Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 24 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Pisa
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Ex Art. 15 Orario di lavoro operai agricoli
Ex Art. 12 Classificazione
Ex Art. 22 Interruzioni e recuperi
Ex Art. 23 Lavoro straordinario, festivo, notturno e sue maggiorazioni operai agricoli
Ex Art. 36 Fondo speciale Indennità malattie ed infortuni

 

Art. xx Rapporto di lavoro a tempo parziale
Ex Art. 38 Cassa integrazione
Salario
Tariffa di raccolta
Ex Art. 2 Decorrenza e Durata


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pisa

Oggi 24 Marzo 2017 in Pisa presso la sede dell’unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Pisa, tra le sottoscritte Organizzazioni: Unione Provinciale Agricoltori - Pisa, Coldiretti - Pisa, Cia Agricoltori Italiani - Pisa e Flai - Cgil - Pisa, Fai - Cisl - Pisa, Uila - Uil - Pisa, si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pisa del 05 Novembre 2012, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Ex Art. 15 Orario di lavoro operai agricoli
L’orario massimo contrattuale di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.
Allo scopo di garantire regolare svolgimento di particolari indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.
Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero (art. 22) e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le ore lavorate nel sabato saranno computate come recupero totale o parziale delle ore da recuperare come previsto dall'art. 22.
Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato alla cura ed al governo del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali.
Pertanto, d'accordo con i delegati aziendali, o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni. Agli operai tenuti a prestare lavoro nella giornata del sabato, dovrà essere concessa altra giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.
La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata, tenuto conto delle esigenze delle singole aziende, con un intervallo di due ore fra mattino e pomeriggio, salvo accordi diversi intervenuti fra il datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali. In caso di turno unico dovrà essere consentito un intervallo di mezz’ora di riposo retribuito.
Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.
Nel caso in cui l’orario settimanale è suddiviso in 5 giorni, con il sabato di norma libero, il lavoro eventualmente svolto in detta giornata, che non ricada in normali turni o che non si riferisca a ore soggette a recupero, sarà retribuito con lo straordinario del 25%.
Non essendo possibile stabilire i periodi di maggiore e minore orario settimanale a causa della diversificazione colturale esistente tra le aziende della provincia di Pisa in applicazione e nello spirito del 2° comma dell'art. 34 del CCNL le parti convengono che l'azienda effettuerà, in base alle proprie esigenze produttive, l'orario di 44 ore settimanali per un massimo di 17 settimane all'anno, dandone comunicazione 30 gg. prima agli operai.
A livello aziendale di concerto tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai o loro delegati aziendali sarà definito il successivo recupero tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori.
Nelle aziende che svolgono anche attività agrituristica, oltre a quanto previsto al primo comma, per le assunzioni all’uopo previste e in considerazione della particolare e peculiare natura dell’attività, la prestazione lavorativa può essere svolta a orario spezzato nella fascia oraria di 12 ore giornaliere e con non più di due raggruppamenti di ore.

Ex Art. 22 Interruzioni e recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 (Cassa Integrazione), quando agli operai con rapporto a tempo indeterminato non fosse possibile, per cause di forza maggiore eseguire durante la giornata l'intero orario massimo contrattuale di lavoro, il datore di lavoro si impegna a far recuperare il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione aggiuntiva alcuna e senza superare per detti recuperi le ore due oltre l’orario normale giornaliero.
Il recupero potrà avvenire anche nella giornata del sabato.
[…]

Ex Art. 23 Lavoro straordinario, festivo, notturno e sue maggiorazioni operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo contrattuale di lavoro previsto dagli articoli 15, 16 e 22 del presente CPL.
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 40 e 41 del CCNL.
c) lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6 solari, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo.
[…]
Per il lavoro notturno che cade in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni del lavoratore e per le ore di lavoro domenicale e/o festivo quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Ex Art. 36 Fondo speciale Indennità malattie ed infortuni
[…]
Tutte le funzioni ed i compiti demandati dal CCNL, dal CPL, per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Pisa e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al Comitato Paritetico Provinciale, saranno effettuati e svolti dal Fondo Integrazione Malattie Infortuni e Assistenza Varia (FIMIAV).
Per effetto di quanto sopra al Fondo Integrazione Malattie Infortuni e Assistenza Varia (FIMIAV) sono attribuite sia le funzioni di cui all’art. 51 del D.L.gs 81/08 e successive modificazioni nonché i seguenti compiti:
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza con la formazione prevista;
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali.