ai centri per l’impiego competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi;
- Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle organizzazioni sindacali;
- L'Osservatorio provinciale sul comparto agricolo, dovrà occuparsi delle problematiche legate alla Tutela della salute dei lavoratori, attivarsi per il raggiungimento degli scopi previsti dal verbale di accordo confederale siglato a Roma il 18.12.1996 in materia di rappresentanza per la sicurezza e Comitati Paritetici nonché promuovere azione di sensibilizzazione e divulgazione della cultura della sicurezza;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ed offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità. Garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità; a tali fine viene costituita una commissione paritetica composta dai rappresentati che hanno sottoscritto il presente Contratto Provinciale di Lavoro;
L’Osservatorio provinciale sul comparto agricolo è composto da 6 membri designati pariteticamente dalle parti contraenti il presente contratto provinciale di lavoro.
Nell’ambito dell’osservatorio provinciale sul comparto agricolo, le organizzazioni firmatarie, procederanno alla costituzione di una apposita Commissione paritetica per la formazione professionale.
La Commissione sarà composta da sei rappresentanti nominati dalle singole organizzazioni entro 90 giorni dalla stipula del Contratto Provinciale di Lavoro.
Di norma la Commissione di riunirà almeno due volte l’anno.
Compiti della Commissione:
a) promuovere un censimento dei bisogni formativi nel territorio di competenza;
b) promuovere un censimento sulle disponibilità aziendali al recepimento della manodopera formata;
c) sulla base delle risultanze delle iniziative la Commissione elaborerà analisi e proposte verso Enti Pubblici e soggetti interessati alla gestione ed allo sviluppo della formazione professionale,
d) nel caso in cui, dalla collaborazione di soggetti Pubblici e privati, dovessero sorgere sul territorio, associazioni, imprese, società miste finalizzate al sostegno ed allo sviluppo della formazione professionale le organizzazioni firmatarie il presente contratto, ferme restando le specifiche autonomie e peculiarità, valuteranno la possibilità di aderire alle iniziative migliori per far emergere le necessità del comparto interessato dal presente contratto,
La commissione nello svolgimento delle proprie attività e nella elaborazione delle proposte manterrà uno stretto rapporto con le strutture previste allo scopo del vigente contratto.

