Tipologia: CIRL
Data firma: 4 dicembre 2009
Validità: 01.12.2009 - 31.12.2010
Parti: Legacoop e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil*
Settori: Agroindustriale, Cooperative e Consorzi Agricoli, Toscana
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 3 - Commissione Regionale Paritetica
Art. 4 - Osservatorio Regionale
Art. 5 - Occupazione - Mercato del lavoro
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Ambiente di lavoro, tutela della salute, salubrità dei prodotti
Art. 8 - Rappresentanti aziendali per la sicurezza
Art. 9 - Lavori nocivi, pesanti e disagiati
Art. 10 - Valorizzazione delle esperienze di agricoltura a basso impatto ambientale
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Assunzioni
Art. 13 - Riassunzioni
Art. 14 - Classificazione
Art. 15 - Capo operaio

 

Art. 16 - Indennità di funzione quadri
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 18 - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 19 - Interruzioni e recuperi
Art. 20 - Mezzi di trasporto
Art. 21 - Rimborso spese
Art. 22 - Indennità di cassa
Art. 23 - Retribuzione integrativa regionale e salario per obiettivi
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Indennità integrative per malattia ed infortunio sul lavoro
Art. 27 - Confronto a livello aziendale
Art. 27- Appalti e Terziarizzazione
Art. 28 - Durata del contratto


Contratto integrativo regionale per i dipendenti delle cooperative agricole della Toscana

Il giorno 4 Dicembre 2009 in Firenze, presso Legacoop Agroalimentare Toscana, fra la Toscana […], si è convenuto di rinnovare il contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle Cooperative e Consorzi Agricoli, scaduto il 31.12.2007, alle condizioni di seguito allegate.*

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il Presente contratto regionale è integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 28 giugno 2006 con decorrenza dal 1 gennaio 2006, e si applica ai dipendenti delle cooperative agricole che risultano iscritte all’albo prefettizio, sezione agricola.
Nota a verbale
In considerazione di quanto già previsto dal presente contratto integrativo relativamente agli impiegati dipendenti da cooperative forestali, le parti convengono sul mantenimento dei trattamenti di miglior favore.

Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti assegnano un valore alto alle relazioni industriali, convinti che una più stretta collaborazione possa rappresentare una condizione essenziale per lo sviluppo del sistema cooperativo e la crescita sociale.
Le parti convengono pertanto di svolgere incontri finalizzati a riflessioni comuni sullo stato del settore agro-alimentare, sui provvedimenti diretti all’agricoltura, trasformazione, ambiente e forestazione e sulle prospettive di sviluppo, almeno una volta all’anno, di norma successivamente alla presentazione del Rapporto ARSIA -IRPET.
Le parti intendono rafforzare le relazioni industriali nella sede determinata dal tavolo della Commissione Regionale Paritetica e valorizzando il confronto aziendale, ponendosi l’obiettivo di accrescere le opportunità di sviluppo del settore cooperativo nel territorio anche a fronte della nuova legislazione regionale di istituzione dei distretti rurali, e le opportunità della riforma della PAC in tema di sviluppo rurale, nonché attenzione al rafforzamento della buona occupazione e alla lotta al lavoro nero.
Le parti si richiamano inoltre al Protocollo sul Patto per lo sviluppo e l’occupazione sottoscritto dalle Associazioni cooperative e le OO.SS. della Toscana.

