REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Procedura in materia dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4 del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e personale esposto a rischio biologico da DVR aziendale


INDICE
1. INTRODUZIONE
2. SCOPO
3. DESTINATARI
4. ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO
5. TRATTAMENTO DEI DATI
6. MODALITÀ OPERATIVE
7. AGGIORNAMENTO PROCEDURA
8. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
9. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE
Il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici'” all'articolo 4 ha stabilito le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
All’art. 4 il D.L. 44/2021 ha individuato i soggetti interessati all’obbligo di vaccinazione, nonché le competenze attribuite agli ordini professionali, ai datori di lavoro, all’Amministrazione Regionale, alle Aziende Sanitarie Locali di residenza dell’operatore sanitario.
La Regione Lazio, con nota prot. n. 290956 del 02/04/2021, ha comunicato le modalità operative alle strutture sanitarie regionali (pubbliche e private) da adottare rispetto al procedimento stabilito dalla normativa, individuando una casella di posta elettronica certificata dedicata alla ricezione e alla trasmissione delle informazioni relative allo stato vaccinale del personale sanitario dipendente e a collaborazione.
L’ASL di Rieti con nota prot. n. 22089 del 06/04/2021, ha comunicato alla Regione Lazio l’elenco del proprio personale sanitario dipendente ed a collaborazione, con il seguente tracciato: Codice fiscale, Cognome e Nome, Luogo di nascita, Data di nascita, Comune di residenza, Profilo.
Con il D.L. n. 105 del 23/07/2021, il Governo ha introdotto lo strumento della “certificazione verde Covid-19” (Green Pass) per l’accesso alle attività sociali, ludiche ed economiche.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con nota prot. 464031 del 25/05/2021 ha trasmesso alle Aziende Sanitarie le modalità operative e procedurali per l’applicazione della normativa di cui al D.L. 44/2021 in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, convertito dalla Legge 76/2021.
Con il D.L. n. 111 del 06/08/2021 sono state definite le misure di sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, nonché l’impiego delle certificazioni verdi Covidl9.
L’ASL di Rieti nell’ultimo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha definito gli operatori e relative qualifiche esposte al rischio biologico, poi integrato dall’aggiornamento in cui si specificano le misure di prevenzione e protezione rispetto al virus da Sars-Cov2.

2. SCOPO
La presente procedura, elaborata per l'adempimento degli obblighi normativi, è volta ad assicurare il contemperamento tra interessi collettivi e personali, prestando la dovuta attenzione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (primi tra tutti proporzionalità, minimizzazione e limitazione delle finalità), al fine di assicurare il bilanciamento tra l'interesse pubblico e la riservatezza, nel quadro dell'organizzazione regionale in tema di vaccinazione.
La Direzione Aziendale ha individuato i Medici Competenti, dr. F.D.G. e dr.ssa B.S., in servizio presso il Coordinamento Medici Competenti quali referenti responsabili delle attività di cui al D.L. 44/2021, dandone comunicazione all’Amministrazione Regionale.
La procedura è stata elaborata tenendo conto di iniziative già messe in atto dal mese di aprile 2021 da parte della ASL di Rieti a seguito dell’emanazione del DL 44/2021 s.m.i.
Con comunicazione prot. n. 26806 del 26/04/2021 la Asl di Rieti ha inviato a tutto il personale dipendente e a collaborazione l’aggiornamento sulle indicazioni per l’esecuzione del vaccino anti-covidl9 e all’obbligo vaccinale.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
Per “operatori sanitari” si intendono: medici chirurghi ed odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologici, chimici e fisici, biologi, professioni infermieristiche, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Per “operatori di interesse sanitario” si intendono i lavoratori dell’Azienda sia indicati dal D.L. 44/21 sia quelli che, secondo il D.Lgs. 81/08 s.m.i., sono riportati nel DVR della ASL di Rieti integrato rispetto al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2.

3. DESTINATARI
Sono destinatari della presente procedura tutto il personale dipendente, a collaborazione ed in somministrazione così come definito dal D.L. 44/21 e dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Aziendale-Aggiornamento dell'integrazione al Documento di Valutazione del Rischio Biologico - COVID-19, nonché i tirocinanti, specializzandi e studenti. Si estende la presente procedura ai medici della medicina convenzionata quali: MMG/PLS, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale ex SUMAI.

4. ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO
L’ASL di Rieti ritiene contestualizzare nella presente procedura, la Circolare della Regione Lazio relativa alla procedura in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, pubblicata il 10/06/2021 nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56 - Supplemento n. 1.
L’ASL inoltre considera per l’applicazione della presente procedura, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale in materia di misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2 individuando il personale ad alto rischio di contagio (DVR del maggio 2018 Allegato 1 e integrazione su gestione Sars-Cov2 revisione 1. del 6 novembre 2020).
 

DL 44/2021 convertito in L.76/2021

Pertanto, di seguito si procede alla analisi del testo normativo: articolo 4 D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (articolo 4 commi 1-10).
L'intervento normativo è stato motivato per la “primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone nonché alla prevenzione delle malattie devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l’infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato E stata, pertanto, imposta l'obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 all'intera platea di professionisti sanitari ed operatori di interesse sanitario allo scopo di tutela della salute nel periodo ristretto di tempo di attuazione del piano vaccinale e comunque fino al 31.12.2021.

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Il COMMA 1 individua le ragioni dell’obbligo vaccinale, la durata e i soggetti destinatari dell’obbligo
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV- 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Il COMMA 2 individua in quali casi è escluso l’obbligo vaccinale
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il COMMA 3 descrive adempimenti stringenti per la trasmissione di dati conosciuti dagli ordini professionali e dai datori di lavoro delle categorie interessate
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).

Il COMMA 4 individua l’obbligo della Regione/province autonome per la trasmissione dei dati dei non vaccinati alle Aziende sanitarie di residenza del soggetto destinatario dell’obbligo vaccinale
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Il COMMA 5 indica adempimenti a carico dell’Azienda sanitaria locale: invito generale a presentare documentazione attestante avvenuta ottemperanza, esonero o differimento entro 5 giorni, invito specifico alla vaccinazione e termini di adempimento con obbligo alla presentazione del certificato
Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante (l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Il COMMA 6 disciplina l’atto di accertamento della ASL di inosservanza dell’obbligo vaccinale
Decorsi i termini (per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale) di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2.

Il COMMA 7 obbliga l'ordine professionale a comunicare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti o comportano rischio diffusione virus
La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Il COMMA 8 descrive l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, inferiori o la sospensione dal lavoro
Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile (per il periodo di sospensione di cui al comma 9) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il COMMA 9 indica la durata della sospensione del lavoro
La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

I COMMI 10-12 dettano misure per evitare la diffusione del contagio in rapporto alle mansioni dei soggetti interessati per i quali la vaccinazione è omessa o differita
Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico- sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. TRATTAMENTO DEI DATI
L'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021, al comma 4, nel porre a carico della Regione la verifica dello stato vaccinale per il tramite dei servizi informativi vaccinali di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, chiarisce che quando “[...] non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”', in proposito, pertanto, si pone l'obiettivo per l'amministrazione di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Di seguito si procede, quindi, con l'analisi puntuale di tutti gli aspetti correlati al trattamento.

Categorie dei soggetti interessati ed identificazione dei dati da trattare:
L'articolo 4, al comma 3, prevede che gli Ordini professionali (medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici e fisici infermieri, ostetrici, psicologi, TRSM tecnico sanitario radiologia medica- PSTRP e professioni sanitarie, tecniche, riabilitazione e prevenzione) trasmettono l'elenco dei propri iscritti (nome, cognome luogo e data di nascita), ovvero i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti (nome, cognome, data e luogo di nascita) con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l'elenco dei propri dipendenti (nome, cognome, data e luogo di nascita) con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. I dati da trattare sono, pertanto:
a) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza);
b) dati sanitari (verifica stato vaccinale per VIRUS SARS- CoV-2, effettuazione AVR o prenotazione sui sistemi regionali).
DVR del maggio 2018 - allegato 1 valutazione rischi specifici e Aggiornamento dell’integrazione al documento di valutazione del rischio biologico Covidl9 ASLRIETI (revisione 01. del 6 novembre 2020)
DVR del maggio 2018 - allegato 1 valutazione rischi specifici

Al paragrafo “valutazione rischio biologico” pagina 34: Le categorie professionali individuate sono: infermieri, medici, ausiliari, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, ostetriche, altri (es. dietiste, tecnici sanitari, tecnici della riabilitazione, tecnici della prevenzione, personale di supporto), personale in formazione.
Documento di valutazione del rischio biologico Covidl9 ASLRIETI (revisione 01. del 6 novembre 2020)
Nel documento per le categorie professionali di cui all’allegato 1 del DVR maggio 2018 sono indicate le misure da adottare per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov2 nelle aree “no covid19” e “covid19”.