Art. 9 - Assunzione degli operai
L’età minima per l’assunzione al lavoro è fissata secondo le norme che regolano la materia.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per “fase lavorativa” o in base alla disposizione dell’art. 11 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge con la legge 11 marzo 1970, n. 83, successive modificazioni ed integrazioni, relativo al collocamento e all’accertamento dei lavoratori agricoli e retribuito in base alle ore effettivamente prestate.
Per ogni singola “fase lavorativa” l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia d’occupazione per tutta la durata della stessa.
Costituiscono eccezione a tale norma le avversità atmosferiche che impediscano l’esecuzione delle singole operazioni colturali e le interruzioni del lavoro per motivi tecnici (es. guasti meccanici relativi a mezzi o ad attrezzature impiegati nella fasi di lavorazione), ed eventuali interruzioni dei cicli produttivi, nonché, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, il rientro di unità attive e lo scambio di manodopera di cui all’art. 2139 del codice civile.
A titolo esplicativo, ma non esaustivo, tra le attività agrarie della Provincia di Livorno, si elencano le seguenti:
Cerealicoltura
Aratura
Semina
Concimazioni e diserbi
Trebbiatura
Vitivinicoltura
Potatura secca e ricaccio sarmenti (stralciatura)
Lavori colturali del terreno
Legatura
Potatura verde
Trattamenti fitosanitari
Raccolta
Vinificazione e confezionamento
Manutenzione impianti
Ortofrutticoltura
Lavorazione e preparazione del terreno
Messa a dimora di piante e talee
Potatura secca
Trattamenti fitosanitari
Irrigazione
Raccolta, selezione sistemazione dei prodotti ai fini della commercializzazione
Olivicoltura
Potatura secca
Raccolta
Trattamenti fitosanitari
Lavorazioni del terreno
Concimazioni
Agriturismo
Preparazione alloggi
Ospitalità e accoglienza
Servizi vari quali ristorazione, accompagnamento, assistenza agli ospiti
Allevamenti zootecnici
Mungitura
Pascolo
Tosatura
Lavorazione casearie
Lavorazioni boschive
Taglio del bosco e smacchio
Accatastamento e spedizione legname
Aree verdi
Taglio erba, raccolta e smaltimento
Concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina e irrigazione
Piantagione piante
Potature
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione della retribuzione avverrà, comunque, per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 14 - Orario di lavoro in generale per gli operai agricoli e florovivaisti. Comparto zootecnico e agrituristico
L'orario massimo di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.
Fatte salve le aziende che svolgono attività zootecnica e agrituristica, le aziende di norma suddividono l'orario di lavoro in 5 giornate lavorative di cui 4 di 8 ore e una di 7 con il sabato libero, dove viene applicato l'orario di lavoro su 6 giorni, l'orario ordinario giornaliero sarà di 6.30.
In applicazione a quanto stabilito dall’art. 34 del CCNL, le parti convengono che le imprese agricole potranno effettuare la flessibilità dell’orario di lavoro settimanale. Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto alla norma prevedendo in particolare periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 18 settimane all’anno, dandone comunicazione 20 gg prima agli operai. A fronte delle prestazioni di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
È facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario di lavoro in regolari turni periodici e in presenza di particolari esigenze aziendali, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche nella giornata del sabato.
La fascia oraria giornaliera è pari a 10 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori. Una distribuzione dell’orario diversa dell’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale potrà essere definito mediante accordo raggiunto in sede sindacale tra le OO.SS. dei datori dì lavoro e dei lavoratori in presenza delle parti interessate.
La disposizione dell’orario massimo di lavoro contrattuale garantisce maggiore produttività di lavoro di cui al d.lgs n.208 del 2015 e modalità applicative del decreto interministeriale del 25.3.2016 la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad appositi accordo sindacale provinciale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato decreto legislativo.
Comparto zootecnico
Per gli operai addetti al settore zootecnico, la distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui con gli organi di rappresentanza dei lavoratori.
Gli operai agricoli addetti dovranno, inoltre prestare l’assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno prestare il lavoro strettamente necessario per la cura ed il governo del bestiame nella giornata del sabato, nelle domeniche, e negli altri giorni festivi con la concessione di un eguale riposo compensativo nella settimana successiva. Nelle aziende zootecniche la fascia oraria giornaliera per la distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro è di 14 ore.
La disposizione dell’orario massimo di lavoro contrattuale garantisce maggiore produttività di lavoro di cui al d.lgs n.208 del 2015 e modalità applicative del decreto interministeriale del 25.3.2016 la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad appositi accordo sindacale provinciale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato decreto legislativo.
Comparto agrituristico
Per le aziende che svolgono attività agrituristiche l’orario ordinario di lavoro è stabilito secondo le norme più sopra esposte e potranno distribuire l’orario giornaliero di lavoro dei dipendenti addetti all’attività agrituristica in uno o più turni con un intervallo fino ad un massimo di tre ore. La fascia oraria giornaliera è di 15 ore. Tutti gli operai agricoli assunti con mansioni proprie negli agriturismi che svolgono la loro opera lavorativa dalle 22.30 alle 6.00 verranno retribuiti con la maggiorazione del 25 %.
Per le altre maggiorazioni di lavoro si applica quanto previsto dall’art 18 del presente CPL.
La disposizione dell’orario massimo di lavoro contrattuale garantisce maggiore produttività di lavoro di cui al d.lgs n.208 del 2015 e modalità applicative del decreto interministeriale del 25.3.2016 la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad appositi accordo sindacale provinciale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato decreto legislativo.
Tutti gli operai agricoli e florovivaisti hanno diritto ad interrompere l’attività lavorativa per una pausa di 10 minuti retribuita nell’arco della giornata nel caso in cui l’orario di lavoro superi le 6 ore continuative. L’orario della pausa sarà concordato con il datore di lavori in base alle esigenze aziendali e per tutto il personale in forza.
L’orario di lavoro giornaliero ha inizio e termina nel centro aziendale e/o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato al dipendete dal datore di lavoro.
Quando l’operaio, anche per causa di forza maggiore non, esegue durante la giornata l’orario di contrattuale massimo di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare il tempo perduto. Il recupero non potrà essere superiore alle due ore, fatto salvo quanto eventualmente concordato direttamente dalle parti. L’eventuale giornata del sabato è utilizzabile ai fini di tale recupero.
Il recupero stesso dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento.