Art. 3 - Commissione Regionale Paritetica
Per quanto previsto dall’art. 4 del CCNL e allo scopo precipuo di creare nuovi strumenti operativi per l’affermazione e lo sviluppo di un efficace sistema di confronto e di concertazione su materie di reciproco interesse, entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto le parti istituiranno una Commissione Regionale Paritetica.
La commissione sarà composta da sei membri, tre dei quali nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre dalle organizzazioni delle cooperative.
La commissione avrà il compito di:
a) promuovere e organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per settori, sullo sviluppo dell’agricoltura ed in particolare della cooperazione agricola, in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, degli investimenti e della spesa pubblica, dell’innovazione tecnologica, della evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sulla sicurezza, qualità e tracciabilità alimentare, del mercato del lavoro ed in particolare dell’andamento quantitativo e qualitativo dell’occupazione, della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro;
b) esaminare le necessità di formazione professionale continua e mirata in materia di sicurezza e qualità alimentare per i lavoratori, coinvolgendo attivamente le imprese cooperative, proporre agli organi istituzionali deputati ai diversi livelli, l’inserimento nei programmi formativi, delle necessità del settore, aprendo un confronto sulle opportunità di finanziamento;
c) collegarsi con la sezione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 4 del CCNL, per richiedere o collaborare a ricerche interessanti la cooperazione agricola, nell’ambito territoriale regionale;
d) favorire la piena attuazione dei contenuti del “protocollo socio-lavoratore” di cui al CCNL 22.7.99.
e) affrontare nell’ambito specifico del settore i rischi sul lavoro per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori, i rischi ambientali per l’impatto delle attività sul territorio, i rischi relativi alla sicurezza e all’igiene degli alimenti
Le partì, inoltre, richiamano interamente i contenuti di cui al protocollo di Concertazione tra Cooperazione e Sindacato per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 10 luglio 2003, e ne demandano l’attuazione alla Commissione Regionale Paritetica.
La Commissione Paritetica Regionale interverrà al fine di coinvolgere le imprese ed i lavoratori per il conseguimento delle certificazioni ambientali, di qualità del prodotto e del processo produttivo e di responsabilità sociale a livello di impresa e di filiera agro-alimentare- ambientale.
In sede di prima designazione, ognuna delle organizzazioni firmatarie del presente contratto comunicherà per iscritto a tutte le altre i nominativi dei propri membri contestualmente o entro un mese alla stipula del presente Contratto Integrativo. Qualora entro il predetto termine una o più organizzazioni non abbiano provveduto alla designazione, o abbiano designato un numero di membri inferiore a quello spettante, le altre organizzazioni della medesima parte si accorderanno tra loro per l’integrazione dei membri mancanti, in modo da assicurare che la commissione sia composta dal numero di membri sopra previsto.
Le modalità di funzionamento della Commissione, comprese quelle di designazione e di sostituzione dei suoi membri, nonché di convocazione delle riunioni, sono determinate dalla stessa Commissione entro tre mesi dalla sua istituzione, mediante apposito regolamento da approvarsi alla unanimità dei suoi membri.
La Commissione dovrà comunque insediarsi nei termini di cui sopra, anche nella temporanea impossibilità della perfezione del collegio. È fatto obbligo al Presidente di impegnarsi per garantire la effettiva pariteticità della Commissione stessa.
Salvo accordi diversi la commissione è presieduta a rotazione dalle parti con alternanza biennale. Nella fase di avvio il Presidente sarà espressione della cooperazione ed il Collegio sarà operativo a tutti gli effetti dopo l’insediamento anche mancando le modalità di funzionamento.
La Commissione potrà avvalersi di consulenze esterne e relazionarsi con la Regione Toscana e/o altri Enti e Istituzioni, con l’Università, gli Istituti Tecnici Agrari, i Centri di Formazione, nonché stabilire rapporti con altri tavoli di concertazione.
Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione delle norme del CCNL e del presente CIRL, nonché di accordi collettivi aziendali, dovranno essere sottoposte per iscritto - su iniziativa della parte più diligente - alla Commissione Paritetica, la quale dovrà emettere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione potrà convocare le parti, esaminare documenti e, se la complessità della controversia lo renda necessario, prorogare per altri trenta giorni e per una sola volta la formulazione del parere, dandone comunicazione scritta alle parti.
Qualora il parere sia espresso dalla Commissione all’unanimità dei membri, esso avrà efficacia vincolante per le parti.
Sino a quando la Commissione non abbia espresso il parere, o sino a quando non sia scaduto il termine per la sua formulazione, è fatto obbligo per le parti di astenersi da iniziative sindacali o giudiziarie, nonché dall’adozione di decisioni unilaterali sulla materia oggetto di controversia.

