Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 1° ottobre 2020
Validità: 15.10.2020*
Parti: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e RSU
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Fonte: cbmv.it


Accordo aziendale "Emergenza COVID-19" Gestione Fase 3

Il giorno 01 del mese di ottobre 2020 tra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, […] e la RSU aziendale […], per senso civico e spirito di collaborazione nel l'affrontare l'emergenza sanitaria che coinvolge l'intero paese, si sottoscrive il seguente accordo per l'attuazione delle misure previste nella Fase 3 per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Premesse
Visto l'Accordo Aziendale "Emergenza COVID-19" sottoscritto in data 10 marzo 2020 prot. 3796 e la relativa proroga del 02.04.2020 prot. 4701;
Visto l'Accordo Aziendale "Emergenza COVID-19" sottoscritto in data 25 maggio 2020 prot. 6844 e la relativa proroga del 31.07.2020 prot. 9840;
Preso atto della normativa che si è susseguita in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamata la nota trasmessa alla RSU con mail del 03.09.2020 con la quale, come anticipato nel corso dell'incontro del 22 luglio, il Presidente comunicava che il Consorzio stava lavorando all'attivazione della c.d. "Fase 3" nella quale sarebbe stata attuata la ripresa dell'attività lavorativa in presenza come modalità ordinaria;
Visto il "Protocollo aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Aggiornamento maggio 2020" e le procedure operative ad esso allegate, che restano confermate.
Vista in particolare la procedura operativa "PO Allegato 1 - Gestione ingressi, organizzazione turnazioni di lavoro, comportamenti da seguire all'interno dei locali consortili" nella versione aggiornata alla c.d. "Fase 3" allegata per praticità al presente accordo;
Ritenuto di mantenere l'utilizzo del Lavoro Agile, come strumento di prevenzione anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di limitare il necessario ricorso all'uso dei DPI (mascherine) oltre che per le residuali situazioni di diritto normativo e/o a particolari categorie di lavoratori come specificato nel presente accordo;
Ritenuto altresì di limitare il ricorso al Lavoro agile al periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri attualmente fissato al 15.10.2020;
Le parti concordano
Con l'avvio della Fase 3 l'attività lavorativa in presenza effettiva presso le sedi consortili rappresenterà la condizione ordinaria di lavoro seppur con alcune eccezioni e nel rispetto delle procedure operative richiamate in premessa.
Con decorrenza dal 05/10/2020 l'attività lavorativa sarà svolta secondo le modalità di seguito dettagliate mentre per i giorni del 1 e 2 ottobre saranno mantenute le modalità previste nel precedente accordo.

Personale operativo
La prestazione lavorativa continuerà come di consueto in presenza effettiva con il mantenimento delle attuali modalità di inizio e cessazione dell'attività fino a diverse indicazioni da parte dei responsabili.

Personale tecnico e Amministrativo
• Il personale cui è assegnata una postazione lavorativa collocata in stanza singola (vedi planimetrie allegate alla la procedura operativa "PO Allegato 1 - Gestione ingressi, organizzazione turnazioni di lavoro, comportamenti da seguire all'interno dei locali consortili") riprenderà l'ordinaria attività lavorativa in presenza effettiva per tutti i giorni lavorativi. L'orario di lavoro applicato sarà quello previsto dall'intesa aziendale siglata in data 10.02.2016 protocollo 1908, anche per quanto attiene la gestione della flessibilità. Per ciascun dipendente il profilo orario attuato sarà quello abitualmente applicato, con possibilità di richiedere l'applicazione del profilo alternativo previsto dalla citata intesa.
• Il personale cui è assegnata una postazione lavorativa collocata in stanze condivise con altri colleghi (vedi planimetrie allegate alla la procedura operativa "PO Allegato 1 - Gestione ingressi, organizzazione turnazioni di lavoro, comportamenti da seguire all’interno dei locali consortili") effettuerà una turnazione stabilita che consenta di evitare la compresenza garantendo comunque la prestazione lavorativa in presenza effettiva equamente ripartita fra i colleghi che condividono la stanza nel periodo temporale di riferimento (ovvero bisettimanale).
Anche in questo caso l'orario di lavoro applicato, per le giornate in presenza effettiva, sarà quello previsto dall'intesa aziendale siglata in data 10.02.2016 protocollo 1908, anche per quanto attiene la gestione della flessibilità. Per ciascun dipendente il profilo orario attuato sarà quello abitualmente applicato, con possibilità di richiedere l'applicazione del profilo alternativo previsto dalla citata intesa.
Resta inteso che, il Consorzio consente il mantenimento del lavoro agile in via cautelativa e non obbligatoria, il personale dipendente può comunque sempre accedere nei locali consortili ed anche occupare nelle stanze condivise nel rispetto delle indicazioni contenute nelle procedure operative senza necessità di preventiva comunicazione.

