Regione Puglia
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE

 

A ... omissis…


OGGETTO: Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 - Impiego delle certificazioni verdi COVID‐19 (EU digital COVID certificate) (cd. Green Pass) - Richiamo adempimenti - Direttiva.

Il decreto‐legge 22 aprile 2021 n. 52 come convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 reca «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID‐19» (d’ora in poi “norma”).
Tale norma è stata recentemente modificata e integrata dal decreto‐legge 23 luglio 2021, n.105 (non ancora convertito in legge) con particolare riferimento all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID‐19 (EU digital COVID certificate) (cd. Green Pass).
Si ritiene, pertanto, opportuno, anche al fine fornire una linea di indirizzo comune applicabile nelle strutture sanitarie, socio‐sanitarie e socio‐assistenziali, riportare qui di seguito sinteticamente gli ambiti di impiego delle certificazioni verdi COVID‐19 (cd. Green Pass) ossia la certificazione, di cui all’art. 9 della norma, inerente: l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; l'avvenuta guarigione da COVID-19; l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale
L’accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è consentito, ai sensi dell’art.2-bis della norma:
a) agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19;
b) agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’accesso è consentito:
1) solo se tali soggetti sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass);
2) solo per la permanenza nelle sale di attesa:
a) dei dipartimenti d’emergenza e accettazione;
b) dei reparti di pronto soccorso;
c) dei reparti delle strutture ospedaliere.
La direzione sanitaria della struttura sanitaria è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché muniti del Green Pass.
L’Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota circolare prot. 0014049 del 30.07.2021, ha specificato che, in relazione alle modalità di accesso/uscita degli ospiti e visitatori presso le seguenti strutture:
a) le strutture di ospitalità e di lungodegenza;
b) le residenze sanitarie assistite (RSA);
c) gli hospice;
d) le strutture riabilitative;
e) le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
f) tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e all'articolo 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
g) le strutture residenziali socioassistenziali;
con Ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021, è stato disposto che l'accesso alle predette strutture sia consentito nel rispetto del documento recante «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico ed allegato alla medesima ordinanza. Tali linee guida, allegate all’Ordinanza, contengono “misure finalizzate a consentire in sicurezza lo svolgimento delle visite agli ospiti e le uscite programmate degli stessi, tenendo in considerazione le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del visitatore nonché le caratteristiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della strutture e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita). Tali linee guida disciplinano poi, in modo dettagliato, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti”.
L'Ordinanza dell'8 maggio 2021 ha previsto, inoltre, che nel rispetto delle citate linee guida, le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture in questione, esclusivamente ai soggetti incaricati delle relative verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con conseguente esclusione della possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.
L'Ordinanza in questione ha, altresì, disposto che il direttore sanitario o l'autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Come confermato dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute con nota circolare prot. 0014049 del 30.07.2021, la misura relativa all'accesso alle strutture di cui sopra è stata confermata "a regime" dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito, dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, a tenore del quale detto accesso è stato ripristinato su tutto il territorio nazionale per i familiari e i visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le linee guida sopra citate, alle quali, ai sensi della medesima Ordinanza, le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
Si ritiene che, fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire sull’argomento, tutte le strutture pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale sono tenute ad osservare i contenuti dell’Ordinanza e delle linee guida sopra richiamate e che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente.
Con riferimento, invece, alle persone ospitate presso le strutture di cui sopra, l'articolo 2-quater della norma in oggetto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto che a tali soggetti siano consentite uscite temporanee, purché le stesse siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.
Per garantire le relazioni coi familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie, l'articolo 2-ter della norma ha previsto l'adozione di uno specifico protocollo da parte del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato tecnico-scientifico la cui istruttoria risulta ancora essere in corso e della cui adozione il Ministero ne darà notizia con apposita nota circolare¹.
Il Ministero della Salute ha richiamato l'attenzione sull'opportunità – nelle more di quanto innanzi – di assicurare, ad un familiare dell'ospite della struttura purché munito delle certificazioni verde COVID- 19 (Green Pass), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze assistenziali per persone con disabilità, tutti i giorni della settimana anche festivi, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza di durata possibilmente sino a quarantacinque minuti.
Inoltre, al fine di assicurare che gli incontri si svolgano nel rispetto della necessaria riservatezza, è auspicabile che il personale incaricato della verifica del rispetto dei protocolli sanitari operi con la necessaria discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita.
Per consentire una riduzione dei tempi di ingresso nelle strutture in questione, in modo da poter dedicare maggior tempo alle visite, come indicato dal Ministero della Salute, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono coinvolgere le associazioni dei familiari e di volontariato nella regolamentazione delle procedure di accesso alle medesime strutture.
Con riferimento alle uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, si rammenta, così come previsto dalla vigente normativa, che è sufficiente che tali soggetti siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19, senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento, se non in casi particolari rimessi alle decisioni delle direzioni sanitarie.
Il Ministero della Salute evidenzia, infine, che in relazione alla possibilità di prevedere quale requisito di accesso alle predette strutture l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi anche da parte delle persone già in possesso della certificazione verde COVID-19 anche rilasciata per altro motivo, è opportuno che la richiesta di esecuzione di test antigenico rapido, quale misura precauzionale, sia opportunamente valutata e con la massima cautela da parte di ciascuna Direzione sanitaria onde evitare che possa rappresentare una limitazione non giustificata al diritto di visita.
I Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, i Direttori Sanitari degli Istituti di ricovero privati accreditati sono tenuti a prendere atto di quanto innanzi riportato e a impartire con urgenza conseguenziali disposizioni a tutte le articolazioni organizzative e agli operatori di propria competenza affinché sia messo in atto quanto previsto dal quadro normativo e dalle linee di indirizzo sopra riportate evitando comportamenti e decisioni difformi che possano penalizzare oltre modo pazienti e familiari. Sono sempre fatti salvi i casi particolari o le esigenze di maggior cautela rimesse alle Direzioni sanitarie competenti.
Con riferimento all’esecuzione delle verifiche di possesso e validità delle certificazioni verdi COVID- 19 (cd. Green Pass), si porta all’attenzione di tutte le Aziende, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale che, in base al combinato disposto dell’art. 13 del d.P.C.M. 17.06.2021 e degli articoli 13 e 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), devono essere poste in essere azioni specifiche da parte di tutti i Titolari del trattamento dei dati.
Si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi del comma 2 del dell’art. 13 del d.P.C.M. 17.06.2021, gli operatori che possono verificare le certificazioni verdi COVID-19 sono:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Con nota prot. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 10.08.2021, il Ministero dell’Interno ha precisato che, riguardo al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e al loro utilizzo, “le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolò (elenco di cui sopra). “La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento”. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la seconda fase ͨdiversamente dalla prima ͙ che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "a richiesta dei verificatori͟, contenuta nel predetto comma 4”. Pertanto, trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, il Ministero dell’Interno ha evidenziato che “la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge”. In merito all’applicazione del citato comma 4, il Ministero dell’Interno ha ribadito “che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”.
Tutti gli operatori addetti alle verifiche di cui all’art. 13 del d.P.C.M. – ivi compresi i soggetti delegati previsti dal comma 2 – devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica nonché circa il trattamento dei dati personali da operarsi nel rispetto del GDPR, del D.Lgs n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dei provvedimenti del Garante Privacy.
Ciascun Direttore Generale di ASL, AOU, IRCCS, Ente Ecclesiastico o figura equivalente per le Strutture private accreditate, deve, pertanto:
1) impartire formali e puntuali disposizioni affinché gli accessi alle Strutture di propria competenza siano sempre presidiati da operatori (es. personale di vigilanza, personale addetto alle portinerie e ai varchi di ingresso, etc…) incaricati / delegati anche per le verifiche dei Green Pass;
2) adottare specifiche misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle attività di verifica presso le articolazioni di propria competenza;
3) designare formalmente gli addetti alla verifica dei Green Pass, secondo il modello organizzativo definito;
4) garantire che il personale addetto alle verifiche sia munito di dispositivi mobili su cui dovrà essere installata l’APP “VerificaC19” per il controllo di validità dei Green Pass;
5) garantire che le verifiche siano effettuate mediante utilizzo dell’APP “VerificaC19” e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6) dare ai soggetti designati le istruzioni sulle operazioni di verifica da eseguire mediante utilizzo dell’APP “VerificaC19”;
7) attivare percorsi di formazione per assicurare il rispetto del quadro normativo e dispositivo come richiamato nella presente comunicazione;
8) mettere a disposizione - nei punti di accesso, nei reparti, presso gli URP, presso i CUP, etc.. nonché sui siti istituzionali - l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR circa le attività di controllo dei Green Pass mediante utilizzo dell’APP “VerificaC19”;
9) effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni, delle norme richiamate e della presente direttiva; 10) definire le modalità di gestione organizzativa delle eventuali situazioni di conflitto con gli interessati in merito alla verifica dei Green Pass;
11) predisporre la scheda del trattamento “Controllo Green Pass”, che costituirà parte integrante del Registro dei trattamenti obbligatorio, ai sensi dell’art. 30 del GDPR.
Tutti gli operatori addetti alle verifiche dovranno sempre indossare i tesserini di riconoscimento riportanti il logo e la denominazione dell’Ente oltre che i dati identificativi dell’operatore.
Come specificato dal Ministero dell’Interno, il ricorso alle certificazioni verdi COVID-19 “corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio”. “Ne discende l'assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del d.P.C.M. ”.

Ambito scolastico e universitario
L’art. 9-ter della norma in oggetto ha stabilito che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Si pone in evidenza che il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra “da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
L’obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 9-ter, la verifica circa l’effettivo possesso delle certificazioni verdi COVID- 19 in ambito scolastico e universitario sono affidate ai dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università i quali sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, con le stesse modalità previste dall’art. 13 del d.P.C.M. 17.06.2021
Il comma 5 dell’art. 9-ter prevede che il mancato possesso del Green Pass e la mancata verifica da parte dei dirigenti e responsabili sono entrambi sanzionabili ͨai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35². Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”³.

Altri ambiti non sanitari
L’art. 9-bis della norma in oggetto ha previsto che l’accesso ai servizi e attività ivi elencate possa avvenire esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Inoltre, ai sensi dell’art. 9-ter della norma, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'accesso ai diversi mezzi di trasporto ivi indicati è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Tali obblighi non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. 0035309 del 04.08.2021. Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato, disposto e trasmesso e si invita a porre in essere le azioni di rispettiva competenza.

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¹ Il protocollo sarà predisposto dal "Gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'eventuale supporto alle Regioni nell'attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture di lungodegenza", costituito dall’Agenas per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
• monitorare l'attuazione delle misure organizzative per l'accesso in sicurezza nelle strutture di lungodegenza, anche attraverso l'utilizzo di questionari da inviare alle regioni per la raccolta dei dati sulle modalità con cui viene assicurato l'accesso alle RSA e sulle eventuali criticità da segnalare;
• fornire eventuale supporto alle Regioni stesse per l'attuazione delle misure organizzative di cui al punto precedente
² Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.
³ I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.