Art. 5 - Occupazione - Mercato del lavoro
Le parti convengono sul fatto che nel settore primario possono determinarsi interessanti possibilità di occupazione. La pluriattività dell’impresa agricola, la scelta della qualità per le produzioni e il recupero delle culture del territorio e della tradizione e quindi la valorizzazione delle tipicità offrono spazi reali per crescita occupazionale soprattutto se il sistema della formazione sarà in grado di offrire risposte adeguate.
A fronte di un aumento preoccupante del precariato e di forme di lavoro irregolare si ha, in modo quasi paradossale, la mancanza di manodopera qualificata e specializzata, e nel contempo un preoccupante invecchiamento della manodopera agricola attualmente occupata
Per questo le parti si impegnano a mettere in atto una serie di azioni comuni volte a ridimensionare i fenomeni di disoccupazione presenti nella regione, ed in particolare in alcune aree rurali, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso l’utilizzo sistematico degli strumenti disponibili e attraverso iniziative che consentano, accanto al consolidamento e alla crescita della attuale struttura produttiva, un incremento occupazionale con la promozione di nuova cooperazione. Nuove cooperative possono costituirsi, anche per impegno delle parti, per operare nei settori più legati all’innovazione di processo e di prodotto come per intervenire nei settori più tradizionali. Uso di tecniche e tecnologia per gli obiettivi della qualità certificata oppure marketing e cooperative di giovani capaci di utilizzare tutte le macchine agricole e/o intervenire sulle coltivazioni arboree, proponendosi come servizio o come conduttori di piccole realtà produttive anche associate.
Sempre per il fine di aumentare le opportunità di lavoro e per incentivare l’evoluzione professionale ed il ricambio generazionale dell’attuale manodopera agricola le parti convengono di sperimentare, per la durata del presente CIRL, una “politica del lavoro” che sia fondata da un lato sulla formazione professionale e dall’altro lato su una utilizzazione diffusa anche degli strumenti recentemente introdotti in agricoltura come part-time e apprendistato assieme ai contratti di F.L. e alle convenzioni ex art. 17 L.56/87, art.6 CCNL. Il tutto nel rispetto delle regole contrattuali e di legge così come per il lavoro a tempo determinato e il “lavoro temporaneo” (artt. 23-24-26 del CCNL).
Per il monitoraggio di questa fase di sperimentazione si procederà attraverso la commissione regionale paritetica che si insedierà contemporaneamente o entro un mese dalla stipula del presente CIRL.
Il lavoro extracomunitario è nel settore una realtà consolidata con una forte potenzialità di ulteriore sviluppo: questo richiede attenzione alle diverse alle diverse problematiche relative alle esigenze culturali e ad una corretta e solidale integrazione sociale (ricerca di alloggio, informazione e formazione multilingue).

Art. 7 - Ambiente di lavoro, tutela della salute, salubrità dei prodotti
Le parti convengono che la tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori rappresenta un obiettivo comune.
In relazione a quanto disposto dal D.M. 1255, art. 23, si ritiene indispensabile il possesso del patentino da parte dei lavoratori addetti alla preparazione e all’impiego dei presidi fitosanitari.
Il costo relativo all’acquisizione del patentino, se non già in possesso del lavoratore, sarà a carico del datore di lavoro.
Le parti si impegnano ad una graduale riduzione dei prodotti di classe 1°, 1b, 1c, 2°.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che partecipino ai corsi per l’acquisizione del patentino, verranno riconosciute 60 ore da detrarre da quelle previste per il diritto allo studio.
Si ritiene inoltre indispensabile che, in aggiunta ai corsi finalizzati all’acquisizione del patentino, vengano effettuati, in collaborazione con la Regione Toscana, brevi corsi e seminari di educazione alla salute aperti a tutti i lavoratori.
Le imprese cooperative provvederanno, nei modi e forme previste dalla delibera di cui alla legge regionale 12 maggio 2003 n°24 e nelle modalità dei programmi formativi concertati tra le parti sociali a livello regionale o provinciale o aziendale, a aggiornare e fare partecipare contestualmente all’assunzione, a corsi brevi in materia di igiene per il personale sia esso a tempo indeterminato o avventizio, che sarà adibito alle attività di manipolazione, trasformazione, confezionamento, vendita, trasporto e somministrazione di alimenti.
In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 37 del 29.6.1988, si stabilisce che il tempo minimo di rientro dopo la somministrazione di fitofarmaci debba essere:
a) almeno di 48 ore per i prodotti di 1 e 2 classe tossicologica;
b) non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente per ogni prodotto delle altre classi.
Per l’effettuazione dei trattamenti si raccomanda l’uso di trattori pressurizzati; ove ciò non fosse possibile, le aziende si impegnano a fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione e, in particolare, tute composte da tessuti speciali (tipo Goretex), che consentano un’adeguata traspirazione e, nel contempo, salvaguardino dagli effetti nocivi.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legislazione vigente.
In relazione alla predisposizione e realizzazione di programmi di miglioramento per la tutela del territorio, nonché alle problematiche relative al raggiungimento degli standard di sicurezza alimentare, le parti convengono sul coinvolgimento e partecipazione nelle diverse fasi dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

Art. 8 - Rappresentanti aziendali per la sicurezza
Le parti contestualmente alla stipula del presente Contratto provvederanno alla costituzione del Comitato Paritetico Regionale sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro per il rispetto delta legislazione vigente, così come previsto dal CCNL.
Il Comitato sarà costituito da sei rappresentanti le Organizzazioni firmatarie che provvederanno a nominare i propri rappresentanti dandone comunicazione scritta alle altre componenti.
Il Comitato si doterà di apposito Regolamento per il suo funzionamento. Compiti di Presidenza del Comitato saranno assunti in modo alternato, ogni due anni, da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, che esprimeranno il primo Presidente.
I compiti del Comitato sono:
- Favorire la generalizzazione dei RLS.
- Coordinare a livello regionale le politiche in materia di Tutela della Salute.
- Promuovere specifiche azioni di formazione (ed informazione dei lavoratori e) dei RLS.
- Promuovere corsi di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori predisponendo allo scopo anche apposito materiale
- Coordinare azioni di intervento presso la Regione, Istituti ed Enti preposti allo scopo di attivare le politiche in materia di Tutela della Salute, le azioni necessarie alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei RLS.
- Predisporre appositi questionari e/o documenti attraverso i quali raccogliere le necessità emergenti dalle singole Aziende e con lo scopo di predisporre una apposita Banca Dati.
- Tenere aggiornato l’elenco del RLS eletti nelle singole realtà.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito del medesimo territorio ovvero del medesimo comparto produttivo.
Nelle aziende fino a 80 addetti verrà eletto un rappresentante. Nelle aziende con oltre 80 addetti i RLS saranno due.
Nelle aziende nelle quali siano state istituite le rappresentanze sindacali aziendali, i rappresentanti per la sicurezza devono essere scelti al loro interno.
I rappresentanti per la sicurezza esercitano le attribuzioni di cui all’art. 19 del Decreto ed ogni altra attribuzione o funzione loro demandata dalla legge e/o da disposizioni dell’autorità amministrativa.
Devono essere messi a disposizione dei delegati aziendali alla sicurezza i mezzi necessari all’esercizio delle funzioni. Ai delegati aziendali alla sicurezza deve essere inoltre consentito di esercitare le loro funzioni anche durante l’orario di lavoro, nei limiti di 20 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, e comunque entro i seguenti limiti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i delegati potranno esercitare le loro funzioni durante l’orario di lavoro, qualora ciò sia reso necessario dalla specifica funzione da svolgere, e cioè in quanto questa non possa essere efficacemente svolta fuori dall’orario di lavoro;
b) il numero massimo delle ore annue usufruibili da ciascun delegato dovrà essere concordato in stretta relazione ai seguenti elementi:
- livello di complessità delle attività produttive e dell’organizzazione tecnico-funzionale;
- numero dei lavoratori;
- presenza e grado di rischi specifici;
c) in ogni caso, il delegato dovrà curare che l’esercizio delle proprie funzioni durante l’orario di lavoro, comporti il minor pregiudizio possibile agli oggettivi interessi dell’impresa in relazione al posto di lavoro occupato e alle mansioni in concreto svolte;
d) in caso di controversia su quanto disposto dalle lettere precedenti, questa dovrà essere obbligatoriamente rimessa, a cura della parte più diligente, alla Commissione Regionale Paritetica di cui all’art.2 del presente contratto per l’acquisizione del parere previsto nel medesimo articolo.

Art. 9 - Lavori nocivi, pesanti e disagiati
A) Lavori nocivi
Si considerano nocivi i lavori per il cui espletamento ricorra:
- l’utilizzazione e la manipolazione di sostanze nocive per l’uomo;
- l’esposizione a rumori;
- l’esposizione a fumi e gas;
- ogni altro lavoro definito tale dalle norme di legge.
Ai lavoratori, i quali nel corso della giornata vengano impiegati prevalentemente in lavori o ambienti nocivi, si applica una riduzione dell’orario di lavoro, fermo restando il diritto alla normale retribuzione, pari a 20 minuti per ogni ora di effettivo lavoro nocivo.
Fermo restando l’impegno delle aziende di mantenere l’ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, tenendo in particolare conto la caratterizzazione dei settori nei quali operano le cooperative agricole, in presenza di eventuali riconosciute condizioni di nocività, a livello aziendale le parti concorderanno provvedimenti che eliminino tali fattori di nocività e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori.
Inoltre, in caso di trattamenti, il rientro in coltura non può avvenire prima che siano trascorse 72 ore.
I lavoratori occupati in ambienti e/o lavori nocivi saranno sottoposti a visita specialistica almeno una volta l’anno.
Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici, dalle visite specialistiche e dalle rilevazioni concordare sono a carico dell’azienda.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le cooperative comunicheranno periodicamente, e comunque ogni sei mesi, ai delegati aziendali, l’elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi con le quali il lavoratore può venire a contatto e suscettibili di determinare conseguenze negative sul suo stato di salute.
Non vengono considerati nocivi, ai fini della riduzione di orario, i lavori effettuati con adeguati mezzi e/o sistemi che da parte degli organi a ciò preposti, siano riconosciuti idonei a garantire la protezione del lavoratore dai fattori di nocività.
Per i lavori nocivi dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme di sicurezza e di prevenzione previste dalla vigente legislazione.
B) Lavori pesanti e disagiati
Le parti riconoscono come disagiati e/o pesanti i seguenti lavori:
- prestazioni in terreni acquitrinosi per le quali il lavoratore sia costretto a permanere con i piedi immersi nell’acqua;
- carico, scarico, trasporto, irrorazione e spargimento manuale di letame;
- lavoro in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale od inferiore a 5 gradi;
- escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm. 100;
- zappatura e vangatura manuale;
- vuotatura manuale dei pozzi neri o pozzetti delle concimaie;
- ripulitura manuale dell’invaso dei laghetti artificiali;
- mietitrebbiatura e trebbiatura dei cereali;
- utilizzo di motosega;
- spietramento manuale per pulitura terreni;
- carico, scarico, spostamento manuale di materiali che sottopongano il lavoratore ad uno sforzo prolungato e superiore al normale;
- prestazione lavorativa su le barbatelle di 1° e 2° anno 
- prestazione lavorativa su vitigni francesi;
L’impiego di lavori pesanti o disagiati, ad eccezione della mietitrebbiatura, non può avere durata superiore alle quattro ore giornaliere; per tali lavori verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione effettiva e per le ore corrispondenti.

