Tipologia: CIRL
Data firma: 12 luglio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Regione Umbria, Agenzia Forestale Regionale, Lega Coop e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, Umbria
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Struttura della contrattazione aziendale
Art. 4 - Comitato Paritetico
Art. 5 - Diritti sindacali
Art. 6 - Attrezzi, mezzi protettivi, vestiario
Art. 7 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Art. 8 - Formazione professionale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Festività soppresse
Art. 11 - Classificazione e inquadramento operai
Art. 12 - Classificazione e inquadramento impiegati forestali
Art. 13 - Capo operaio e capo squadra - Indennità e nomine
Art. 14 - Indennità chilometrica
Art. 15 - Centri di raccolta

 

Art. 16 - Indennità addetti alla motosega, decespugliatori, tosasiepi, martello pneumatico e conduttori di mezzi complessi
Art. 17 - Reperibilità
Art. 18 - Professionalità e funzionalità
Art. 19 - Indennità di alta professionalità
Art. 20 - Esperienza lavorativa
Art. 21 - Salario integrativo regionale
Art. 22 - Fondo produttività
Art. 23 - Indennità di funzione impiegati forestali
Art. 24 - Buoni pasto
Art. 25 - Missioni e trasferte
Art. 26 - Interruzione del lavoro per cause di forza maggiore
Art. 27 - Anticipazione per c.i.g. e legge 104/92
Art. 28 - Abrogazione
Appendice: Protocollo aggiuntivo per i lavoratori dipendenti dell’agenzia forestale regionale


Contratto integrativo regionale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria (CIRL Umbria 2017-2019)

Il giorno 12 luglio 2017, in Perugia presso la sede della Regione Umbria - Assessorato Agricoltura, alle ore 12,00, si sono riuniti per la firma del presente Contratto integrativo regionale di lavoro: per la parte datoriale i rappresentanti di Regione Umbria […], Agenzia Forestale Regionale […], Lega coop Umbria […] e per le Organizzazioni sindacali i rappresentanti di Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […]

Art. 1 - Sfera di applicazione
Ai sensi dell’art. 2 del CCNL, il presente contratto, di natura privatistica, è integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria stipulato a Roma in data 7 dicembre 2010 tra Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali - Federforeste, Agci Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagri Confcooperative, Federlavoro e Servizi - Confcooperative da una parte e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila- Uil dall’altra.
Il presente contratto trova applicazione nei rapporti di lavoro dipendente intercorrenti con l’Agenzia Forestale regionale, gli enti pubblici, le comunità forestali, le aziende speciali e le Cooperative per lo svolgimento, nell’ambito regionale Umbro e con finanziamento pubblico, delle seguenti attività:
sistemazione e manutenzione idraulico forestale ed idraulico-agraria;
imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale, paesaggistica e verde urbano;
interventi straordinari a seguito di calamità naturali;
interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e vigilanza del territorio;
tutela e miglioramento dei beni agro-forestali;
gestione faunistica;
realizzazione e gestione della rete irrigua;
esercizio delle funzioni in materia di bonifica;
guardiania, custodia, manutenzione e gestione di beni del patrimonio di Enti pubblici;
manutenzione siti archeologici;
sorveglianza ambientale del territorio.

Art. 3 - Struttura della contrattazione aziendale
Sono oggetto di contrattazione aziendale:
l'organizzazione del lavoro;
la gestione degli orari e del calendario di lavoro e delle ferie;
la definizione e ubicazione dei centri di raccolta;
la formazione;
i criteri per la eventuale costituzione e ripartirono del fondo produttività, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del CCNL;
la verifica e gestione di quanto previsto ai successivi articoli 13, 18 e 19.

Art. 5 - Diritti sindacali
Ai sensi dell’art. 2 comma 13 lettera h) del CCNL, le parti, per quanto si riferisce ai diritti sindacali, concordano quanto segue:
A. Riunioni in Azienda
- L’ordine del giorno dell’assemblea retribuita, il luogo e l’orario del suo svolgimento con l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali esterni che partecipano, sono inoltrati alla parte datoriale con almeno 48 ore di anticipo da parte dell’organizzazione sindacale proponente. Il mancato rispetto di tale termine consente alla parte datoriale di negare l’autorizzazione allo svolgimento dell’assemblea retribuita.
[…]

