T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 14 settembre 2021, n. 697 - Operatori sanitari e richiesta di annullamento dei provvedimenti sull'adempimento dell'obbligo vaccinale: insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti


 

 

N. 00264/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00697/2021 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
 

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 697 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D.G., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, ***;
 

contro

ATS Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati A.S. e P.T., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assl Nuoro,
Assl Lanusei
Assl Cagliari
Assl Sassari
Assl Olbia
Assl Oristano
Assl Carbonia
Assl Sanluri
 

e con l'intervento di


ad opponendum:
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati S.C. e S.P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. S.P., ***;
Anci Sardegna e Comune di Quartu Sant’Elena, rappresentati e difesi dall'avvocato C.A.M.C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

- quanto all'ASSL Nuoro: del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL, nonché del provvedimento avente ad oggetto “invito a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL;
- quanto all'ASSL Lanusei del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL;
- quanto all'ASSL Cagliari: del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL,;
- quanto all'ASSL Sassari: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.06.2021, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL;
- quanto all'ASSL Olbia: del provvedimento dagli estremi sconosciuti avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL, che ci si riserva di depositare in giudizio;
- quanto all'ASSL Oristano: del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL;
- quanto all'ASSL CARBONIA: del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL;
- quanto all'ASSL SANLURI: del provvedimento avente ad oggetto “obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita – infezione da SARS-CoV-2”, e di tutti gli altri provvedimenti di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale ASSL, che ci si riserva di depositare in giudizio, aventi ad oggetto adempimenti all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44,
nonché, per l'annullamento,

previa sospensione

di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso o eccettuato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATS Sardegna;
Visti gli atti di intervento ad opponendum spiegati dall’ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari, dall’ANCI e dal Comune di Quartu Sant’Elena;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
che all’odierna udienza camerale di trattazione della causa il difensore dei ricorrenti ha chiesto il rinvio al merito dell’istanza cautelare proposta al fine di consentire la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti sanzionatori nelle more adottati dall’amministrazione di rispettiva appartenenza nei confronti di gran parte dei suoi assistiti;
che a tale richiesta si sono opposte le parti resistenti, che hanno insistito per la pronuncia del Tribunale sulle eccezioni di rito proposte con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa o, quanto meno, sulla domanda cautelare iscritta a ruolo;
che l’art. 60 cpa, rubricato “Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare” recita testualmente (per quanto qui interessa):
“In sede di decisione della domanda cautelare (…) il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza informa semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti (…)”;
Ritenuto quindi che la richiesta di rinvio della trattazione della causa, effettuata dai ricorrenti in ragione della prospettata proposizione di motivi aggiunti, precluda l’accoglimento della richiesta avanzata dalle parti resistenti in sede di discussione in ordine alla definizione del ricorso con sentenza resa in fora semplificata;
Ritenuto che peraltro l’esigenza processuale prospettata dai ricorrenti relativamente ai provvedimenti adottati dall’amministrazione successivamente a quelli oggetto dell’impugnazione in esame non precluda la valutazione della sussistenza - per questi ultimi – dei presupposti di legge per la concessione della sospensione cautelare della loro efficacia;
Ritenuto che nei limiti di quanto sopra detto tali presupposti non ricorrano in ragione dei consistenti dubbi di ammissibilità dell’impugnazione proposta in punto di lesività dei provvedimenti impugnati (atteso il loro carattere endoprocedimentale) e per la violazione dei principi che presiedono al cumulo processuale - oggettivo e soggettivo - nel giudizio amministrativo (atteso che - a fronte di una generica ed indimostrata dichiarazione di appartenenza dei ricorrenti alle categorie professionali previste dall’art. 4 del DL n. 44/2021 - gli stessi non sono singolarmente qualificati rispetto alle distinte categorie professionali contemplate dalla norma (tra loro non omogenee sotto il profilo della tipologia di rapporto di lavoro e, quindi, della normativa applicabile all’esito dell’iter in questione);
Ritenuto pertanto che le eccezioni preliminari prospettate dalle amministrazioni resistenti appaiono nella valutazione propria della fase cautelare suscettibili di favorevole apprezzamento e che le stesse incidono sull’ammissibilità (anche) delle questioni di costituzionalità prospettate sotto il profilo della carenza di interesse al ricorso;
Ritenuti pertanto insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,
 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
 

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
 Dante D'Alessio

 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.