Art. 10 - Valorizzazione delle esperienze di agricoltura a basso impatto ambientale
Le parti ritengono che nel comparto si debbano sempre più sviluppare sistemi di produzione agricola che attuino tecniche produttive che riducano fortemente l’impatto ambientale e comportamenti che affermino politiche di sviluppo sostenibile.
In via sperimentale le parti convengono di individuare nel territorio regionale (una o) più imprese cooperative, con le quali potere effettuare esperienze avanzate di agricoltura a basso impatto ambientale.
Gli RLS saranno pertanto formati sperimentalmente sulle materie ambientali intrecciando la garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori con la sostenibilità ambientale
Al fine di assicurare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di tali esperienze, le parti si impegneranno congiuntamente a ricercare ed ottenere sia la collaborazione di Università, Istituti ed Enti specializzati, sia l’intervento di fonti di finanziamento pubblico per una adeguata copertura dei costi, compresi quelli necessari alla formazione e riqualificazione degli addetti.

Art. 11 - Mensa
Le parti si impegnano a far sì che in ogni impresa cooperativa venga istituto il servizio di mensa.
Per quanto disposto dall’art. 18 del CCNL, le possibilità, modalità e condizioni di istituzione del servizio di mensa, saranno verificate fra le cooperative e le organizzazioni sindacali a livello aziendale, con riferimento alle singole realtà produttive, alle necessità di organizzazione del lavoro, alle residenze dei lavoratori ed al numero totale dei lavoratori occupati.
Nei casi in cui sia verificata l’esistenza delle condizioni per istituire il servizio di mensa (anche tramite mense interaziendali o convenzioni con altre mense già esistenti) e questo non venga istituito, a tutti i lavoratori che ne avrebbero usufruito verrà riconosciuta una indennità sostitutiva di euro 4,30 (euro quattro/30) per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]
In caso di controversie non risolte a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, potranno essere investite le organizzazioni regionali firmatarie del presente contratto
Nota a verbale delle OO.SS.: Per istituzione “di servizio mensa” si intende fornitura di un pasto completo (primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua e vino).

Art. 18 - Orario di lavoro e flessibilità
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni lavorativi. La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su sei giorni lavorativi potrà essere concordata a livello aziendale, purché essa sia connessa ad effettive e comprovate necessità di organizzazione del lavoro imposte dalle specifiche tipologie del ciclo produttivo.
Fermo restando che il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno solare è fissato in 230 ore, le parti individuano le seguenti lavorazioni stagionali per le quali può essere superato il monte ore di eccedenza dell’orario contrattuale stabilito dall’art.22 del CCNL e da utilizzarsi per le prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale, cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti: - mietitura e trebbiatura;
- raccolta, preparazione e lavorazione di prodotti a maturazione concentrata e di rapido deterioramento, ove sia necessaria mano d’opera specializzata e non vi si possa sopperire con l’assunzione di lavoratori a tempo determinato o con l’effettuazione di più turni di lavoro giornaliero.
I calendari di orario e il limite delle ore utilizzabili per la flessibilità, anche oltre il limite fissato dall’art.22 del CCNL, saranno previamente concordati a livello aziendale, tenuto conto delle effettive e comprovate necessità di organizzazione del lavoro.
A tale scopo verrà sperimentata l’istituzione di un monte-ore individuale nel quale affluiranno le ore relative a ROL, ex festività, flessibilità “in alto”. Da tale monte-ore individuale ogni lavoratore potrà prelevare fino ai 40% per permessi fruibili secondo la prassi aziendale comunque comunicati con congruo anticipo e fuori dai periodi di picco lavorativo. Il restante 60% delle ore sarà utilizzato
per fermate collettive e/o per flessibilità “in basso” nell’anno solare con possibilità di riporto pluriennale in alcuni casi specifici (esempio ferie di lavoratore extra-comunitario). Il monte ore individuale può essere utilizzato anche per consentire l’osservanza di tradizioni culturali o di precetti religiosi appartenenti o praticati in difformità dai prevalenti.

Art. 19 - Interruzioni e recuperi
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile, per cause di forza maggiore, eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, l’azienda potrà disporre il recupero, entro i successivi 15 giorni, delle ore non lavorate senza dar luogo a remunerazione alcuna. Detto recupero potrà effettuarsi nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici settimanali.
Nell’azienda ove si faccia luogo al recupero, non trovano applicazione le norme di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge 8/81872, n. 457 (Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli).