Art. 6 - Attrezzi, mezzi protettivi, vestiario
Al datore di lavoro è fatto obbligo di fornire ai lavoratori idoneo equipaggiamento nonché ogni materiale e attrezzo anche manuale necessario all’espletamento delle mansioni affidate, con particolare riguardo ai mezzi idonei a proteggere il lavoratore dai rischi di infortunio e di esposizione ai fattori di nocività, unitamente ai necessari DPI con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli indumenti, gli attrezzi e mezzi protettivi in relazione al loro effettivo logorio; il lavoratore dovrà usare e conservare gli stessi con la dovuta normale diligenza, restando inteso che al lavoratore è fatto divieto di farne uso per conto e nell'interesse proprio o di terzi.

Art. 7 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Obiettivo comune delle parti è quello di diminuire e comunque contenere l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallo svolgimento di lavori nocivi e pesanti, nonché di ogni lavoro che possa causare una malattia professionale.
Per quanto sopra, oltre che in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL, i datori di lavoro provvederanno con i soggetti abilitati all'effettuazione di periodiche visite mediche e di ogni altro adempimento previsto dalle norme di Legge (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) e contrattuali vigenti.
In relazione all'obbligo di fornire ogni squadra e ogni sede di medicinali e di presidi sanitari di pronto soccorso, i datori di lavoro garantiscono la formazione dei lavoratori ai quali affidare compiti di intervento nelle prime operazioni di soccorso per i casi di infortunio.
Sono considerati pesanti o nocivi i lavori che di seguito si elencano tassativamente:
l'utilizzazione e manipolazione di sostanze nocive per l'uomo, quali i fitofarmaci;
l'esposizione a fumi, gas nonché ogni altro lavoro definito tale dalle leggi vigenti;
la disinfestazione dei nidi di processionaria sulle piante;
la lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente;
la ripulitura manuale dell’invaso dei laghetti;
lo scoronamento di frane;
la spicconatura di zone rocciose;
il carico, scarico e trasporto manuale o a spalla di materiale roccioso;
il lavoro con macchine utensili ad aria compressa;
il lavoro con motoseghe a catena;
il carico, trasporto e scarico di concimi organici;
il carico, trasporto, scarico, spargimento o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari, fitofarmaci ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele;
la disinfestazione fitosanitaria con raccolta manuale di nidi sulle piante;
la mietitura a mano delle graminacee coltivate;
il carico e scarico manuale di cassette di piantine;
il riempimento manuale di gabbioni;
la movimentazione delle saracinesche in pressione;
i lavori in sospensione con fune.
Per lo svolgimento di lavori nocivi e pesanti è fissato un limite di quattro ore giornaliere. Per le restanti ore i dipendenti sono adibiti a lavori diversi da quelli di cui al presente articolo.
Per gli addetti ai video terminali è prevista una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi.
Le limitazioni di orario previste dal presente articolo, nonché le indennità previste dall'art. 53 del CCNL per i lavori definiti disagiati, s'intendono correlate alla durata effettiva dell'impegno nelle condizioni contemplate.
A integrazione di quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 53 del CCNL, le parti dichiarano che per i lavori in acqua, per i quali è dovuta la specifica indennità di disagio, devono intendersi quei lavori per la cui esecuzione è necessario permanere con i piedi immersi nell'acqua, nella neve o nella melma.
Un’indennità per lavoro disagiato pari al 10% della retribuzione oraria è riconosciuta agli operai che lavorano in sospensione con fune.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene in applicazione di quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008.
Il numero di RLS è il seguente:
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
sei rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive oltre 1000 lavoratori.

Art. 8 - Formazione professionale
Rispetto alle esigenze operative, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, corsi finalizzati alla riqualificazione degli addetti con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare con particolare riguardo a:
attività di prevenzione e spegnimento incendi boschivi ed attività connesse;
tecniche di ingegneria naturalistica;
sicurezza ed infortunistica sul lavoro;
riqualificazione di operai ed impiegati forestali;
mantenimento nelle qualifiche conseguite.

Art. 9 - Orario di lavoro
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del CCNL è demandata alla contrattazione aziendale fra le parti stipulanti il presente CIRL la gestione dell’orario di lavoro anche al fine della eventuale introduzione di criteri di flessibilità e/o stagionalità finalizzati alla migliore funzionalità e riuscita degli interventi da operare, tenendo conto, di norma, di uno o due tempi di sosta per un massimo di 30 (trenta) minuti complessivi nel caso della prestazione giornaliera continuativa.

