Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto n. 130/2021


VISTO l’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’INAIL “eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
VISTO altresì l’articolo 9, comma 7, lettera e), del medesimo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’IPSEMA “eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo” e che “le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147), con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
VISTA la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale ha disposto la soppressione dell’IPSEMA e trasferito le relative funzioni all’INAIL;
VISTO l’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo;
VISTE le risorse complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2021 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alle finalità innanzi richiamate, pari ad euro 8.452.912,00;
VISTA la nota n. 60104.09/04/2021.0001816 con la quale l’INAIL ha trasmesso la nota tecnica contenente la definizione degli importi, per l’erogazione della prestazione di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 per l’esercizio finanziario 2021, distinte per numerosità del nucleo familiare superstite;
TENUTO CONTO che occorre provvedere - così come previsto al comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 - alla determinazione, per l’esercizio finanziario 2021, dell’importo delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento
 

DECRETA


Articolo 1

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall’INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo della prestazione di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:
 

Tipologia

N. superstiti

Importo per nucleo superstiti (euro)

A

1

5.000,00

B

2

9.000,00

C

3

13.000,00

D

Più di 3

19.000,00


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per le verifiche di competenza e pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
 

Roma, 10 giugno 2021

f.to Andrea Orlando