Art. 27 - Confronto a livello aziendale
In conformità a quanto disposto dall’art. 3 del CCNL, è demandata al confronto fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e la direzione aziendale la verifica dell’applicazione del contratto, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
È altresì demandata alle parti a livello aziendale la discussione sulle seguenti materie e segnatamente per il quali il CCNL e il presente contratto faranno riferimento al livello aziendale:
- ambiente e salute (art.7, punto 2, del CCNL),
- delegati aziendali alla sicurezza (art.7 CIRL);
- provvedimenti per l’eliminazione dei fattori di nocività (art.8 CIRL);
- istituzione del servizio di mensa (art.11 CIRL);
- distribuzione dell’orario di lavoro settimanale e della flessibilità (art. 18 CIRL);
- permessi per la frequenza a corsi di addestramento (art.27 CCNL);
- modalità di utilizzo permessi di cui al comma 3° dell’art.22 del CCNL;
- esame dei piani colturali e dei fabbisogni di manodopera con le relative qualifiche;
- esame dei programmi di assunzione, con convenzioni, di organici aziendali anche a tempo determinato;
- valutazione della possibilità della costituzione della commissione “pari opportunità”.
- lavorazioni a catena.
In relazione alle lavorazioni a catena ed al maggior disagio derivato da tale attività le parti convengono che la contrattazione su tale materia venga demandata a livello aziendale, anche al fine di determinare le relative indennità.
A livello aziendale ai lavoratori immigrati saranno ricercate le condizioni al fine di consentire di usufruire cumulativamente delle ferie e dei ROL spettanti al fine di agevolare i ricongiungimenti familiari, nonché nell’ambito della definizione del calendario di lavoro annuo determinare modalità di godimento di permessi individuali
E’ demandata inoltre a livello aziendale la definizione di accordi finalizzati a destinare alla remunerazione del lavoro dipendente parte degli incrementi della produttività complessiva dei fattori aziendali, a condizione che gli accordi stabiliscano una stretta correlazione fra tali erogazioni e i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività che potrà essere utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratti nazionale e integrativo regionale di lavoro, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Dichiarazione congiunta.
Le parti contraenti, pur affermando che l’obbligatorietà del presente contratto riguarda esclusivamente gli articoli sin qui sottoscritti, intendono, con questa dichiarazione congiunta, raccomandare un dialogo costruttivo tra le componenti dell’impresa al fine di esplorare tutte le possibili opportunità di sviluppo della stessa. In questo contesto, qualora vengano individuate e condivise azioni che richiedono impegno e capacità supplementari, possono essere stabilite forme di retribuzione dei benefici che tengano conto di tutti i componenti dell’impresa. Resta comunque inteso che questa eventuale procedura non intende assolutamente modificare la struttura contrattuale prevista dal CCNL in vigore.

Art. 27- Appalti e Terziarizzazione
Le attività aziendali, di cui alla sfera di applicazione del presente CIRL, affidate in appalto non possono essere subappaltate e devono essere realizzate con mezzi dell’appaltatore.
Le imprese cooperative, informeranno preventivamente le RSU sulle attività aziendali che intendono affidare in appalto, la durata degli stessi, nonché notizie sulla ragione sociale delle imprese appaltatrici.
Ai dipendenti delle imprese appaltatrici si estendono automaticamente le norme e i regolamenti pattuiti nella cooperativa in particolare in tema di organizzazione del lavoro.
Le imprese appaltanti sono tenute a verificare in fase di stipula del contratto di appalto e nel corso dell’appalto il pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti Nazionali e territoriali, oltre che, se trattasi di cooperative, della legge a tutela dei soci-lavoratori, nonché a verificare, prima dell’inizio dei lavori che le imprese certifichino l’avvenuta formazione a termine di legge dei lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza.

*Confcooperative Toscana, rappresentata ha sottoscritto il contratto in data 22 aprile 2010