Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, 23 agosto 2021, n. 4450 - Respingimento richiesta annullamento nota del Ministero dell'istruzione, 13 agosto 2021, n. 1237

N.04450/2021 REG.PROV.CAU.
N. 0090977/2021 Prot.Ag.ID

 

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il Presidente
 

ha pronunciato il presente
 

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:
A.P. e R.P., in qualità di professori di scuola secondaria pubblica, e dall’Associazione Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A.P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della Nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
di ogni altro atto pregiudizievole, connesso, presupposto, conseguenziale e/o sopravvenuto ad oggi non conosciuto.
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;
Verificata la ritualità dell’istanza e il perfezionamento della notifica;
Considerato che l’istanza non è meritevole di favorevole esame, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti di ‘eccezionale gravità ed urgenza’ che soli consentono la concessione della richiesta misura cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a., tenuto conto che l’interesse azionato mediante il manifestato intento di proporre ricorso avverso la nota ministeriale indicata in epigrafe - la quale riveste carattere meramente ricognitivo del contenuto del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 - è volto ad evitare le verifiche ed i controlli in ordine al possesso della certificazione verde COVID-19 richiesto ai fini dello svolgimento della erogazione del servizio di istruzione in presenza, in mancanza peraltro di qualsivoglia atto concretamente attuativo delle contestate previsioni;
Rilevata la genericità dell’istanza quanto ai presupposti di “eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale', da riferirsi necessariamente a tale brevissimo lasso temporale, essendosi parte ricorrente limitata ad enunciare asseriti vizi della nota ministeriale, recante ricognizione di una disciplina avente fonte in un atto di normazione primaria, senza tuttavia specificare in concreto quali conseguenze e pregiudizi di natura irreversibile si verificherebbero, rispetto alle posizioni soggettive di cui sono titolari - in alcun modo specificate - in tale breve lasso temporale che possano giustificare la tutela ante causam, avente natura eccezionale;
Rilevato, inoltre, come nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti dall’accoglimento della proposta istanza, tenuto conto che i contestati obblighi, in quanto aventi fonte in un atto di normazione primaria - ovvero nell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 2021, che inserisce l’art. 9-ter al decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 - resterebbero comunque vigenti anche in caso di sospensione della indicata nota ministeriale, mentre è demandata all’adozione di un successivo D.P.C.M. la previsione di ulteriori disposizioni di dettaglio, il quale non risulta essere stato ancora emanato;
Considerato che l’ordinaria tutela cautelare monocratica e collegiale attivabile mediante la proposizione di ricorso, pur se dovesse intervenire in data successiva a quella di entrata in vigore delle contestate previsioni - fissata all’1 settembre 2021 - non potrebbe determinare il verificarsi di pregiudizi irreversibili, tenuto conto del breve periodo di tempo che verrebbe in rilievo e che comunque tali pregiudizi non sono stati in alcun modo indicati, mentre avverso eventuali successivi atti con i quali viene data esecuzione alle contestate previsioni normative è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare;
Ritenuto, quanto all’istanza con cui i ricorrenti chiedono l’oscuramento dei dati personali, anche del difensore, che la stessa non possa essere accolta, non risultando assistita da adeguata motivazione rapportata alla disciplina di riferimento, insufficiente essendo il generico richiamo alle “relazioni sociali e lavorative in essere tali da poter ricondurre terzi all’individuazione di dati personali e sensibili”, dati che non sono stati in alcun modo indicati e specificati e di cui non è stata evidenziata la specifica esigenza di tutela, tenuto conto che gli istanti persone fisiche agiscono in qualità di docenti e contestano le previsioni inerenti le verifiche sul possesso del certificato verde, e che in relazione a tale posizione nessun dato sensibile sembra poter emergere, né è stato comunque allegato (non avendo gli istanti specificato la propria posizione in relazione ai contestati obblighi di possesso e di verifica del possesso di certificato verde e la loro sottoposizione o meno a vaccinazione, né le loro convinzioni), così come alcuna esigenza di tutela della privacy sembra, già in astratto, ravvisabile con riferimento all’associazione istante, apparendo piuttosto l’istanza di oscuramento volta ad impedire la conoscenza degli autori della richiesta di decreto ante causam - e del loro difensore - in assenza di dati sensibili meritevoli di protezione, i quali non sono stati comunque indicati;
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 196 del 2003, la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi legittimi” che la giustificano, con indicazione delle relative ragioni e fondamento secondo uno schema da intendersi in senso ampio e non predeterminato dal legislatore, in modo da consentire la valutazione del giudice in ordine all’equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica.
 

P.Q.M.

- respinge l'istanza.
Il presente decreto depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 23 agosto 2021.
 

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO