Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 17 settembre 2021, n. 34596 - Infortunio mortale durante la movimentazione della bocca di lupo. Abdicazione dal dovere non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di aggiornare il DVR


 

 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 04/06/2021
 

 
Fatto




1.Il sig. G.A. ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/01/2020 della Corte di appello di Brescia che, pronunciando in sede rescissoria ed in parziale riforma della sentenza del 25/02/2013 del Tribunale di Brescia da lui impugnata, gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 40, cpv., 589 cod . pen. commesso il 13/ 07/ 1989.
1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art . 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 17, lett. a), in relazione all'art . 28, d.lgs. n. 81 del 2008, e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti.
Richiamata la vicenda processuale che ha condotto all'annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte di appello di Brescia, stigmatizza la decisione del giudice rescissorio di confermare la decisione cassata in violazione del principio di diritto pronunciato in sede rescindente. Sul presupposto fattuale che egli effettivamente non era stato messo a conoscenza della decisione autonomamente presa dal capocantiere di porre in opera bocche di lupo in cemento al posto di quelle in vetroresina inizialmente concordate e previste dal progettista e dalla committenza, lamenta che la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato (né indagato) se e quali misure fossero state previste ed adottate per assicurare che quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi venisse osservato ed in particolare sulla strutturazione delle procedure di acquisto dei materiali e di controllo della loro corrispondenza rispetto a quanto previsto nel DVR onde verificare quali misure fossero previste per evitare che quanto disposto in tale documento fosse vanificato in concreto, con conseguente necessità di indagare sulle disposizioni impartite al preposto per assicurare l'osservanza delle misure previste e sulle modalità definite per l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza sul medesimo preposto. Il giudice rescissorio elude la questione limitandosi ad osservare che il DVR non prevedeva alcunché nel caso di variazioni che, come quella sopra indicata, rendessero necessario l'aggiornamento del DVR stesso e che il POS non poneva a carico del preposto l'obbligo di informare il datore di lavoro di ogni modifica che rendesse necessario tale aggiornamento . Il punto è che la posa in opera di bocche di lupo in cemento al posto di quelle in vetroresina non costituisce una attività nuova e diversa tale da comportare una nuova valutazione del rischio. Si tratta, invece, di attività di dettaglio e di finitura non meritevole neppure di approfondimenti progettuali secondo quanto affermato dallo stesso CT del PM nella sua relazione tecnica (pagg. 7 e 16 ). La Corte di appello, inoltre, trascura completamente il dato letterale del contenuto del paragrafo del POS, dedicato alla ricognizione dei casi al verificarsi dei quali sarebbe stata necessaria una sua revisione, nel quale si fa riferimento a nuove e diverse opere «a seguito di varianti in corso d'opera»: la posa in opera di bocche di lupo in vetroresina al posto di quelle in cemento non costituisce una variante in corso d'opera. Il ragionamento della Corte di appello sconta questo errore originario che lo vizia nelle sue basi fattuali: il fatto non aveva generato l'obbligo informativo strumentale a quello di aggiornamento della valutazione del rischio. Con la nomina del CSE/direttore dei lavori e del preposto - entrambi presenti quotidianamente in cantiere (fatto quest'ultimo del tutto pretermesso dalla Corte di appello) - egli aveva previsto e posto in essere idonee misure per assicurarsi che le previsioni contenute nel DVR fossero osservate; la carenza di informazioni non è dipesa da lui ma dalla legittima mancata iniziativa informativa del CSE/direttore dei lavori giustificata dal fatto che la modifica costituiva attività di mero dettaglio insuscettibile di determinare una nuova valutazione del rischio.
 




Diritto



2.Il ricorso è infondato.


3. La vicenda oggetto di regiudicanda riguarda l'infortunio mortale occorso al lavoratore E.C. nel cantiere sito in via Verga a Pian Camuno il 13/07/2009, ove la «N. s.a.s. di G.A. & C.» stava eseguendo lavori edili. L'incidente si era verificato allorquando un manufatto in cemento prefabbricato denominato "bocca di lupo" aveva ceduto negli ancoraggi alla autogru che lo stava movimentando, cadendo in modo incontrollato e così investendo e schiacciando il E.C. che si trovava sul fondo dello scavo nel quale il manufatto doveva essere posizionato.
3.1. All'G.A., quale socio accomandatario della N. s.a.s., è stato contestato di non aver previsto nel POS i rischi connessi alla movimentazione delle bocche di lupo, di non aver somministrato delle procedure scritte per la loro movimentazione, di non aver formato il personale e di non aver dato direttive per l'imbracatura delle bocche di lupo nei punti di ancoraggio.
3.2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell'5/07/2014, aveva individuato un unico profilo di colpa, consistente nell'aver omesso di recarsi in cantiere per sei giorni, di assumere informazioni precise e dettagliate dal preposto e quindi di aver omesso di modificare il POS originariamente redatto, come richiesto dalla modifica della originaria previsione di utilizzare delle bocche di lupo in vetroresina.
3.3. In sede di ricorso per cassazione, l'G.A. aveva colto un vizio della motivazione perché era errato attribuirgli un'assenza di sei giorni quando tra il 7 luglio, data di trasporto in cantiere delle bocche di lupo, ed il 13 luglio 2009, data dell'infortunio, i giorni lavorativi erano stati solo tre; in secondo luogo non era vero che i lavori erano in una fase di criticità, dovendosi escludere che nei giorni immediatamente precedenti l'infortunio si fosse proceduto al getto delle fondamenta. Il CT del PM, inoltre, aveva affermato che la posa delle bocche di lupo costituiva attività di dettaglio non bisognevole di approfondimenti progettuali. Per altro aspetto, aveva aggiunto, la Corte territoriale non aveva considerato che era stato designato il CSE e che il preposto, N.A., non era stato lasciato solo ad occuparsi della problematica. Quindi G.A. era consapevole che nel cantiere vi era un preposto e che il Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione vi effettuava visite quotidiane. Poichè egli aveva disposto per l'uso delle bocche di lupo in vetroresina e non era mai stato informato del cambiamento, non poteva aggiornare il POS . Quindi non poteva prefigurarsi la verificazione dell'evento.
3.4. Con sentenza, Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato annullando con rinvio la sentenza impugnata.
3.5. Ha affermato la Corte: «3.2. Nel caso che occupa la Corte distrettuale ha fondato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di G.A. sul fatto che la sua mancata conoscenza della decisione di utilizzare bocche di lupo in cemento invece che in vetroresina fosse da ricondurre ad una violazione dell'obbligo del datore di lavoro di controllare fisicamente l'andamento dei lavori in cantiere: "era ... onere primario del datore di lavoro informarsi, sia attraverso il preposto (che, come detto era anche il figlio) sia con visite frequenti sul cantiere, su quali fossero le fasi di avanzamento dei lavori e le eventuali problematiche". Ma non indica, la corte territoriale, quale sia, a suo avviso, la fonte donde trae la doverosità dello specifico comportamento descritto. E' indubbio - prosegue la Corte - che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente (già ai tempi del commesso reato) , sul datore di lavoro gravi l'obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi che tali misure vengano osservate dai lavoratori. Ma nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro . I primi attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa [art. 2, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 81/2008]; i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art. 2, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 81/2008]. Pertanto, già nel tessuto normativo è previsto che il datore di lavoro vigili attraverso figure dell'organigramma aziendale che, perché investiti dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario (...) Pertanto, anche in relazione all'obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli (tanto che, qualora ne/l'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi " contra legem ", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche: Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018 - dep. 08/06/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960). Ma quanto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale (e viceversa). L'assunto può essere sintetizzato nel seguente principio di diritto: "l'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi". 3.3. Calando tali premesse nel caso che occupa - afferma la Corte - va rimarcato come un difetto di informazione circa l'andamento dei lavori non possa essere rimproverato al datore di lavoro per una sua assenza fisica dal cantiere o per non aver interloquito con il preposto, tanto più perché familiare; in realtà il dato rilevante è se e quali misure fossero state previste ed adottate per assicurare che quanto previsto nella valutazione dei rischi fosse osservato. Sotto tale profilo la corte territoriale avrebbe dovuto indagare, ove insuperata la circostanza della mancata conoscenza da parte del datore di lavoro della decisione di modificare il tipo di bocca di lupo da utilizzare, sulle ragioni 'strutturali' di tale carenza informativa, che equivale ad un fallimento della gestione del rischio delineata con il documento di valutazione a suo tempo redatto. Indagare su come erano strutturate le procedure di acquisto dei materiali e di controllo della corrispondenza di essi a quanto previsto nel documento di valutazione, onde verificare quali misure fossero previste per evitare che quanto disposto in quello fosse vanificato in concreto. Quindi indagare sulle direttive impartire al preposto per l'assicurazione dell'osservanza delle misure previste dal documento di valutazione e sulle modalità definite per l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza sul medesimo. Nulla di tutto ciò emerge dalla sentenza impugnata, che opera valutazioni a partire da un erroneo presupposto giuridico».
3.6. Nel confermare la condanna dell'imputato, la Corte di appello, in sede rescindente, ha così argomentato:
3.7. l'imputato non era solo il datore di lavoro ma anche il delegato alla sicurezza; l'impresa aveva quattro dipendenti, compreso il capocantiere;
3.8. originariamente le bocche di lupo erano previste in opera e non con materiale prefabbricato; solo successivamente era stato deciso di installare delle bocche di lupo in vetroresina e la questione era stata affrontata tra il direttore dei lavori/responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e l'imputato;
3.9. dopo tale decisione vi era stato un nuovo cambiamento e si era deciso di installare le bocche di lupo in calcestruzzo, decisione presa dal preposto, N.A. (figlio del ricorrente) che non ne aveva informato l'imputato né il direttore dei lavori;
3.10. le bocche di lupo erano state consegnate il 07/07/2013 e poste in opera il 13/07/2013; la decisione di ordinarle era stata certamente presa prima del giorno della consegna anche se non si ha notizia di quando l'ordine fosse stato effettuato;
3.11. deve pertanto ritenersi che egli nulla sapesse del cambio del materiale delle bocche di lupo;
3.12. tale cambio comportava, però, una diversa valutazione del rischio (di competenza del datore di lavoro) e la necessità di nuove istruzioni anche perché, originariamente, le bocche di lupo avrebbero dovuto essere realizzate sul posto dall'impresa stessa;
3.13. sul punto il POS non dice alcunché, non era prevista alcuna procedura; il piano si limitava a prescrivere che gli aggiornamenti sarebbero stati effettuati in occasione di circostanze che avrebbero modificato sostanzialmente il suo contenuto per l'eventuale introduzione di nuove e diverse lavorazioni a seguito di varianti in corso d'opera oppure per specifict1e esigenze operative e di organizzazione aziendale dell'impresa aggiudicataria dei lavori a seguito degli esiti della gara di appello; ma a tale necessità di aggiornamento non corrispondeva la previsione, da parte dei diversi soggetti, di informare il datore di lavoro delle "nuove e diverse lavorazioni";
3.14. il che si spiega con le ridotte dimensioni dell'impresa e con la qualità di prossimo congiunto del preposto (figlio del legale rappresentante); difficile ipotizzare che, in questo contesto, il datore di lavoro fosse all'oscuro delle modifiche intervenute; in ogni caso vi è un evidente difetto nelle istruzioni e nella prassi aziendale che consentiva di tenere il datore di lavoro all'oscuro di tali modifiche: il POS non imponeva al capocantiere di informare il datore di lavoro delle modifiche che necessitavano una rinnovata valutazione dei rischi;
3.15. ciò comportava che il capocantiere poteva assumere decisioni in autonomia senza informare il datore di lavoro che, per sua stessa ammissione, aveva lasciato il capocantiere stesso libero di adottare tali decisioni;
3.16. la circostanza che il ricorrente seguisse altri cantieri nei quali si facevano lavorazioni di meccanica conferma il suo sostanziale disinteresse per le lavorazioni in atto nel luogo dell'infortunio, fidandosi delle valutazioni del citato capocantiere;
3.17. in tal modo era stata scaricata la concreta gestione delle lavorazioni su un soggetto privo di competenze al riguardo senza prevedere i dovuti controlli quanto meno con la immediata informazione delle modifiche intervenute;
3.18. su tale prassi e assenza di procedure si fonda la responsabilità del ricorrente che aveva sostanzialmente abdicato ai suoi doveri rinunciando a controllare l'operato del capocantiere in scelte che comportavano una rinnovata valutazione del rischio;
3.19. quanto al nesso causale, la tempestiva informazione sull'utilizzo di bocche di lupo di notevole peso consegnate senza le istruzioni adeguate da parte della ditta fornitrice, avrebbe posto l'imputato nella condizione di compiere una nuova valutazione e, in particolare, l'elaborazione di istruzioni sulle modalità esecutive dei lavori e la necessità di interpellare la ditta fornitrice sulle modalità di movimentazione e posa in opera delle bocche di lupo, senza lasciare al capocantiere le decisioni al riguardo che si sono rivelate errate a causa dell'assenza di istruzioni.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio:
4.1. il ragionamento del giudice rescissorio è lineare: le limitate dimensioni dell'impresa (quattro persone in tutto, compreso l'imputato) e il rapporto di parentela stretta tra il legale rappresentante dell'impresa stessa (padre) ed il presposto/capo-cantiere (figlio) hanno consentito, insieme con il sostanziale disinteresse per le vicende di quello specifico cantiere, l'abdicazione dal dovere non delegabile, in quanto connaturato alla posizione di «datore di lavoro», di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (artt. 17, comma 1, lett. a, e 28, d.lgs. n. 81 del 2008), lasciando al preposto/capo-cantiere il compito di «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro» (art. 18, comma 1, lett. z, d.lgs. n. 81 del 2008);