1. Lavoro agile
1.1. Richiamato quanto espresso in premessa, quale strumento di prevenzione anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà mantenuta l'attivazione del lavoro agile per il personale con postazioni lavorative assegnate in stanze condivise, le cui attività e/o mansioni possono essere validamente svolte a distanza e senza l'ausilio di specifici strumenti e/o attrezzature, che avevano già avanzato richiesta di attivazione del "lavoro agile" tramite la sottoscrizione del modello 1 richiesta di attivazione, essendo in possesso di idonea strumentazione informatica quali PC, Tablet, ecc. e di connessione dati come adsl, hot spot 4G, ferme
restando le condizioni già previste al punto 1 dell'accordo sottoscritto il 10.03.2020.
La turnazione dei colleghi fra attività in presenza e smart working avverrà, in accoglimento delle proposte avanzate dagli interessati, come dettagliato nel file presente nella cartella salvata in Area Scambio\Lavoro Agile\Fase_3.
L'attivazione del lavoro agile sarà altresì mantenuta, previa espressa richiesta dei diretti interessati e sempreché le attività e/o mansioni possono essere validamente svolte a distanza ed essendo in possesso di idonea strumentazione informatica quali PC, Tablet, ecc. e di connessione dati come adsl, hot spot 4G, ferme restando le condizioni già previste al punto 1 dell'accordo sottoscritto il 10.03.2020, per i lavoratori ai quali le norme vigenti riconoscono il diritto allo smart working, per i soggetti in situazione di fragilità sanitaria certificata dal medico competente, per gli appartenenti alle categorie protette ed alle donne in stato di gravidanza.
Per queste casistiche le specifiche modalità di svolgimento dell’attività fra lavoro agile e lavoro in presenza saranno valutate e definite caso per caso.
1.2. La dotazione informatica e la connettività da remoto necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi diversi dai locali aziendali loro assegnati, continuano ad essere assicurati dai dipendenti interessati. Laddove nascano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa "agile", il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente la problematica al responsabile, e qualora non fosse possibile trovare una soluzione da remoto, il dipendente ed il responsabile diretto concorderanno le modalità più consone al completamento della prestazione, ivi compreso l'eventuale rientro presso la sede aziendale (ed eventualmente l'interruzione del lavoro agile e la fruizione di ferie).
È facoltà del Direttore Generale revocare in ogni momento l'autorizzazione concessa allo svolgimento del "lavoro agile".
1.3. Per le giornate di svolgimento del lavoro agile resta confermata la necessità di inserimento sul portale ufficio web della causale LAV.REM.
Resta altresì confermato che l'attività in lavoro agile è svolta per micro-obiettivi che continueranno ad essere concordati con il proprio capo settore, nel caso del capo settore con il dirigente di area, attraverso la compilazione del modello 2. Ciascun capo settore e/o dirigente di area provvederà al costante monitoraggio del rispetto dei piani lavoro ed alla trasmissione al settore personale di apposita rendicontazione mensile degli stessi attraverso la compilazione di un modello 2 riepilogativo.
1.4. Nelle giornate di lavoro agile continua ad essere richiesto al dipendente di rendersi disponibile e raggiungibile tramite gli strumenti informatici a disposizione e/o il contatto telefonico nell'orario definito d'obbligo, ciascuno per il profilo abitualmente applicato, dall'Intesa aziendale siglata in data 10.02.2016 protocollo 1908 (orario d'obbligo profilo 1 giornata lunga 9,15 -13,00 e 14.30 - 17,00 - profilo 2 giornata lunga 9,15 13,00 e 14.30 - 16,15 - giornata corta entrambi i profili 9,15 - 13,00).
Durante il lavoro agile dovrà essere sempre effettuato il numero di ore di lavoro ordinario previsto per la singola giornata, riconoscendo l'applicazione del regime di flessibilità giornaliera ma non quella ultra giornaliera né tanto meno il lavoro straordinario. Resta ferma la fruizione delle pause previste sia dalla richiamata intesa che dalle normative.
Lo svolgimento dell'attività in modalità di "lavoro agile" non dà diritto all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa non ricorrendone i presupposti.
Per quanto attiene alle normative in materia di sicurezza, di privacy e riservatezza e per la gestione degli infortuni sui luoghi di lavoro si rimanda ai punti 4, 5 e 6 del citato accordo del 10.03.2020 prot. 3796.

