Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2021, n. 40
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, in particolare, l’articolo 9-quater;
Visto, altresì, l’articolo 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’articolo 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto l’articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l’articolo 31;
Visto, altresì, l’allegato 15 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico», e il relativo allegato tecnico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;
Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso il documento recante «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», ai fini dell’adozione dello stesso ai sensi dell’articolo 10-bis del richiamato decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Vista l’Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021 munito del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 27 agosto 2021;
Viste le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo nn. 85 del 15.09.2020, 98 del 05.11.2020 e 34 del 03/06/2021;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell’Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021, il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», che, all’allegato n.1, aggiorna e sostituisce il documento di cui all’allegato 1 della OPGR n.85 del 15.9.2020 come modificata dalla OPGR n.98 del 5.11.2020;
 

ORDINA

Art. 1

1 Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, i servizi di trasporto pubblico, ai sensi della Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021, devono svolgersi nel rispetto del documento allegato con il n. 1 al presente provvedimento, recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2 Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce l’allegato 1 della OPGR n.85 del 15.9.2020, come modificata dalla OPGR n.98 del 5.11.2020, nonché l’O.P.G.R. n°34 del 03/06/2021.
 

ART. 2

1 L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ed ha validità fino a diverso provvedimento;
2 Il presente provvedimento può essere aggiornato ed integrato, anche in relazione ad emanande disposizioni legislative nazionali. Allo stesso modo, le misure adottate sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
3 La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.
4 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti territorialmente competenti, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle aziende di TPL regionali.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, con valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Direttore del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Ing. Emidio Primavera (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Marco Marsilio
 

Allegato n.1

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico


PREMESSE
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi “Protocollo”), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021), e, in data 20 marzo 2020, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica.
Con l’Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021 munito del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 27 agosto 2021 sono state approvate le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”.
In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonché ai recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene necessario aggiornare le linee guida regionali di cui alle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo nn. 85 del 15.09.2020, 98 del 05.11.2020 e 34 del 03/06/2021, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private.
La tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti non è indipendente dalle misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.
Per dette “misure di sistema” con la presente si richiama e recepisce integralmente quanto disposto dalla citata Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021.
SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARI E FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE
È consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata avverso l’infezione da COVID- 19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale.
La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente perdurando, secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa, l’inserimento della regione Abruzzo come zona bianca o gialla.
In caso di trasporto che interessa la Regione Abruzzo e altra regione contigua in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tale regione a rischio più elevato.
Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Misure di carattere generale per i responsabili del trasporto pubblico.
Sussiste l’obbligo di:
a) adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
b) installare appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
c) vendere, ove possibile, i biglietti con sistemi telematici;
d) prevedere che il personale viaggiante, compreso il personale che ha rapporti con il pubblico, per i quali la distanza di 1 mt dall’utenza non sia possibile, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti da Protocollo ad eccezione nel caso in cui sia realizzabile l’installazione di separatori di posizione;
e) predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrebbe contemplare l’interruzione momentanea del servizio per motivi di sicurezza sanitaria;
f) distribuire ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;
g) autorizzare l’operatore di esercizio, in caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, a rifiutare l’accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo;
h) Il distanziamento interpersonale non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità: (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti).
i) utilizzare, nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo, i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
j) dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo etc.) di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;
k) installare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti, a cura dei gestori di dette aree, dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
l) sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
m)adozione da parte del gestore delle stazioni, autostazioni, degli aeroporti e dei porti di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto negli spostamenti all’interno delle medesime aree, ivi comprese quelle destinate alla sosta dei passeggeri, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
n) Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
o) Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
p) i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
q) la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati;
r) negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell’area di guida;
s) vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura differenziata delle porte;
t) per i tram di vecchia generazione è possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
u) adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
v) graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;
w) graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra.
x) ai sensi del comma 818, art.1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le aziende di trasporto possono conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;
y) ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;
Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.
Sussistono le seguenti prescrizioni in capo agli utenti del trasporto pubblico:
a) divieto dell’uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e riconducibili all'affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite, raffreddore);
b) usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all’aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;
c) acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
d) nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.
e) seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
f) utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro;
g) sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
h) evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
i) negli spazi di attesa e sui mezzi indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
j) indossare a bordo dei mezzi una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
a) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all’autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull’eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi.
b) al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto, nelle more dell’eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili.
c) negli spazi adibiti a fermata, l’utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell’epidemia.
Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario.
È, inoltre, fatto obbligo delle aziende di trasporto pubblico accertare, prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che lo stesso, durante lo svolgimento del turno di lavoro, utilizzi i dispositivi di protezione individuale COVID-19 (mascherine chirurgiche e/o di comunità).
Ai fini del controllo della temperatura, di cui al comma precedente, da parte del datore di lavoro l’accertamento avviene tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscono lavoratori ad inizio turno - ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi - che non siano all’aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura, mentre in tutti gli altri casi l’accertamento della temperatura può avvenire attraverso l’acquisizione da parte dell’azienda di autocertificazione del dipendente a condizione che lo stesso rilevi la propria temperatura non oltre 60 minuti antecedenti l’inizio dell’orario di lavoro.
I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono:
a) mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di garantire il distanziamento interpersonale dai passeggeri;
b) contrassegnare sui mezzi i posti che eventualmente non possono essere occupati con un marker;
c) installare, ove possibile, apparati per l’acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno.
d) predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;
e) attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
f) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi abbiano presentato sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), attivare le procedure di eventuale trasbordo; al termine del servizio, il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata sanificazione.
Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario.
I gestori di servizi di trasporto ferroviario devono provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
■ misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
■ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
■ incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;
Inoltre, nelle stazioni si deve provvedere a:
a) la gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie, prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
b) adottare interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
c) prevedere percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
d) igienizzare e disinfettare su base quotidiana e sanificare periodicamente gli spazi comuni delle stazioni;
e) installare dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri;
f) regolamentare l’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
g) diffondere annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
h) garantire l’uso obbligatorio di mascherine per gli addetti in stazione;
i) limitare l’utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
j) raccomandare controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;
A bordo treno, si deve provvedere a:
a) posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
b) sanificare sistematicamente con frequenza non inferiore alla giornaliera;
c) garantire l’uso obbligatorio di mascherine per gli addetti e delle mascherine per gli utenti;
d) potenziare i servizi di igiene e decoro;
e) prevedere flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
f) applicare marker sui sedili eventualmente non utilizzabili;
g) in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid- 19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
h) al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, qualora possibile.
Nei casi di cui punto precedente, l’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.
TAXI E NCC FINO A 9 POSTI:
1) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
2) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
3) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
4) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti, a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra la Regione Abruzzo e regioni limitrofe si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l’applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
• la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
• l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
• l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
• l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
SETTORE DEL TRASPORTO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dalla L.R. n.24/05, deve farsi riferimento alle misure, che con la presente Ordinanza vengono recepite integralmente, previste per detti specifici settori nell’allegato alla Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021.
SETTORE TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E PORTUALE E FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei settori trasporto aereo, trasporto marittimo e portuale e del trasporto funiviario (funivie e seggiovie) deve farsi riferimento alle misure, che con la presente Ordinanza vengono recepite integralmente, previste per detti specifici settori nell’allegato alla Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021.

Il Direttore del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture
Ing. Emidio Primavera
Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Marco Marsilio

APPENDICE
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
• Sanificazione. L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore»;
• Igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;
• Disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi.
Poiché lo sporco interferisce con l’azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell’ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come “almeno giornaliera”, essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza più alta non dovrebbe interferire con le attività di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l’uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della Salute.