4.2. in tal modo la Corte di appello si è uniformata alla questione di diritto posta dalla sentenza rescindente precisandone meglio il sostrato fattuale;
4.3. diversamente da quanto opina il ricorrente, infatti, la sentenza impugnata non ha posto a fondamento della responsabilità per colpa la violazione dell'obbligo dell'imputato di essere presente fisicamente nel cantiere; l'assenza dal cantiere (affermazione non contestata nella sua corrispondenza a vero) costituisce, nella 'ratio decidendi sintomo del disinteresse verso le sorti di quello specifico cantiere e la sostanziale indifferenza al flusso di informazioni che pure avrebbe dovuto far capo su di lui in quanto unico detentore del potere di decidere se e come autorizzare la variazione di fasi lavorative derivanti dalla modifica dell'oggetto del bene da porre in opera;
4.4. la dedotta irrilevanza della modifica del bene da porre in opera (bocche di lupo in cemento armato al posto di quelle in vetroresina) si basa su deduzioni fattuali non ammissibili in questa sede in assenza di una specifica allegazione al ricorso della prova travisata (nel caso di specie, la relazione del CT del PM che aveva qualificato mera attività di dettaglio la posa in opera delle bocche di lupo indipendentemente dalla loro tipologia);
4.5. secondo il ricorrente, in buona sostanza, cemento armato e vetroresina pari erano ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei connessi rischi, tanto da non meritare una rivisitazione del POS; tale affermazione è smentita dai fatti e dalla stessa causa dell'incidente mortale: il cedimento del calcestruzzo in corrispondenza dei punti di ancoraggio sul manufatto delle catene di imbraco;
4.6. la sentenza di primo grado spiega al riguardo che la posa in opera di bocche di lupo in cemento come quelle utilizzate nel caso di specie comportava una necessaria precisione di montaggio ed una serie di azioni e accorgimenti che di certo non potevano essere qualificate come mere attività di dettaglio, tanto più che i pezzi forniti non recavano segni né indicazione dei fori da utilizzare, né per il sollevamento, né per il fissaggio delle squadrette, e non erano accompagnati da schede o istruzioni o documenti con indicazioni o avvertenze in tal senso, sì che la decisione sulla specifica fase di lavoro era stata presa dal preposto/capo-cantiere in assoluta autonomia, «in un contesto in cui mancavano procedure aziendali o anche semplici azioni di formazione e istruzione, al fine di non demandare solo al preposto scelte tecniche come quella inducente il sinistro mortale» (sentenza di primo grado, pag. 7); si trattava di una scelta che non poteva essere lasciata all'improvvisazione e che si è rivelata fatale proprio a causa del tipo di materiale con cui le bocche di lupo erano state pre-fabbricate (cemento al posto della vetroresina) e per la inadeguatezza di quello specifico tipo di bocca di lupo ai cantieri edili (pag. 8);
4.7. da questo punto di vista, le opinioni del CT del PM non possono essere dedotte a sostegno della insussistenza dell'obbligo di aggiornamento del POS e ciò sia perché si tratta, come detto di deduzioni fattuali (inammissibili in questa sede), sia perché si tratta, appunto, di mere opinioni peraltro nemmeno accolte (ma anzi disattese, sul punto) dai giudici di merito (il Tribunale, peraltro, aveva escluso che tale "dettaglio" non comportasse una nuova valutazione del rischio);
4.8. affermare che con la nomina del CSE-direttore dei lavori e del preposto­ capo cantiere il datore di lavoro «ha sicuramente previsto e posto in essere idonee misure per assicurarsi che le previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi fossero osservate» equivale: i) per un primo profilo, a non tenere conto che la ridottissima dimensione dell'impresa non giustifica il totale disinteresse per l'andamento dei lavori; ii) per un secondo, collegato profilo a dare per scontato quel che scontato non é: che l'obbligo del datore di lavoro si esaurisce nella mera predisposizione del DVR/POS senza necessità di adottare accorgimenti finalizzati alla sua effettiva implementazione e, soprattutto, a garantire il flusso delle informazioni necessarie al suo aggiornamento;
4.9. lasciare che siano altri, quand'anche in base alla loro esperienza (affidamento rivelatosi peraltro fallace), a decidere se la modifica del piano di lavoro costituisca o meno un dettaglio che non comporta la necessità di aggiornare il POS, equivale ad ammettere proprio il profilo di colpa posto a fondamento della condanna del ricorrente;
4.10. del resto, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerava il ricorrente dalle proprie specifiche responsabilità visto che, come afferma il primo Giudice, al CSE non competeva il compito di vigilare sull'applicazione da parte della ditta esecutrice dei lavori delle norme di sicurezza; la diversa deduzione del ricorrente si basa, ancora una volta, su allegazioni fattuali non consentite in questa sede;
4.11. di qui l'infondatezza del ricorso.


 

P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 04/06/2021.