T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 agosto 2021, n. 4281 - DPCM 17 giugno 2021: nessun pregiudizio irreparabile per la parte ricorrente, respinta richiesta annullamento previa sospensione
 

N. 04281/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06606/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

ORDINANZA

AGC, MP, NP, VC, rappresentati e difesi dagli avvocati FS, LC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Codacons, - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, Associazione Articolo 32-97 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, rappresentati e difesi dagli avvocati GG, CR, VG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons RC in Roma, ***;
-***, ***, ***, ****, …, ***-, rappresentati e difesi dagli avvocati RZ, LM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

 

per l'annullamento
del D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l’atto di intervento in giudizio del CODACONS, della Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, e delle altre persone fisiche in epigrafe indicate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non evidenzia circostanze che consentano di stabilire se e quale pregiudizio irreparabile potrebbe subire parte ricorrente dal provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto che, almeno allo stato, non sussistono i requisiti per la concessione della tutela cautelare;
Ritenuto che può disporsi la compensazione delle spese di fase, in relazione alla complessità delle questioni trattate;
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

 

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

 
IL SEGRETARIO