Art. 15 - Interruzioni e recuperi
[...] Per l’operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro si impegna a far recuperare il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione aggiuntiva alcuna e senza superare per detti recuperi due ore oltre l’orario normale giornaliero. […]

Art. 16 - Banca delle Ore
Le parti concordano sull’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di istituire, volontariamente la Banca delle Ore vincolato da un accordo scritto. Tale istituto contrattuale utilizza i riposi compensativi a fronte di ore prestate oltre l’orario ordinario di lavoro come definito dall’art. 14 del CPL. I lavoratori che potranno assentarsi dal lavoro per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare la percentuale del 20 %, della forza occupata al momento della richiesta e non potranno utilizzare riposi compensativi nei periodi comunicati dall’azienda per la flessibilità dell’orario di lavoro settimanale.

Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo, notturno: percentuali di maggiorazione della retribuzione
Si considera:
a) lavoro straordinario:
quello prestato oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo:
quello prestato nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 17 del presente Contratto Provinciale di Lavoro;
c) lavoro notturno:
- per gli operai agricoli quello prestato dalle ore 20.00 alle ore 6 del mattino successivo.
- per gli operai florovivaisti quello prestato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
A tal fine si richiama quanto riportato all’art. 14 circa l’orario di lavoro svolto nelle attività agrituristiche.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 3 ore giornaliere e le 18 ore settimanali, e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro o chi per lui in casi di evidente necessità, la cui mancata prestazione da parte dell’operaio pregiudichi le colture e la produzione aziendale in genere.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]

Art. 36 - Conservazione del posto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti assunti a tempo indeterminato in caso di malattia o di infortunio sul lavoro o fuori
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, il datore di lavoro fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 37 - Regolamentazione dei permessi retribuiti di tipo non sindacale
Vengono concessi i seguenti permessi:
[…]
4) I Lavoratori sono tutelati dalle norme comprese nel testo unico D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 avente per oggetto la tutela e sostegno economico della maternità e paternità.
Tale decreto legislativo disciplina i congedi, i riposi e i permessi per i lavoratori e le lavoratrici in maternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento.
[...]

Art. 38 - Norme disciplinari
L’infrazione alla disciplina del lavoro da parte degli operai, a seconda della gravità della mancanza, dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1. Rimprovero a verbale
2. Trattenuta fino al massimo di 2 ore di retribuzione
a) nel caso in cui durante la giornata, senza giustificato motivo, l’operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui, per negligenza, l’operaio arrechi lievi danni agli impianti aziendali, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine, alle colture;
c) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute.
3. Trattenuta di 4 ore di retribuzione nei casi di recidiva o di maggior gravità nelle mancanze di cui al precedente punto 2.
4. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni tre nei casi di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra.
[…]

Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni
Sezione I
A) Norme relative alla giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti tali che non consentono la prosecuzione neanche provvisoria, del rapporto di lavoro stesso, quali;
[…]
2) la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto provinciale di lavoro e del CCNL;
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
2) i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
B) Norme relative al giustificato motivo
Il Licenziamento per giustificato motivo è determinato ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
1) le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]
C) Norme comuni per il licenziamento
[…]

Art. 44 - Delegato di azienda
Nelle aziende che occupano più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Nelle aziende che occupano più di 35 operai a tempo indeterminato, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto collettivo di lavoro.
I delegati dovranno essere eletti da e fra gli operai occupati nell’azienda. Qualora non fosse possibile eleggere un delegato sindacale aziendale si dovrà provvedere secondo quanto disposto all’art. 48 del Decreto legislativo 81/2011
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 43 del presente Contratto provinciale di lavoro.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio assunto a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
All’elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica degli operai dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi degli operai eletti delegati saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o zonali sindacali dei lavoratori interessati alle Organizzazioni provinciali sindacali dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro, ai delegati stessi e alle direzioni aziendali.
I delegati assumeranno la loro funzione dalla data in cui perviene al datore di lavoro la comunicazione della loro nomina.

