Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2021, n. 24401 - Danno differenziale conseguente ad infortunio


 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: GARRI FABRIZIA
Data pubblicazione: 09/09/2021
 

Rilevato che

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto le domande avanzate da L.T. nei confronti dell'Impresa di F.F., di cui era stato dipendente a tempo determinato dal 19.1.2010 al 20.5.2010, e l'ha condannata al pagamento della somma di€ 24.784,77 a titolo di danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro subito il 10.5.2010 in luogo della somma di€ 8.856,00 liquidata dal Tribunale; a corrispondergli la somma di € 1. 791,28 a titolo di retribuzioni per i mesi di marzo e di aprile del 2010 con accessori dovuti per legge; al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non goduti fino al 30.4.2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso F.F. che articola sette motivi ai quali resiste con controricorso L.T. che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1. cod. proc.civ..

 

Considerato che
3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 2697 cod. civ. con riguardo al riconosciuto diritto del lavoratore al pagamento delle mensilità di marzo e aprile.
3.1. Sostiene il ricorrente che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito nel corso del giudizio, al contrario, era stato dimostrato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni anche in quei due mesi ed che era stata allegata una dichiarazione sottoscritta dal L.T. che ne attestava la ricezione.
4. La censura è inammissibile.
4.1. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 cod.p roc.civ.) (cfr . Cass. 29/05/2018 n. 13395 e 31/08/2020 n. 18092).
5. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione degli artt. 2697, 2728 e 2730 cod. civ. conriguardo all'accertato diritto del L.T. a ricevere l'indennità per ferie e permessi non goduti - è inammissibile a cagione della genericità della censura che non riporta il contenuto delle dichiarazioni rese dal F.F. e dalle quali la Corte ha indotto un riconoscimento della debenza del compenso sostitutivo. Inoltre nel motivo non si riporta il contenuto dei documenti dai quali emergerebbe la prova dell'avvenuto godimento ( buste paga e ricevuta del 10.5.2010) né è chiarito se era stato allegato alla Corte di merito che da tali documenti emergeva la fruizione degli stessi.
6. Il terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2087 cod. civ., dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 è infondato.
6.1. Con riguardo alla liquidazione del danno differenziale conseguente all'inabilità permanente residuata dall'infortunio sofferto dal L.T. il F.F. sostiene che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di patimenti che avrebbero giustificato il riconoscimento del danno differenziale nella misura del 40%, come ritenuto immotivatamente dalla Corte di Appello.
6.2. In via generale occorre premettere che le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domandc1 del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (cfr. Cass. 10/04/2017 n. 9166, 01/08/2018 n. 203912 e 02/04/2019 n. 9112 ).
6.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi ricordati e non è incorsa in alcuna violazione delle regole dettate in ordine alla distribuzione degli oneri probatori atteso che il lavoratore ha puntualmente allegato i fatti poi accertati nel corso del giudizio per il tramite di accertamento peritale disposto d''ufficio.
7. Quanto alla liquidazione del danno differenziale in relazione all'inabilità temporanea conseguente all'infortunio - oggetto del quarto motivo di ricorso con il quale si deduce ancora una volta la violazione degli artt. 2697 e 2087 cod. civ., dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - va rilevato che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.
8. E' invece inammissibile la censura, oggetto del quinto motivo di ricorso, con la quale si lamenta, sempre con riguardo all'invalidità temporanea, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia .
8.1. In disparte il riferimento, errato, ad una formulazione dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. non più applicabile stante l'entrata in vigore della novella del 2012, comunque trascura di considerare che la Corte ha esattamente chiarito che l'eventuale liquidazione di una indennità da parte dell'INAIL non rileva ai fini del riconoscimento del danno biologico conseguente all'inabilità temporanea ( v. sopra sub. 7).
9. Ad uguali profili di inammissibilità si espone il sesto motivo di ricorso formulato, anch'esso, in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
10. Con il settimo articolato motivo di ricorso è denunciata l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ..
10.1. E' articolato in tre censure riferibili ai primi tre motivi:
- con riguardo all'avvenuto pagamento delle mensilità di marzo e aprile 2010 viene eccepito un vizio di motivazione e l'illogicità nella valutazione delle prove e si sostiene che era stato dimostrato di aver pagato quanto dovuto attraverso la produzione delle buste paga quietanzate e della ricevuta del 10 maggio 2010 e si sostiene che le dichiarazioni del teste Manta N., in quanto riferite a circostanze apprese da terzi, non valevano a provare il fatto che in realtà le buste paga erano per un altro lavoratore.
- con riguardo al diritto a ricevere compensi per ferie e permessi non goduti si osserva che la Corte avrebbe mal valutato ed interpretato quanto dichiarato dal F.F. in sede di interrogatorio formale evidenziandosi che non sarebbe ravvisabile il necessario animus confitendi.
- quanto al riconosciuto danno differenziale ribadisce che mancherebbe del tutto la prova del danno non patrimoniale.
11. il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
11.1. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 31/08/2020 n. 18092). In sostanza non può porsi una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle indennità da parte dell'INAIL non rileva ai fini del riconoscimento del danno biologico conseguente all'inabilità temporanea ( v. sopra sub. 7).
9. Ad uguali profili di inammissibilità si espone il sesto motivo di ricorso formulato, anch'esso, in termini di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
10. Con il settimo articolato motivo di ricorso è denunciata l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ..
10.1. E' articolato in tre censure riferibili ai primi tre motivi:
- con riguardo all'avvenuto pagamento delle mensilità di marzo e aprile 2010 viene eccepito un vizio di motivazione e l'illogicità nella valutazione delle prove e si sostiene che era stato dimostrato di aver pagato quanto dovuto attraverso la produzione delle buste paga quietanzate e della ricevuta del 10 maggio 2010 e si sostiene che le dichiarazioni del teste Manta N., in quanto riferite a circostanze apprese da terzi, non valevano a provare il fatto che in realtà le buste paga erano per un altro lavoratore.
- con riguardo al diritto a ricevere compensi per ferie e permessi non goduti si osserva che la Corte avrebbe mal valutato ed interpretato quanto dichiarato dal F.F. in sede di interrogatorio formale evidenziandosi che non sarebbe ravvisabile il necessario animus confitendi.
- quanto al riconosciuto danno differenziale ribadisce che mancherebbe del tutto la prova del danno non patrimoniale.
11. il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
11.1. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 31/08/2020 n. 18092). In sostanza non può porsi una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cod.proc.civ. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 17/01/2019 n. 1229 e già n. 27000 del 2016).
11.2. Tanto premesso ciò che si richiede a questa Corte non attiene alla violazione delle norme invocate ma tende piuttosto ad una diversa ricostruzione del materiale probatorio senza che sia correttamente denunciato un vizio di motivazione che, nella formulazione applicabile al caso in esame dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. può avere ad oggetto solo l'omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, nella specie neppure denunciato, ovvero (cfr. Cass. sez. U. n. 8053 del 07/04/2014) un' anomalia della motivazione che non è sussumibile nella mera illogicità o insufficienza ma deve ridondare in un "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" ovvero in una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" che nella specie, oltre a non essere stata denunciata specificatamente, non è in ogni caso ravvisabile.
12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.. P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 ottobre 2020