Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2021, n. 24403 - Indennizzo per inabilità permanente


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 09/09/2021
 

 

Rilevato e Considerato che:


1. con sentenza n.1586 del 2014, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell'attuale intimato all'indennizzo in capitale corrispondente ad un'inabilità permanente del 9 per cento, con decorrenza maggio 2005;
2. avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con i quali, deducendo violazione dell'art . 115 cod.pr oc.ci v. e omesso esame di un fatto decisivo, si duole che la Corte di merito non abbia rigettato la domanda, sul presupposto dell'erogazione della prestazione, nella misura e con la decorrenza richiesta, in data antecedente al deposito del ricorso in primo grado, come del resto riconosciuto, nel ricorso medesimo, dall'attuale intimato, risultando erronea anche la regolazione delle spese, nel giudizio di primo grado, a carico dell'INAIL, benché parte totalmente vittoriosa, stante l'esito del giudizio;
3. C.C. non ha svolto attività difensiva;
4. il ricorso è da accogliere, per essere stata adeguatamente censurata la sentenza impugnata che, all'esito degli esami peritali, ha riconosciuto il beneficio non già nella misura azionata in giudizio (danno biologico pari al 25 per cento) sibbene nella diversa misura, del nove per cento, già riconosciuta ed erogata dall'INAIL ancor prima che la pretesa venisse azionata;
5. la sentenza impugnata va pertanto cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda;
6. il peculiare oggetto del giudizio consiglia la compensazione delle spese dell'intero processo;
 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.C.; spese compensate dell'intero processo.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 16.3.2021