6. MODALITÀ’OPERATIVE
Il trattamento dei dati viene assicurato nei termini sottoindicati.
PERSONALE SANITARIO E DI INTERESSE SANITARIO (dipendente, a collaborazione, in somministrazione)
L’Asl di Rieti, in qualità di datore di lavoro, ha inviato all’Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria (all'indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) l’elenco del proprio personale sanitario dipendente e a collaborazione, compilando un tracciato in formato excel contenente i seguenti campi: Partita iva datore di lavoro, Ragione sociale, C.F. professionista, Cognome e Nome, luogo di nascita, data di nascita e Comune di residenza.
Tali file in excel sono stati acquisiti dall’Amministrazione Regionale e trasmessi, a sua volta, al responsabile del trattamento società LAZIOCREA individuata con DGR 891/2017 e titolata ad accedere al sistema dell'anagrafe vaccinale (AVR) e al sistema di prenotazione vaccinale (RECUP) mediante personale espressamente incaricato, di cui all'articolo 4, per la verifica dello stato vaccinale.
La verifica dello stato vaccinale è stata effettuata da LAZIOCREA mediante l'incrocio dei dati riferiti all'interessato (codice fiscale) con quelli presenti sia nella banca dati del sistema anagrafe vaccinale (per verificare lo stato di vaccinazione) sia nella banca dati del sistema di prenotazione (per verificare la presenza o meno di un appuntamento vaccinale).
I Medici Competenti, Dr. F.D.G. e Dr.ssa B.S. hanno ricevuto da LAZIOCREA un file in excel contenente i nominativi degli operatori sanitari che, allo stato dell’arte, non risultavano né vaccinati né prenotati, e, hanno invitato gli interessati con comunicazione formale (Allegato 1) a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:
a) l'effettuazione della vaccinazione;
oppure
b) l'omissione o il differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2 (Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita);
oppure
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione;
oppure
d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1: non si tratta di esercente professioni sanitarie o operatore di interesse sanitario (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43) che svolge la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie o negli studi professionali obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’esecuzione di prestazioni di cura e assistenza.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c), (in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale) o d), l'Azienda sanitaria, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (Allegato 2), indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (secondo le modalità definite dall'Azienda di accesso alla vaccinazione all'interno della programmazione regionale).
Decorso inutilmente il termine di 5 giorni senza che lo stesso si sia presentato nella data e luogo indicati per la vaccinazione/prenotazione, ['Azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (Allegato 3).
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni, secondo misure tecniche e organizzative a disposizione del titolare in raccordo con il responsabile e utili ad assicurare la sicurezza dei dati, presso le autorità competenti (es. richiesta alla Regione di indicare il datore di lavoro- Allegato 4), la ASL ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
Il comma 7 dell'articolo 4 prevede una ulteriore comunicazione: anche l'Ordine professionale comunica la sospensione di cui al comma 6 all'interessato.
In caso di ricezione della comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell’obbligo vaccinale, la ASL DI RIETI, in qualità di datore di lavoro, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza:

CASO 1: MANCATA ADESIONE VOLONTARIA ALLA VACCINAZIONE
■ qualora il soggetto non sia in possesso della certificazione verde Covid 19 (GREEN PASS) di cui al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 derivante dal completamento del ciclo vaccinale ovvero da una avvenuta guarigione entro i termini di legge (escluso la fattispecie del tampone rapido o molecolare), l’Azienda “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque non implicano rischi di diffusione del contagio; quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 (fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del piano vaccinale o comunque fino al 31.12.2021), non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato

CASO 2: IMPOSSIBILITA’ ASSOLUTA E/O TEMPORANEA ALLA VACCINAZIONE
■ qualora il soggetto non sia in possesso della certificazione verde Covid 19 (GREEN PASS) di cui al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 derivante da una avvenuta guarigione dal COVID 19 entro i termini di legge (escluso la fattispecie del tampone rapido o molecolare), l’Azienda “adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2", di cui al comma 10, art. 4, fino al 31 dicembre 2021, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, “ne/ caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione [...] non è obbligatoria e può essere omessa o differita", di cui al comma 2, art. 4. Per tali soggetti dovranno essere adottate le misure igienico sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con Decreto del Ministero della Salute, come previsto dal comma 11 art. 4. Tali soggetti dovranno essere in possesso del GREEN PASS di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 ed inviarlo mezzo mail al medico competente (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
La Direzione Aziendale della ASLRIETI, dall’inizio della campagna vaccinale per il personale sanitario del SSR, ha messo in atto attività informative e di sensibilizzazione rispetto alle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 per tutti gli operatori sanitari della ASL di Rieti con l’emanazione delle seguenti note:
■ nota n. 5196 del 28/01/2021: indicazioni e sensibilizzazione all’esecuzione del vaccino anticovid19;
■ nota n. 26806 del 26/04/2021: informativa sulle indicazioni per l’esecuzione del vaccino anticovid19, con riferimento all’art. 4 del D.L. n° 44 del 01/04/2021.
■ nota n. 36934 del 09/06/2021: informativa sulla Legge 28 maggio 2021 n° 76 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1° aprile 2021 n° 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni antiSARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici.
In riscontro alle suindicate note il Coordinamento Medici Competenti dell’Azienda ha richiesto agli operatori interessati dall’obbligo vaccinale le seguenti opzioni: a) l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione, b) l’attestazione della prenotazione del vaccino da effettuare, c) l’impossibilità a sottoporsi a tale vaccinazione corredata dalla documentazione medica specifica.
Il restante personale sanitario che non ha inviato nessuna delle comunicazioni sopra descritte è stato contattato telefonicamente dal medico competente; tale modalità proattiva ha consentito di ridurre in modo significativo il numero dei soggetti non vaccinati.
In data 13/7/2021 i Medici Competenti della ASL hanno ricevuto dalla Regione Lazio una e-mail contenente l’elenco degli operatori sanitari non vaccinati residenti nella Asl di Rieti. Il Coordinamento dei Medici Competenti ha provveduto a visionare il file incrociandolo con i nominativi del personale sanitario della ASL di Rieti ed inviato le raccomandate A/R (utilizzando l’allegato 1 - ACCERTAMENTO STATO VACCINALE) ai soggetti che non risultavano vaccinati; successivamente i Medici Competenti hanno visionato le risposte ricevute entro i termini e le modalità previste da parte dei soggetti sopraindicati e conseguentemente inviato ai soggetti inadempienti, l’invito per la vaccinazione (utilizzando l’allegato 2 - INVITO A VACCINARSI CON APPUNTAMENTO).
Infine, i Medici Competenti congiuntamente con gli uffici di programmazione vaccinale (“Sviluppo Strategico e Organizzativo” e “Politica del Farmaco e dei dispositivi medici”) richiedono alla Regione Lazio c/o Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria/Area Risorse Umane le informazioni relative al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza degli stessi, non essendo presenti tali informazioni nel tracciato principale, utilizzando l’allegato 3 - INFORMAZIONI DA RL SU DATORE DI LAVORO E ORDINE DEI MEDICI DEL NON VACCINATO), al fine di poter adempiere alla normativa vigente.
In conclusione, ricevute le informazioni richieste alla Regione Lazio c/o Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria/Area Risorse Umane l’ASL Rieti sta provvedendo (utilizzando l’allegato 4 - ATTO DI ACCERTAMENTO DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE) a darne comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro ed all’Ordine di appartenenza del lavoratore stesso. L’atto di accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 come previsto dal DL 44/2021. L’Ordine dà comunicazione della sospensione all’interessato.
La valutazione delle situazioni riguardanti il personale dipendente sanitario e a collaborazione sopra individuati che comporta la sospensione e/o la ricollocazione del lavoratore non vaccinato, richiede un parere congiunto di una apposita commissione formata da:
■ Direttore Sanitario;
■ Direttore Amministrativo;
■ Coordinamento Medici Competenti;
■ Responsabile del S.P.P.;
■ Direttore U.O.C. Amministrazione del Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni;
■ Direttore UOC Gestione del Personale di Assistenza;
■ Direttore UOC Sviluppo Strategico ed Organizzativo.
Per le ulteriori fattispecie di lavoratori che non rientrano nella categoria del personale dipendente (es. continuità assistenziale, medici della medicina convenzionata MMG/PLS, specialistica ambulatoriale ex sumai, ecc.), ma che lavorano presso le sedi aziendali, la U.O.C. Amministrazione del Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni, procederà a richiedere agli operatori sanitari apposita certificazione vaccinale. In caso di inadempienza, la stessa U.O.C. informerà il relativo Ordine professionale di appartenenza e, procederà alla sospensione del lavoratore fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre fino al 31.12.2021.
La Commissione, sopra definita, elabora un piano operativo definendo le seguenti fattispecie:
1) In caso di INADEMPIENZA per rifiuto o mancato riscontro del personale dipendente e a collaborazione e in somministrazione rispetto alle comunicazioni inviate la Commissione procede alla sospensione dello stesso senza retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato;
2) In caso di MANCATA ADESIONE VOLONTARIA ALLA VACCINAZIONE il personale sarà sospeso senza il riconoscimento della retribuzione, altro compenso o emolumento;
3) In caso di IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA ALLA VACCINAZIONE si prospettano due situazioni alternative:
a. il personale in servizio effettivo al quale è stato differito l’obbligo vaccinale (es. per accertamenti prescritti dal Medico di Medicina Generale), verrà ricollocato ad altra mansione;
b. il personale, momentaneamente non in servizio (es. astensione obbligatoria), prima del rientro a lavoro dovrà presentare al Coordinamento Medici Competenti la certificazione che attesta l’assolvimento dell’obbligo vaccinale alla Commissione.
4) In caso di IMPOSSIBILITA’ ASSOLUTA ALLA VACCINAZIONE (certificata dal Medico di Medicina generale secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021) la Commissione predispone il relativo provvedimento di ricollocazione ad altra mansione.
Si precisa che qualsiasi certificazione medica presentata dai lavoratori non vaccinati, verrà visionata preventivamente ed esclusivamente dal Coordinamento dei Medici Competenti.
La Commissione predisporrà, a fine di ogni seduta, specifico verbale definendo la ricollocazione o la sospensione del lavoratore.
La ASL di Rieti ha ricevuto da alcune regioni italiane (Veneto, Emilia Romagna, Toscana) l’elenco criptato di personale sanitario operante nella regione ma residente nel territorio di competenza della ASL di Rieti in ottemperanza al DL 44/2021. Per questo personale si mette in atto quanto già previsto dal personale sanitario residente nel Lazio e descritto nel presente capitolo da parte dell’unità covid “processo vaccino” coordinata dalla U.O.C. Sviluppo Strategico e Organizzativo” e dal Direttore della U.O.C. Farmacia in qualità di coordinatore aziendale per la campagna vaccinale anticovid-19. 