Art. 48 - Lavori disagiati e pesanti
- Prestazioni in terreni acquitrinosi;
- Spargimento a mano di letame;
- Lavoro con la motosega;
- Scasso a mano dei terreni;
- Decespugliatere;
- L’escavazione manuale dei collettori e dei fossi principali di scolo;
- Lavori boschivi in genere escluso il taglio e la lavorazione del legname nei boschi.
- Lavorazione in vasche acquacultura
- Lavori effettuati non in terraferma (ad esempio vasche a mare, sub, ecc..)
Agli operai che eseguono per almeno 2 ora lavori disagiati o pesanti compete una maggiorazione del 10 % da erogare per le ore successive svolte durante la giornata, oltre la retribuzione tabellare vigente.

Art. 49 - Condizioni ambientali e tutela della salute dei lavoratori
Al fine di mantenere le opportune condizioni ambientali e di tutela della salute dei lavoratori ai sensi delle regolamentazioni vigenti (D.Lgs 81/08) valgono le seguenti norme:
I Datori di lavoro devono effettuare una capillare formazione e informazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda, con particolare attenzione all’utilizzo dei presidi fitofarmaci in uso presso l’azienda.
I datori di Lavoro devono fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione valutati nella loro efficacia con il Rappresentante della sicurezza Aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di controllare l’efficacia degli strumenti messi a disposizione e il lavoratore ha l’obbligo di utilizzarli correttamente.
Al lavoratore che utilizza presidi fitosanitari che necessitano il possesso dell’apposito patentino, ai fini della salvaguardia della salute, le aziende dovranno fornire gli adeguati equipaggiamenti di protezione quale ad esempio tuta, stivali, guanti, maschere e quant’altro. Per tali lavori l’orario, a parità di retribuzione è ridotto di 2 ore e 40 minuti giornaliere, in alternativa nei casi eccezionali dove non fosse applicabile tale riduzione, si dovrà effettuare una sosta retribuita di 20 minuti ogni ora. Gli addetti alle lavorazioni di cui sopra dovranno essere sottoposti a visita medica con la regolarità prevista dai protocolli secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le ore non lavorate a tale titolo dovranno essere retribuite. Le aziende devono predisporre idonei locali attrezzati per l’ospitalità degli operai secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 50 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Secondo quanto previsto dal CCNL e dalle norme che regolano la materia è ratto obbligo che in ogni azienda sia nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ai RLS aziendali spettano permessi retribuiti annui utili alla formazione e al miglioramento della sicurezza in azienda:
I permessi sono:
- 6,30 minuti per le aziende con occupazione annua da 150 a 1350 giornate;
- 12,30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1350 a 2700 giornate;
- 20,30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2700 giornate.
Impegno a verbale
Considerato che il D.Lgs n. 81 del 2008, s.m.i., istituisce la figura del RLST le parti danno mandato a l’Ente Bilaterale F.I.M.I.LI di valutate eventuali proposte di istituzione di detta figura sul territorio provinciale.
Il Fondo avrà il compito di definire le modalità di retribuzione di dette figure.

Art. 51 - Riunioni in azienda
Gli operai hanno diritto di riunirsi nell’ambito della azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro; in quest’ultimo caso, nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai delegati aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro o a chi per lui, dirigenti esterni del sindacato rappresentato dal delegato di azienda.
È prevista la possibilità di riunioni di operai di più aziende presso una sola azienda, previo consenso del conduttore dell’azienda nella quale dovrebbe essere tenuta la riunione.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa, le riunioni aziendali devono essere comunicate almeno 24 ore prima dello svolgimento al datore di lavoro.

Art. 53 - Disciplina giuridica integrativa del rapporto di lavoro
Alle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (alcune delle quali vengono richiamate in tutto o in parte per organicità di regolamentazione) vanno aggiunte le integrazioni di cui al presente Contratto Provinciale di Lavoro, fatto salve tutte le condizioni di miglior favore previste dal CCNL e dalla legislazione vigente.