Regione Campania
Chiarimento 3 settembre 2021, n. 3
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ed altre misure relative alle presenze in ambito scolastico.
 

Premesso
che sono pervenute richieste di chiarimenti da Dirigenti scolastici all’Unità di crisi regionale in merito alla corretta attuazione delle misure di prevenzione sanitaria disposte dai provvedimenti statali concernenti il tema dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ed altre misure relative alle presenze in ambito scolastico, con particolare riferimento al personale in servizio presso le scuole, ove non dipendente delle Amministrazioni scolastiche, nonché ai genitori degli alunni;
Rilevato
- che l’art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 -in corso di conversione- stabilisce che: “1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. 2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. 4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV- 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3 (omissis).”;
- che l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario ) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19 ), introdotto dal menzionato decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 stabilisce che: “ 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”;
- che nel verbale n.34 del 12 luglio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento Civile con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile, n. 371 del 5 febbraio 2020 e ss.mm.ii., in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, ha segnalato che “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” e che “ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all’infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti; x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l’utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza disposable. L’ingresso e l’uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita (dispenser e/o bagni) (omissis) ”;
Visti
- il “Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021;
- il Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. della scuola, “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” secondo cui in ambito scolastico “va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; - regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; - differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; - accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura ”;
- le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) del 1 settembre 2021;
- il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del 1 settembre 2021 emanato in collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Malattie Infettive, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, Ministero della Salute, Ministero dell’istruzione, Conferenza delle Regioni e delle province autonome secondo cui “Sarà cura delle singole Regioni/PP.AA. diramare protocolli operativi a livello locale per gli aspetti organizzativi e logistici di competenza. Spetterà alle Regioni/PP.AA. la valutazione sulla opportunità se implementare, in autonomia, il monitoraggio anche in altre fasce età; si raccomanda in questo caso di mantenere una compatibilità con la metodologia qui presentata alfine di consentire di aggregare i dati a livello nazionale”;
- il parere tecnico del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 13 agosto 2021, par.4) “La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza”;
Considerato
- che gli atti sopra menzionati, nel sancire l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass al fine dell’accesso ai locali scolastici, fanno riferimento, sul piano soggettivo, al “personale scolastico”, nella accezione di personale docente e non docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, anche in servizio in virtù di contratti a tempo determinato nonché agli educatori, insegnanti e collaboratori (cfr. pag. 15 del Piano scuola 2021/2022); sul piano oggettivo, alle scuole statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA (Centri Provinciali Istruzione per Adulti) ed i servizi educativi (cfr. pag.2 del parere tecnico del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 13 agosto 2021);
- che l’Unità di crisi regionale, sentita sul punto, ha espresso avviso secondo cui la ratio delle disposizioni sopra menzionate, e in particolare le esigenze di prevenzione sanitaria perseguite dalla disposizione di cui all’art.9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal menzionato decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, volta ad assicurare la indicata misura di prevenzione sanitaria in capo al personale impegnato nelle attività a contatto con gli studenti e comunque impegnato in attività lavorativa nell’ambito scolastico, a tutela della salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza, sarebbe gravemente frustrata da un’interpretazione delle disposizioni medesime che ne ammettesse un’operatività limitata al solo personale legato da un rapporto organico o di servizio con il Ministero dell’istruzione, senza ricomprendervi le unità in servizio presso i plessi scolastici in virtù di forme di lavoro flessibile o di collaborazione o di avvalimento di personale ovvero impegnate nei servizi di supporto alle attività scolastiche, la cui presenza continuativa -e comunque non occasionale- presso le sedi scolastiche esporrebbe a gravi rischi di diffusione dei contagi in assenza delle condizioni che legittimano il rilascio della certificazione Covid-19;
- che l’interpretazione prospettata dall’Unità di crisi regionale risulta pienamente coerente con le raccomandazioni espresse dal CTS nel parere di cui al verbale n.34/2021, sopra richiamato, nel quale si evidenzia la necessità di apprestare ogni misura per scongiurare i rischi di contagio per i soggetti fragili, quali ad esempio gli “studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all’infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti” e, per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, si raccomanda l’utilizzo di personale servente con mascherine nonché l’obbligo di green pass per l’indicato personale;
- che, fermo il rispetto delle condizioni stabilite dal Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. della scuola “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), dal tenore delle norme sopra riportate risulta che il possesso della certificazione COVID-19 non è richiesto per i genitori degli studenti;
Richiamate le disposizioni della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale ”, dell’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art.117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge n.689/1981, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020 e ss.mm.e ii.;
rende il seguente chiarimento:
- ai sensi delle vigenti disposizioni statali di cui all’art. 9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, al fine dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle scuole ed istituti statali, paritari, non paritari, servizi educativi per l’infanzia e servizi per l’infanzia, nonché dei servizi a supporto delle indicate attività (ad es., mense e convitti), risulta richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, docente e non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica;
- il possesso della menzionata Certificazione verde COVID-19 non risulta richiesto per l’accesso dei genitori degli studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai visitatori e di tutte le altre misure, condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. della scuola “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), nonché, eventualmente, dal Regolamento di istituto e/o dall’apposito disciplinare tecnico adottato dal Dirigente scolastico.
 

Vincenzo De Luca