Art. 16 - Indennità addetti alla motosega, decespugliatori, tosasiepi, martello pneumatico e conduttori mezzi complessi
Ai lavoratori che utilizzano motosega, decespugliatore, tosasiepe, martello pneumatico e ai conduttori dei mezzi complessi come:
Grader
Camion con più di 35 q.li di portata
Escavatari
Trattrici
Ruspe
Pala meccanica e mini pala Piattaforme aeree
viene riconosciuta una specifica indennità di mansione, pari a 4 euro giornalieri, nel caso di effettivo utilizzo per almeno 3 ore al giorno.
Di norma i lavoratori che utilizzano la motosega, non possono essere impiegati in tale mansione per più di 4 ore giornaliere di effettivo lavoro, per le ore rimanenti sono adibiti ai lavori diversi presentii nel cantiere.
Per i lavoratori a cui sono state riconosciute limitazioni nell’uso dei mezzi di cui sopra, l’indennità di mansione sarà pari a 2,5 € giornalieri, nel caso di effettivo utilizzo per almeno 2 ore al giorno.

Art. 17 - Reperibilità
In caso di incendio, di calamità naturali o di altri servizi che vengono istituiti i dipendenti su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili presso luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti con i mezzi di cui i lavoratori dispongono o con quelli messi a disposizione dal datore di lavoro. In caso di inadempienza da parte del lavoratore si applicano le norme disciplinari.
La reperibilità può essere richiesta fuori del normale orario di lavoro per le 24 ore giornaliere. I relativi turni devono essere disposti in modo che ad ogni dipendente sia garantita almeno una giornata di riposo alla settimana. I dipendenti, nei giorni di fruizione di ferie, permessi, malattia, non possono essere inseriti in servizio di reperibilità.

Art. 18 - Professionalità e funzionalità
Si stabilisce di erogare a ciascun dipendente un’indennità mensile pari ad un minimo di 30 € fino ad un massimo di 60 € in considerazione della professionalità acquisita. Tale indennità viene calcolata con un punteggio da attribuire per le mansioni aggiuntive a quella principale e/o per i mezzi e le attrezzature utilizzati ed attività particolari meritevoli di essere indennizzate.
I parametri e il peso dei punteggi verranno definite in ciascun ente/azienda.
A. Elenco mansioni attrezzi e mezzi
- braccio decespugliatere (montato su trattrice);
- trattrice con trinciatrice;
- trinciatrice semovente (terratrac e simili);
- trattrici forestali con attrezzature forestali (verricelli);
- veicolo porta attrezzi Polifunzionale (UNIMOG, ecc.);
- furgone o camion con piattaforma aerea;
- motoseghe e decespugliateri;
- martello demolitore a mano.
B. Attività ad alto indice di proffesionalità
- realizzazione di opere murarie;
- realizzazione di opere di carpenteria metallica;
- realizzazione di opere di carpenteria in legno;
- potatura di specie ornamentali da frutto;
- attività di vivaismo specializzato;
- lavorazione del terreno;
- impiantista di impianti elettrici ai sensi della L.46/90;
- impiantista di impianti idraulici ai sensi della L.46/90;
- guardia ecologica;
- autista di autobus e conduttore di autocarro (patenti c, d, e )
Potranno a livello aziendale essere individuate ed aggiunte professionalità diverse e non comprese negli elenchi, previo accordo tra le parti.

Art. 19 - Indennità di alta professionalità
Ai sensi dell’art. 49 del CCNL l’indennità di Alta Professionalità è erogata agli operai di 5° livello che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento.
Le parti, pertanto, convengono di attribuire un’indennità di alta professionalità pari a:
A. € 100,00 mensili alle seguenti figure professionali:
- Capi squadra e capi operai;
- Conduttori mezzi movimento terra;
- Carpentieri, elettricisti, falegnami fabbri specializzati;
- Meccanici e idraulici.
B. €. 80,00 mensili alle seguenti figure professionali:
- Potatori specializzati per attività su PLE (Piattaforme Lavoro Mobili in Elevazione);
- Conduttori mezzi trasporto merci.
Tale indennità riassorbe eventuali indennità di professionalità e funzionalità già godute.
L’indennità di alta professionalità è erogata per tutte le mensilità e viene conteggiata nel TFR.
Le indennità, assegnate ai sensi del presente contratto, sono subordinate allo svolgimento effettivo delle mansioni sopra riportate.
[…]

Art. 24 - Buoni pasto
In sede di contrattazione aziendale le parti potranno concordare che il servizio mensa possa esse assicurato anche tramite la consegna ai dipendenti di buono pasto sostitutivo.
Nel caso in cui il servizio mensa venga fruito tramite buono pasto sostitutivo il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana da attribuire nelle giornate in cui venga effettuato il rientro pomeridiano che, dopo la pausa, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, prosegua per almeno 2 ore.

