Cassazione Penale, Sez. 3, 15 settembre 2021, n. 34110 - Omessa verifica dell'idoneità della ditta appaltatrice da parte del committente. Applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 o mera fornitura di materiale. Prescrizione


 

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 15/07/2021
 

 

FattoDiritto
 



1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di L'Aquila condannava N.T. alla pena di euro 9.000 di ammenda, perché ritenuto responsabile, nella veste di legale rappresentate della T.A.S. Italia s.p.a., del reato di cui all'art. 157, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, durante l'attività ispettiva effettuata a seguito di infortunio sul lavoro, si accertava che la committenza non aveva verificato l'idoneità della ditta F. s.p.a. in merito alla capacità organizzativa, alla disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in quanto la ditta F. s.p.a. effettuava i lavori utilizzando anche un dipendente non proprio, ma della ditta I. soc. coop.

In L'Aquila, l'11 marzo 2015.

Il Tribunale, inoltre, mandava assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 55, comma 5, lett. d), in relazione all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto "atto di appello", affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce errata applicazione degli artt. 89 e 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008. Premette il ricorrente che la vicenda riguardava l'esecuzione di un contratto di fornitura, spedizione e trasporto di un forno speciale per la cottura di lavorati spaziali, prodotto dalla ditta A. s.p.a., presso il cui stabilimento era stato ritirato dalla ditta F. s.p.a., azienda di trasporto che aveva il compito di consegnarlo alla T.A.S. s.p.a., cui era legata da un contratto quadro di trasporto. Orbene, secondo il difensore, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'art. 90 d.lgs. n. 81 del 2008 sia applicabile nel caso in esame, e ciò in quanto non si sarebbe in presenza né di un cantiere temporaneo (o mobile), secondo la definizione di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) d.lgs. 81 del 2008, e nemmeno di un contratto relativo al settore impiantistico, posto che la ditta F. non era stata incaricata anche del montaggio del forno, e considerando che la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 1998 esclude gli impianti dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. n. 494 del 1996, il cui contenuto è stato recepito dal Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso in esame, pertanto, troverebbero applicazioni le disposizioni di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81 di 2008.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008. Evidenzia il difensore che la T.A.S. aveva regolarmente proceduto alla verifica dell'idoneità tecnico professionale con riferimento sia alla F. s.p.a., sia alla subappaltatrice I. Soc. Coop., con risulta dalla documentazione prodotta all'udienza del 9 dicembre 2019.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'assenza di motivazione in ordine all'omessa verifica dei requisiti tecnici professionali dell'azienda incaricata, non avendo il Tribunale spiegato perché, nonostante l'acquisizione dell'autodichiarazione attestante l'idoneità tecnico professione e del certificato CCIAAA, la T.A.S.I. sia incorsa nel difetto di diligenza nella scelta dell'impresa affidataria del trasporto.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l'erronea attribuzione all'imputato della qualifica di legale rappresentante di T.A.S. s.p.a., in quanto, sul punto, la motivazione è assente.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 157 d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto il Tribunale è incorso in errore nella determinazione della pena, ben superiore al massimo edittale.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dei benefici di legge.

3. In data 22 giugno 2021, il difensore dell'imputato ha depositato i seguenti documenti richiamati nel ricorso: contratto quadro di trasporto sottoscritto il 21 febbraio 2005; autodichiarazione attestante l'idoneità tecnico-professionale di F. s.p.a.; certificato CCIAAA F. s.p.a.; autodichiarazione attestante l'idoneità tecnico-professionale di I. Soc .Coop.; certificato CCIAAA I. Soc.Coop.

4. Il ricorso appare fondato con riferimento al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.

5. Invero, nella succinta motivazione il Tribunale non ha spiegato perché, nella vicenda in esame, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, che detta "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008, vale a dire "qualunque luogo il cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X".
Nella vicenda in esame, parrebbe di comprendere (cfr. p. 3 della sentenza) che l'attività svolta dalla F. s.p.a. fosse riconducibile alla mera fornitura di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini­ giorno, senza chiarire se alla F. s.p.a. fosse anche demandato il compito di montaggio del forno, circostanza non accertata e comunque contestata dal ricorrente.
5. In relazione a tale aspetto, si imporrebbe l'annullamento con rinvio per integrare la motivazione sul punto.
Si deve però rilevare che il reato si è prescritto l'11 marzo 2020; di conseguenza, trova applicazione il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.


 

P.Q.M.

 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15/07/2021.