2. Servizi esterni con utilizzo mezzi consortili e/o privati
In considerazione della ripresa dell'attività lavorativa in presenza effettiva quale modalità ordinaria il ricorso all'utilizzo di mezzi privati dovrà costituire una residuale eccezione.
Restano comunque confermate le procedure previste dal punto 3 dell'accordo del 25.05.2020 prot. 6844 e dal punto 2 dell'accordo del 31.07.2020 prot. 9840.

3. Ferie - Ex Festività - Permessi ordinari
Si ricorda che la fruizione di ferie, festività soppresse e permessi ordinari costituisce uno strumento utile per affrontare le criticità che possono verificarsi a causa dell'attuale situazione legata all'emergenza COVID-19. A titolo esemplificativa e non esaustivo, potranno essere utilizzati per far fronte a lievi indisposizioni, necessità di assistenza a figli minori, gestione organizzative legate agli orari scolastici dei propri figli ecc. ecc..
In deroga a quanto previsto dal CCNL, le parti concordano a valere dalla sottoscrizione del presente accordo e fino ad eventuale revoca condivisa, che gli istituti delle Ferie e Festività Soppresse potranno essere fruiti anche cumulativamente.

4. Clausola di salvaguardia "Emergenza Covid-19"
Al fine di far fronte alle criticità che potranno verificarsi per il perdurare dell'attuale situazione legata all'emergenza COVID - 19, le parti convengono sull'opportunità di verificare, per il personale che abbia già fatto ricorso all'utilizzo degli istituti ordinari e che abbia un residuo di ferie, festività soppresse e permessi contenuto entro i 5 giorni totali, la possibilità di attivare ulteriori strumenti a sostegno di particolari situazioni organizzative familiari che potranno verificarsi.
In particolare, nel caso ricorrano le condizioni di cui sopra, i dipendenti genitori di figli minori di 14 anni in frequenza scolastica potranno chiedere il ricorso alla modalità di lavoro agile.
Sempre per la fattispecie di cui sopra, nel caso di personale operativo, che per incompatibilità della mansione svolta, non può accedere alla modalità di lavoro agile, potranno essere accordati i permessi straordinari di cui all'art. 91 del CCNL della durata massima di 2 giorni utilizzabili anche ad ore (per un totale di 15 ore e 15 minuti) ed eventualmente valutata la possibilità di temporanee modifiche individuali dell'orario lavorativo al fine di andare incontro alle esigenze del lavoratore compatibilmente con la gestione/organizzazione dell'operatività del Consorzio.
Oltre a quanto sopra, in caso di particolari necessità non generalizzabili né attualmente prevedibili, purché debitamente documentate, il Consorzio si rende disponibile, a fronte di eventuali richieste avanzate dal singolo dipendente assistito dalla RSU, a valutare soluzioni attuabili compatibilmente con la necessità di garantire la normale attività dell'Ente.

Durata del presente accordo
Il presente accordo avrà validità per il periodo legato all'emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e prorogata con DL n. 83/2020 fino al 15.10.2020. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenga una ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato il presente accordo si intende tacitamente prorogato per un periodo analogo.
Le parti si incontreranno nuovamente per valutare l'eventuale revisione in qualunque momento del presente accordo in caso di intervento di disposizioni normative emanate a livello nazionale e/o regionale che abbiano impatto su quanto in esso contenuto e/o in caso di necessità sopravvenute attualmente non prevedibili.

Firenze lì 01.10.2020