Art. 28 - Abrogazione
Sono abrogati e sostituiti dal presente tutti i contratti integrativi regionali in precedenza sottoscritti.

 

Appendice
Protocollo aggiuntivo al CIRL Umbria 2017 - 2019 per i lavoratori dipendenti dell’agenzia forestale regionale

Le parti concordano di sottoscrivere il presente protocollo aggiuntivo valido esclusivamente per l’Agenzia Forestale Regionale visto che, a seguito dell’abolizione delle Comunità Montane dell’Umbria effettuata con legge regionale 18/2011, l’Agenzia ha ereditato tutto il personale del comparto forestale in carico agli Enti disciolti. Poiché a detto personale è stata applicata nel corso degli anni in modo esclusivo la contrattazione integrativa regionale, sottoscritta per la parte datoriale dall’Uncem, si rende necessario siglare uno specifico accordo che tenga conto della evoluzione contrattuale suddetta applicata a tale personale, ora alle dipendenze dell’Agenzia Forestale Regionale.
La parte datoriale pubblica, pur sottoscrivendo il presente accordo, evidenzia che tutti gli istituti contrattuali che prevedono incrementi retributivi e le disposizioni riguardanti i rimborsi chilometrici sono sottoposti a condizione risolutiva alla luce degli accertamenti che la parte stessa effettuerà nelle sedi opportune ovvero alla luce di specifiche disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale sia contrattuali che normative, riguardo all’applicazione della normativa pubblicistica in materia di personale anche ai rapporti contrattuali privatistici di cui la parte datoriale pubblica è comunque titolare.

1. Diritti Sindacali (rif. art. 5 CIRL)
Le parti firmatarie, per quanto riguarda la composizione numerica della RSU, concordano che per unità produttiva debba intendersi l’Agenzia nella sua struttura unitaria e che la composizione numerica viene fissata in 12 componenti (nove operai e tre impiegati forestali).
Le parti concordano che per garantire adeguata rappresentatività territoriale i delegati potranno essere eletti per ogni Compartimento dell’Agenzia (secondo i parametri fissati dal paragrafo ‘‘numeri dei componenti” di cui all’allegato F del CCNL 2010), fermo restando che il monte ore complessivo di permessi concedibili non potrà superare il tetto massimo di 1584 ore (203 giornate).
Le parti stabiliscono che i rappresentanti della RSU come sopra definiti vengano eletti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. Modalità nomina Capo Operaio e Capo Squadra (rif. art. 13 CIRL) […]
3. Elezioni RLS (rif. art. 7 CIRL)
Le parti firmatarie, per quanto riguarda l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), concordano che per unità produttiva debba intendersi l’Agenzia nella sua struttura unitaria.)
4. Fondo Forestale Incentivante Variabile (rif. Art. 22 CIRL) […]
5. Rimborso uso mezzo proprio per missioni e trasferte (rif. art. 25)
[…]
6. Buoni pasto (rif. art. 24 CIRL)

L’Agenzia Forestale Regionale assicura la fruizione del servizio mensa mediante consegna ai dipendenti di buono pasto sostitutivo il cui valore è pari a € 7,00.
Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana da attribuire nelle giornate in cui venga effettuato il rientro pomeridiano che, dopo la pausa, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, prosegua per almeno 2 ore.
7. Indennità di funzione impiegati forestali (rif. art. 23 CIRL) […]
8. Fondo Impiegati forestali
[…]
9. Integrazione per malattia ed infortunio […]
10. Comitato Unico di Garanzia
Le parti firmatarie concordano che le funzioni del Comitato di pari opportunità, dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e, in generale, le azioni per le pari opportunità, la. valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono affidate al Comitato Unico di Garanzia costituito ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 183 del 04.11.2010.
11. Norma transitoria […]