Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
Area e comparto Istruzione e ricerca
Oggetto: Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. Modello.
Le misure per l'esercizio in sicurezza delle attività di questo anno scolastico 2021/22 sono ispirate "alla priorità" indicata nel decreto-legge 6 agosto 2011, n. 111: svolgere in presenza i servizi educativi e l'attività didattica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Rinviando ai contenuti del parere tecnico dello scrivente del 13 agosto u.s., prot. n. 1237, circa i contenuti del richiamato decreto-legge, con il proposito di continuare ad affiancare le istituzioni scolastiche negli adempimenti correlati all'attuazione della norma, ci si sofferma con la presente sulla sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19.
L'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - inserito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 - sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione" l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione a scuola della certificazione verde e, per i dirigenti scolastici, quello corrispondente di verifica.
Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ha poi esteso l'obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
A fronte dell'obbligo richiamato, il decreto-legge n. 111/2021 ha definito le conseguenze connesse al mancato rispetto dell'obbligo di possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico che, a seguito di ciò, non può permanere a scuola né svolgere le funzioni proprie del profilo professionale. Nello specifico, il comma 2, dell'articolo 9-ter, stabilisce che "il mancato rispetto delle disposizioni ... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".
Rammentato che la sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare e limitatamente alla gestione delle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, con la presente si corrisponde a richieste di supporto pervenute allegando un possibile modello di "Decreto di sospensione del rapporto di lavoro". Si aggiunge anche un eventuale fac-simile di "Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19".
Si evidenzia che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è "atto dovuto" per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente da inviarsi a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l'assenza ingiustificata.
I modelli allegati costituiscono proposte non prescrittive, largamente perfettibili dalle SS.LL., liberamente adottabili in ragione della specificità delle situazioni. Queste, peraltro, data l'alta risposta alla campagna vaccinale del personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, risultano numericamente contenute.
Con l'occasione si segnala che, a riscontro delle questioni poste dalle SS.LL. a margine della Conferenza di servizio del 31 agosto u.s., sul sito del Ministero dell'istruzione (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html) sono state pubblicate FAQ aggiornate al 10 settembre 2021.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari