Consiglio di Stato, Sez. 2, 09 agosto 2021, n. 5816 - Esposizione all’uranio impoverito




Pubblicato il 09/08/2021
N. 05816/2021REG.PROV.COLL.
N. 09415/2014 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 9415 del 2014, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D’Oro, n. 266,

per la riforma

della sentenza del -OMISSIS- bis), n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente la mancata concessione dei benefici previsti per le cd. vittime del dovere.




Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 



FattoDiritto

 



1. Con ricorso, integrato da due distinti atti di motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano, aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a) del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione dei benefici previsti dall’art. 1079 comma 1 d.P.R. n. 90/10, in relazione alla patologia: “Linfoma di Hodgkin” (varietà sclerosi nodulare in stadio clinico II A);

b) della nota -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di concessione dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 per le vittime del dovere (atto impugnato coi primi motivi aggiunti come quello a seguire);

c) del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso in data -OMISSIS- nel senso di confermare il parere negativo già reso in data 8 febbraio 2005;

d) della nota del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di riesame (atto impugnato coi secondi motivi aggiunti).

2. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto, essenzialmente, il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti non avendo l’Amministrazione considerato il nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio espletato, per avere questo determinato l’esposizione continua all’uranio impoverito.

3. Costituitisi il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il Tribunale amministrativo adìto -OMISSIS- bis) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha ritenuto “opportuno decidere immediatamente nel merito la causa in esame”;

- ha dichiarato il ricorso introduttivo della lite improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, “essendo l’atto di diniego originariamente gravato interamente sostituito dal nuovo atto di diniego” (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha accolto i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato, per quanto di ragione, gli atti impugnati;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:

- il provvedimento reiettivo impugnato risulta “affetto dal difetto di motivazione denunciato con i primi ed i secondi motivi aggiunti e si pone in stridente contrasto con la documentazione versata in atti”;

- “il parere espresso dal Comitato di Verifica […] si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla Comunità Scientifica e recepito dalle Istituzioni Politiche”;

- “il riconoscimento dell’indennità in questione non richiede quel grado di certezza di dimostrazione del nesso causale da essa preteso”;

- non si è tenuto conto della “presenza di particelle micrometriche nel tessuto bioptico d’origine esogena doveva essere ricondotta alla polverizzazione dell’uranio impoverito”.

5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato il 13 novembre 2014 e depositato il 21 novembre 2014, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-6), quanto di seguito sintetizzato:

- avrebbe errato il T.a.r. nell’accogliere i motivi aggiunti, non avendo considerato che l’odierno appellato non è stato mai comandato di servizio all’estero, per non avere mai partecipato alle cc.dd. missioni fuori area, e non vi è prova che, nell’espletamento dei servizi cui è stato adibito, sia presso i poligoni di tiro che successivamente, sarebbe stato esposto a particelle oncogene.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.

7. In data 27 luglio 2015, il signor -OMISSIS- si è costituito con memoria di controdeduzioni al fine di eccepire l’inammissibilità del gravame e comunque opporne l’infondatezza nonché di riproporre le censure di primo grado non esaminate dal T.a.r.

8. In data 27 maggio 2021, parte appellata ha depositato note d’udienza al fine di rimarcare quanto documentato circa gli ulteriori approfonditi esami ai quali si è sottoposto in corso di giudizio, come da documentazione prodotta in atti, ed evidenziare i nuovi sviluppi giurisprudenziali in senso conforme alla pronuncia impugnata.

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 22 giugno 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L’appello è infondato.

10.1 Le deduzioni del Ministero appellante afferiscono al profilo del possibile nesso causale tra le mansioni espletate dall’odierno appellato e la patologia oncologica da cui è affetto ripercorrendo i servizi cui il medesimo è stato preposto così come elencati nell’impugnata sentenza. Più esattamente, alla luce del quadro motivazionale che connota la sentenza impugnata, è dato rilevare che il giudice di prime cure ripercorre, innanzitutto, il progressivo approfondimento, in ambito istituzionale, della possibile correlazione causale tra il linfoma di Hodgkin, (da cui l’appellato è affetto) sfociato nelle relazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta approvate nelle sedute del 12 gennaio 2008 e del 9 gennaio 2013, e l’esposizione a sostanze contenenti uranio impoverito, sovente rinvenibili in ambienti militari e teatri di guerra.

In ordine a tale primo piano argomentativo non si registrano precise deduzioni di parte appellante, dovendosi ad ogni modo riportare il consolidato orientamento della Sezione in ordine ai possibili effetti oncogeni innescati dall’esposizione all’uranio impoverito, osservandosi quanto segue: “il tema della c.d. “sindrome dei balcani”, al contrario, per la quale molti militari, tornati da missioni nei territori dell’ex J., probabilmente a causa dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dell’uranio impoverito, utilizzato come punta dei proiettili anticarro, hanno poi sviluppato malattie croniche e terminali, è stato al centro del dibattito nazionale, tanto da confluire in iniziative legislative e determinare la costituzione di numerose Commissioni parlamentari d’inchiesta. 14. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha pertanto “accompagnato” questo percorso di approfondimento, fino ad arrivare, in singole fattispecie, a riconoscere come “la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici” (v. Cons. Stato, sez. I consultiva, parere n. 210 del 16 febbraio 2021; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661)” (cfr. sentenza 1° luglio 2021, n. 5013; v. anche sentenza 9 dicembre 2020, n. 7833).

Assodata la sussistenza, in astratto, della possibile relazione causale tra l’esposizione alle radiazioni ionizzanti da uranio impoverito e la patologia di cui soffre l’odierno appellato, si impone la disamina delle deduzioni sollevate dall’appellante coi quali avversa il capo della sentenza nel quale si riportano, in dettaglio, i servizi in occasione dei quali l’appellato è stato potenzialmente esposto a sostanze oncogenetiche. Tali servizi, di cui si rinviene l’esatta elencazione nello stesso gravame, sono: - il servizio di vedetta nei poligoni di tiro (durante i tre mesi di servizio presso il -OMISSIS-); - il periodo di addestramento presso -OMISSIS-; il periodo trascorso in una località non meglio precisata della Jugoslavia, in cui sarebbe stato addestrato nell’uso di esplosivo sospetto; il periodo - compreso tra il mese di giugno del 1999 ed il mese di luglio del 2000 - in cui avrebbe prestato servizio presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-; a ciò si aggiunge la sottoposizione “a numerose vaccinazioni”, con conseguente soppressione delle difese immunitarie.

Su tale passaggio motivazionale si concentrano le critiche di parte appellante, evidenziandosi che: - l’odierno appellato non è stato mai impegnato in missioni all’estero; i servizi espletati presso i poligoni di tiro (in particolare presso l’ -OMISSIS-) sono stati saltuari, di breve durata e senza esposizione ad uranio impoverito; per quanto riguarda il servizio espletato presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- il Ministero ha dedotto che le esercitazioni nell’uso di armi da fuoco presso tali poligoni avvengono nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza e che “non vi è prova che il veicolo in dotazione al signor -OMISSIS- provenisse da zone contaminate né che lo stesso avesse svolto, in modo continuativo, operazioni di manutenzione sull'intero parco veicoli del reggimento, alcuni dei quali provenissero da zone contaminate”.

Tali considerazioni non sono in grado di scalfire la rilevanza degli elementi fattuali evidenziati dal T.a.r. e suffragati dalle risultanze istruttorie acquisite, le quali hanno consentito di appurare che il periodo di addestramento presso -OMISSIS-“implicava la permanenza in buche e trincee realizzate mediante esplosioni nonchè operazioni di pulizia e smontaggio/rimontaggio di armi con benzene senza le necessarie attrezzature protettive” e che durante il servizio prestato presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- per 13 mesi, dal giugno 1999 al luglio 2000 l’appellato “ha partecipato ad attività di addestramento con armi e materiali esplosivi, ha effettuato stoccaggio di materiale bellico nella polveriera della -OMISSIS-che asserisce inquinato da uranio impoverito”. Nemmeno è stato adeguatamente contraddetto da parte appellante quanto rimarcato dal T.a.r. a proposito del fatto che l’appellato è stato preposto all’espletamento di compiti “di pulitura e bonifica di munizioni ed automezzi blindati e cingolati rientranti dalle operazioni militari nei Teatri Operativi all’estero ove era utilizzato l’uranio impoverito (Kosovo) ordinate dal Maresciallo -OMISSIS-nonchè delle operazioni di scarico di materiale bellico inscatolato in casse di metallo sigillate asseritamente recanti il simbolo di materiale radioattivo”. L’assolvimento di tali compiti trova riscontro nel rapporto informativo redatto dal Maggiore -OMISSIS-in data 18 dicembre 2012, ove appunto egli attestava che “anche se il Caporale -OMISSIS- non è stato mai inviato in teatri operativi/missioni all’estero, era comunque a contatto con mezzi e materiali che venivano da zone in cui sono stati conflitti”. Per quanto riguarda, infine, il periodo di servizio svolto in territorio estero parte appellante si limita a negare che controparte sia mai stato impegnato fuori dal territorio nazionale senza fornire documentazione in grado di contrastare le circostanziate affermazioni rese dall’interessato in sede istruttoria innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta circa la sottoposizione ad addestramenti nell’uso di esplosivo sospetto “che al detonare sprigionava polvere giallastra tipica del tritolo” avendo opposto in quella sede il segreto militare e comunque nulla documentando sul punto nel corso del giudizio di prime cure ovvero di questo stesso giudizio.

Per quanto infine attiene alle critiche sollevate dall’appellante in ordine alle risultanze della perizia della dottoressa -OMISSIS-, responsabile del Laboratorio -OMISSIS-dell’Università di -OMISSIS-e -OMISSIS-, che ha ricondotto la presenza nell’organismo del signor -OMISSIS- delle rilevate particelle non biocompatibili ad una possibile origine esogena attribuendo ad esse natura potenzialmente patogena - perizia valorizzata dal T.a.r. nelle sue argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso di prime cure - viene in evidenza che l’appellato, nel corso del presente giudizio d’appello, segnatamente in data 23 dicembre 2020, ha prodotto in atti documentazione ulteriore costituita da “Esame con spettrometria di massa condotta su prelievo ematico del -OMISSIS- del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute – Sezione Chimica dell’Università degli Studi di -OMISSIS-”.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non possono essere utilizzati documenti non prodotti nel giudizio di prime cure. Infatti il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità (Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4969). Ebbene, nel caso di specie ritiene il Collegio che si rinvengono gli speciali motivi previsti dall’art. 345 c.p.c. in grado di giustificare il superamento del citato divieto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703) in considerazione sia dell’oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione in epoca antecedente, trattandosi di indagini specialistiche svoltesi in data 28 giugno 2019 e quindi soltanto dopo la conclusione del giudizio di prime cure, sia per la particolare rilevanza della stessa ai fini della soluzione della controversia. Da tale referto del -OMISSIS-emerge, infatti, la presenza di uranio impoverito nelle sostanze ematiche dell’appellato nella misura di 0.17 μg/L (microgrammo per litro) a fronte del “limite di quantificazione” di 0,1, e pertanto in una misura ben superiore a quella consentita, così come il notevole superamento del limite di legge trova riscontro rispetto ad altri metalli o elementi chimici più o meno tossici quali il cromo, il rame, il rubidio e lo zinco. Da tale documentazione è vieppiù attestata la presenza nei tessuti dell’odierno appellato, affetto da linfoma di Hodgkin, di sostanze causalmente connesse con tale patologia e del tutto compatibili con la persistente esposizione a materiali tossici presenti negli ambienti ove è stato adibito al disbrigo dei compiti militari, così come sopra descritti.

Tanto si palesa sufficiente ai fini del rinvenimento del nesso causale, contestato dal Ministero appellante, tanto più ove si ponga mente alla peculiarità della domanda avanzata dall’appellato. Invero, come sottolineato di recente da questo Consiglio, “il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079 D.P.R. n. 90 del 2010 non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull’assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l’effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario. I presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi: nel primo caso l’integrazione di tutti gli elementi propri di un'ipotesi di responsabilità civile, tra cui pure la prova del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante; nel secondo caso la mera dimostrazione di aver affrontato - senza che ciò integri “colpa” dell'Amministrazione – “particolari condizioni ambientali od operative”, connotate da un carattere “straordinario” rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un'infermità. Inoltre, il risarcimento del danno compete a chiunque e dipende nel quantum dall'effettivo danno riportato, mentre la speciale elargizione spetta solo ai soggetti individuati dalla legge ed è quantificata a monte in misura predeterminata. Il fatto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia acclarata l’effettiva valenza patogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta, dunque, al diritto alla percezione dell'indennità, che comunque spetta allorché l'istante abbia contratto un'infermità verosimilmente a causa di “particolari condizioni ambientali ed operative”, di cui “l’esposizione e l'utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” costituiscono solo un possibile aspetto. La disposizione, in sostanza, non si incentra esclusivamente (né, a ben vedere, primariamente) sul profilo dell'esposizione ad uranio impoverito o ad altre nano particelle di metalli pesanti, ma intende concedere ad una platea ben delimitata di soggetti un beneficio monetario predeterminato in ragione della sottoposizione a gravose “condizioni ambientali ed operative" e della conseguente contrazione di infermità. Più in particolare, l'indennità spetta, scilicet in presenza della contrazione di una patologia: a) al personale militare e civile italiano impiegato in “missioni di qualunque natura”, sia in P. sia all’estero; b) al personale militare e civile italiano impiegato presso "i poligoni di tiro ed i siti in cui vengono stoccati munizionamenti”; c) al personale militare e civile italiano impiegato “nei teatri operativi all'estero” (evidentemente anche al di fuori di una specifica “missione” condotta dalla Forza Armata o dall'Amministrazione di appartenenza) ed al personale militare e civile italiano impiegato nelle aree di cui alle lettere a) e b): la disposizione, di non agevole inquadramento sistematico in tale ultimo passaggio, mira ragionevolmente ad estendere il beneficio a quanti, militari o civili, abbiano prestato attività presso i “poligoni di tiro ed i siti in cui vengono stoccati munizionamenti”, ovvero nelle aree ove vengono svolte “missioni di qualunque natura”, a prescindere dall’effettuazione ivi di più ampie e coordinate attività istituzionali da parte della Forza Armata o dell'Amministrazione di appartenenza (cfr., in proposito, Cons. Stato, Sez. II, parere 12 giugno 2014, n. 1944); d) ai “cittadini italiani” (qui la perimetrazione è effettuata, in distonia rispetto ai precedenti alinea, non in base alla connotazione giuridica del rapporto di impiego - rectius, genericamente di servizio - con lo Stato o, comunque, con Enti pubblici, bensì in base al possesso della cittadinanza) “operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all’estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b)”; e) ai “cittadini italiani residenti” (il riferimento è verosimilmente alla residenza anagrafica, richiedendosi con ogni ragionevolezza l'effettività della stessa) “nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b)”. In caso di decesso dell’interessato, del beneficio fruiscono “il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”. Per “particolari condizioni ambientali od operative”, l’art. 1078 del d.p.r. in commento intende le “condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Dal punto di vista oggettivo, dunque, la disposizione richiede - per quanto di interesse nella presente fattispecie - un quid pluris di disagio sofferto dal militare nel corso dell’espletamento del servizio: tale disagio consegue al carattere “straordinario” (concetto meno rigoroso di quello di “eccezionale”) della prestazione del servizio, da cui sia conseguita la sottoposizione dell'istante “a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Orbene, l’appartenenza alle Forze Armate, oltre a comportare di per sé condizioni di vita strutturalmente più gravose rispetto all’impiego civile (a mero titolo di esempio, sottoposizione a rigido vincolo gerarchico, continuo addestramento fisico, pronta reperibilità, frequenti trasferimenti, et similia), impone al militare di esporsi al pericolo: la "straordinarietà" richiesta dall'art. 1079 D.P.R. n. 90 del 2010 va, pertanto, parametrata su questa base per così dire “ordinaria” più elevata” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).

Ciò che rileva, conclusivamente, è che l’appellato è stato adibito, per un arco temporale significativo, all’espletamento di servizi, come sopra descritti, complessivamente “straordinari” e, come tali, oggettivamente idonei a porsi quale verosimile causa della successiva infermità e quindi tali da giustificare il riconoscimento all’interessato del beneficio invocato. Il giudizio di verosimiglianza, lungi da configurarsi in termini causalistici stricto jure, è suffragato dai referti medici, ivi compreso quello prodotto nel corso di questo giudizio di seconde cure, che attestano la presenza metalli pesanti, in forma di micro e nano particelle, ed elementi chimici in quantità a volte esorbitanti e quindi non altrimenti spiegabili se non attraverso l’esposizione a sostanze inquinanti presumibilmente presenti nell’ambiente di lavoro.

11. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

 

P.Q.M.
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9415/2014), lo respinge.

Condanna il Ministero appellante alla rifusione, in favore dell’appellato signor -OMISSIS-, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:



Ermanno de Francisco, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Francesco Frigida, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Ermanno de Francisco





IL SEGRETARIO