Il Ministro dell’università e della ricerca

Ai Presidenti e ai Direttori delle istituzioni AFAM
 

Carissime, Carissimi,
faccio seguito alla nota del 7 agosto c.m. con la quale sono state date prime indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell’avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all’andamento del piano vaccinale.
Alla luce del mutato quadro normativo, peraltro ancora soggetto alla fase di conversione, nonché anche all’esito di un confronto svolto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 agosto c.m., si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni vigenti, con la finalità, da una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo alle istituzioni e, dall’altra, di assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità accademica.

Misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza
In primo luogo, è opportuno ribadire che, seppure l’introduzione dell’obbligo del c.d. “green pass” per il personale AFAM e per gli studenti rappresenta una misura strategica per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e curriculari in presenza, tale prescrizione deve necessariamente coniugarsi con le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 111/2021.
Le istituzioni devono, dunque, adottare anche le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; tale obbligo, come risulta agevolmente da una lettura sistematica delle vigenti disposizioni concernenti altri ambiti, nonché sulla base delle finalità del D.L. n. 111/2021 - che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari - va inteso, dunque, come riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi, con l’eccezione delle attività incompatibili con l’utilizzo dei predetti dispositivi quali, ad esempio, il canto, l’uso degli strumenti a fiato, la danza e la recitazione;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando - secondo le modalità e i controlli di seguito riportati - la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni AFAM ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Soggetti destinatari dell’obbligo del c.d. “green pass” e conseguenze connesse alla eventuale violazione
L'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111 del 2021, prevede, poi, che, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario", nonché "gli studenti universitari", devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”). Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni AFAM in base all’art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 111/2021.
Pertanto, tenuto conto che il citato art. 9-ter è espressamente preordinato a "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione", deve ritenersi che la disposizione in esame si applichi, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall’istituzione, anche a: docenti a contratto, supplenti, visiting teacher, accompagnatori al pianoforte, e a tutti gli studenti, ivi compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.
A tal riguardo, posto che le modalità dei controlli sono strettamente interconnesse alla eventuale attività sanzionatoria derivante dalla violazione dei suddetti obblighi, relativamente al personale dipendente delle istituzioni AFAM si ritiene utile precisare quanto segue.
Come già rilevato, il comma 1 dell’art. 9-ter, nell’individuare il perimetro soggettivo dei destinatari della misura, oltre alla finalità di “tutelare la salute pubblica”, indica quella di “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”; inoltre, il comma 2 prevede una serie di conseguenze e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (quindi, in ragione del mancato possesso della certificazione verde, o del rifiuto di esibizione). In particolare, si prevede che ciò comporti una “assenza ingiustificata” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza” sia “sospeso il rapporto di lavoro” e non siano dovuti né “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Tali disposizioni - dalle quali emerge il collegamento tra l’obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 e lo svolgimento delle attività “in presenza” - con riferimento al personale docente devono essere lette, da un lato, alla luce della specificità della didattica AFAM, la quale non impone una cadenza necessariamente giornaliera, e, dall’altro lato, tenendo conto dell’organizzazione didattica del periodo corrente, che per espressa previsione normativa (art. 1, comma 1, del DL. 111/2021) si svolge, tuttora, “prioritariamente” in presenza.
Parimenti, l’esigenza di controlli limitatamente alla durata del rapporto in essere con l’istituzione e ai periodi di presenza presso le strutture AFAM emerge per quelle tipologie di personale diverso da quello di ruolo, come, ad esempio, docenti a contratto, supplenti, accompagnatori al pianoforte e qualunque altro personale che è a vario titolo è coinvolto nella erogazione della didattica o nelle altre attività istituzionali.
Pertanto, le modalità di verifica del possesso del c.d. “green pass” dovranno tenere conto, secondo principi di proporzionalità, delle summenzionate specificità.
Le medesime considerazioni valgono anche in relazione alla qualificazione della “assenza”, ed al relativo computo dei giorni, ai fini del potere sanzionatorio introdotto dalle disposizioni in oggetto.
Invero, in ragione delle suesposte considerazioni e delle richiamate finalità della normativa in esame, deve ritenersi che l’esercizio del potere sanzionatorio si riferisca alle attività che debbano svolgersi prioritariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che ciascuna istituzione abbia ritenuto di adottare nell’esercizio della propria autonomia: ciò, peraltro, riguarda non solo l’attività didattica frontale, ma anche le altre attività (esami, ricevimento studenti, partecipazione alle sedute di diploma o agli organi collegiali, come pure l’adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla legislazione vigente) per le quali l’istituzione, nell’ambito della propria programmazione, non abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative a quella "prioritariamente in presenza”.
Simili esigenze, peraltro, sono rinvenibili anche in relazione all’attività svolta dal personale tecnico amministrativo per il quale l’istituzione abbia disposto, sempre nell’ambito della propria autonomia, modalità organizzative che prevedano, nel rispetto della normativa vigente, l’impiego in lavoro agile.
Quanto invece al computo delle giornate di assenza, si ritiene che la sospensione del rapporto di lavoro (come pure della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato) debba essere applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell’obbligo di esibizione della certificazione.
Per quanto riguarda il personale di ruolo, con riferimento alle conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo introdotto dal D.L. 111/2021, si precisa, infine, che tale disciplina si configura come fattispecie speciale, che istituisce un regime giuridico distinto e derogatorio rispetto alle previsioni, legislative e contrattuali, in ordine all’assenza ingiustificata (in particolare: art. 55-quater, comma 1, lett. b), dlgs. n. 165 del 2001). Nonostante l’uso della medesima espressione (“assenza ingiustificata”), è introdotta, infatti, una fattispecie nuova e diversa, derivante dal mancato possesso (o dal rifiuto di esibizione) della “certificazione verde COVID-19”.
Viceversa, l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 e le connesse disposizioni non si applicano al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti e al personale non di ruolo innanzi richiamato, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. “green pass”)
L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM. L’impiego della applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Relativamente alle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, deve, inoltre, segnalarsi che è in fase di valutazione una integrazione alla suddetta disciplina volta a consentire anche la raccolta, ai fini dei suddetti controlli, dei dati funzionali all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter, in modo da favorire anche modalità informatizzate di raccolta del codice a barre bidimensionale, ferme restando le connesse verifiche attraverso l'apposita applicazione, posto che anche tali modalità non rendono visibili le informazioni, che hanno giustificato l'emissione della certificazione.
Le verifiche sopra richiamate competono, sulla base della normativa di riferimento e dell’organizzazione di ciascuna istituzione, al Direttore dell’istituzione e ai suoi eventuali delegati secondo le modalità che ogni singola istituzione assumerà per il controllo.

Controllo a campione per gli studenti
Ai sensi dell'art. 9-ter le verifiche sul possesso del c.d. “green pass” da parte degli studenti "sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università" (ovvero dalle istituzioni AFAM).
Al riguardo, sempre tenendo conto delle finalità del D.L. n. 111/2021 - che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari - deve ritenersi che il riferito obbligo per gli studenti si estenda a tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, quali, ad esempio, lezioni, esami, laboratori, prove, tirocini, sedute di diploma e ricevimento da parte dei docenti, nonché per le attività connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo, l'accesso a biblioteche, aule studio, laboratori, eventi, mostre, concerti, ecc..
Parimenti, l’obbligo emerge anche in relazione all’accesso presso le mense e gli alloggi studenteschi o, comunque, presso qualunque spazio adibito a sede AFAM.

Studenti stranieri
In relazione all’assolvimento dell’obbligo del c.d. “green pass” da parte degli studenti stranieri è necessario riferirsi al comma 8 dell’art. 9 del D.L. 52/2021, ai cui sensi “Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
A tal riguardo si informa che, rispetto agli studenti che siano in possesso di certificazioni diverse da quelle attualmente riconosciute dal Ministero della salute (cfr., in particolare, la circolare n. 34414 del 30 luglio 2021), è stato rivolto in data 27 agosto 2021 al CTS uno specifico quesito finalizzato ad acquisire ulteriori indicazioni per favorire l’assolvimento dell’obbligo in parola anche da parte dei suddetti studenti.

Linee guida e protocolli
L’art. 1, comma 3, del D.L. 111/2021 conferma il riferimento alle Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021, di cui all’Allegato 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e al Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie (applicabile anche alle istituzioni AFAM), di cui all’Allegato 22 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nonché all’Allegato 9 del medesimo DPCM in materia di produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali). Questi sono inoltre individuati al comma 5 del medesimo art. 1, quali parametri per l’esonero da responsabilità per i soggetti chiamati, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, ad apprestare le misure di contenimento dal contagio da COVID-19. Emerge, quindi, la necessità di un costante aggiornamento di tali documenti, per il quale è prevista dalla legge l’adozione di ordinanze del Ministro della salute.
In questa direzione il Ministero, fermo restando il consueto e imprescindibile confronto con tutti i soggetti istituzionali del sistema della formazione superiore, ha ritenuto di attivare anche uno specifico Tavolo tecnico con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Ciò anche al fine, tra l’altro, di:
a) assicurare la massima e tempestiva informazione agli studenti e al personale, tramite i consueti canali di comunicazione, in ordine alle misure di contenimento del rischio di contagio;
b) incentivare la formazione, anche in modalità online, sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e su ogni altra misura di sicurezza rispetto alla emergenza da COVID-19, prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e agli studenti;
c) agevolare l’interscambio delle best practices adottate dalle istituzioni AFAM, anche in vista di un eventuale aggiornamento delle misure organizzative, che le singole istituzioni potranno decidere di adottare; 
d) favorire la promozione di campagne vaccinali a beneficio degli studenti e degli operatori delle istituzioni, nonché per l’individuazione di modalità organizzative, che agevolino il personale in attesa di avviare e/o completare il ciclo vaccinale.
Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando. Colgo l’occasione per inviare a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle nostre istituzioni AFAM un augurio di un nuovo accademico sempre più in presenza e sicurezza.
 

prof.ssa Maria Cristina Messa