7. AGGIORNAMENTO PROCEDURA
Il presente documento viene aggiornato a seguito di aggiornamenti normativi e/o modifiche organizzative interne alla ASL da parte del Coordinamento Medici Competenti. La commissione poi definitivamente approva le modifiche.

8. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
 

Unità operativa

 

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Attività

Coordinamento Medici Competenti

u.o.c.

Sviluppo Strategico e Organizzativo

u.o.c.

Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazione

RSPP

uoc

Gestione Personale Assistenza

Direzione

Strategica

Sensibilizzazione e informazione per operatori sanitari

R

 

C

C

C

R

Invio elenco operatori sanitari alla RL

I

 

R

   

C

Ricezione elenco operatori non vaccinati dalla RL

R

I

I

   

I

Invio di lettera con raccomandata A/R per conoscere lo stato vaccinale agli operatori - Allegato 1

R

 

C

   

I

Invio di lettera con raccomandata A/R a sottoporsi alla

somministrazione del vaccino

anti SARS-CoV-2 agli operatori non vaccinati - Allegato 2

R

 

C

   

I

richiesta alla Direzione Salute e

Integrazione Sociosanitaria/Area

Risorse Umane

delle informazioni relative al datore di lavoro e l’ordine professionale di appartenenza se non dipendente della ASL - Allegato 3

C

C

R

   

I

Trasmissione del personale che risulta non vaccinato per mancata adesione e per assoluta o temporanea impossibilità ad effettuare la vaccinazione

R

I

I

I

I

I

Commissione per definire la sospensione o riallocazione ad altre mansioni di personale non vaccinato per assoluta o temporanea impossibilità alla vaccinazione

C

C

C

C

C

R

Invio di lettera per la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2 come previsto dal DL 44/2021 Allegato 4 (atto di accertamento dell’inosservanza
dell’obbligo vaccinale

I

I

C

   

R

Riscontro di elenchi personale sanitario residente in provincia di Rieti proveniente da altre Regioni

 

R

 

   

I

R= Responsabile; C= Coinvolto/collabora; I= Informato

9. Allegati