Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 23 settembre 2021, n. 35218 - Omessa adozione dei dispositivi di protezione individuali per i motociclisti della polizia locale: condannato il comandante in qualità di datore di lavoro


 

 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/07/2021

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza in data 17 dicembre 2020 il Tribunale di Savona ha condannato E.M., comandante della Polizia locale, alle pene di legge per il reato di cui all’art. 18, comma 1, Lett. d), e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione agli art. 74, 75, 77, comma 1, lett. a), 79, comma 1 e allegato VIII dello stesso decreto, per l'omessa adozione dei dispositivi di protezione individuali dei motociclisti della polizia locale di Finale Ligure, commesso ivi almeno fino al 23 ottobre 2018.
2. Il ricorrente presenta otto motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di norma processuale per incompetenza funzionale del Giudice che ha deciso la causa. Precisa che la citazione a giudizio, a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna, non riportava il capo d'imputazione e quindi era nulla. Il Giudice monocratico, invece di trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari, aveva celebrato il processo e deciso la causa.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Ricorda che, secondo l'art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro effettua, con l'ausilio di professionisti specializzati, l'analisi e la valutazione dei rischi e adegua le scelte in merito all'adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI); che, secondo l'Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria, bisogna distinguere tra il servizio specialistico e il servizio ordinario in moto; che il vestiario, gli accessori e ogni altro equipaggiamento non sono dispositivi di protezione individuale; che i conducenti di moto pesanti sono tenuti ad indossare il casco integrale, mentre quelli di moto leggere il casco aperto. Contesta specificamente la qualificazione del vestiario come DPI, perché tali sono quelli progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute e sicurezza nonché i componenti intercambiabili dei dispositivi predetti, essenziali per la loro funzione protettiva. Aggiunge che, secondo il Documento di valutazione dei rischi, il rischio per il motociclista, chiamato ad effettuare i servizi di controllo estivi, era basso, in considerazione delle tratte da coprire, massimo di cinque chilometri, e della ridotta velocità nel centro abitato, da 30 a 50 km/h, e che, viceversa l'uso della "combinazione da motociclista" era controindicato per problemi termici ed ergonomici. Sostiene di aver rispettato l'art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008, che l'art. 7 dell'Ordinamento della Polizia locale aveva escluso che il vestiario e gli accessori potessero essere considerati DPI, che la certificazione di resistenza richiesta per le protezioni non era idonea a configurare un capo di abbigliamento come DPI.
Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché l'art. 74, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008 stabiliva che non costituivano DPI le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione. Precisa che il servizio specialistico è quello relativo alle scorte, ai pattugliamenti a largo raggio e collegamento, con percorrenza di tratti a scorrimento veloce e rilevanti chilometraggi, durante tutto l'arco dell'anno. Ribadisce che il servizio estivo motomontato era da qualificarsi come ordinario e che l'applicazione dell'equipaggiamento previsto per le moto di grossa cilindrata a quelle non di grossa cilindrata era controproducente. Sostiene che il criterio di scelta discretivo, sulla base del DVR (documento di valutazione dei rischi), non era costituito dal mezzo impiegato, bensì dal servizio espletato, sicché quale che fosse il veicolo usato, non era prescritto alcun equipaggiamento aggiuntivo rispetto al casco.
Con il quinto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, posto che si era affidato al DVR, il cui contenuto non era stato contestato dal Giudice.
Con il sesto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sussistendone tutti i presupposti, specificamente descritti.
Con il settimo contesta la motivazione nella parte in cui il Giudice aveva affermato che non si era adeguato alle prescrizioni dell'ASL, atteso il travisamento del significato del documento.
Con l'ottavo lamenta la violazione di legge perché la riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato aveva comportato la diminuzione della pena di 1/3 anziché della metà, trattandosi di contravvenzione.
Presenta una memoria in replica delle considerazioni del Procuratore generale e ribadisce le sue ragioni.

 

Diritto




3. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo attiene ad un profilo processuale su cui vi è solida motivazione del Giudice, il quale ha osservato che, ritenuta fondata l'eccezione in merito alla nullità della notifica del decreto di citazione per assenza del capo d'imputazione, aveva rimesso in termini l'imputato, che, presente in udienza, ha chiesto di definire il giudizio con rito abbreviato condizionato all'audizione di due testi - l' ing. M.DP., redattore del DVR, e il comandante della Polizia municipale di Savona, G.A., che aveva partecipato alla stesura delle norme dell'Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria -, nonché all'acquisizione di documentazione.
Deve ritenersi pertanto che sia stato raggiunto lo scopo e che non sia stato violato il diritto di difesa dell'imputato.
La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. Si veda Cass., Sez. 3, n. 45229 del 14/06/2016, Caruso, Rv. 267920 - 01, secondo cui la notifica del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, senza l'allegazione di quest'ultimo, contenente il capo di imputazione, non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata enunciazione del fatto, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, in relazione al comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non configurandosi, in tale ipotesi, una lesione del diritto di difesa dell'imputato, che già conosce le contestazioni a suo carico.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità e possono essere trattati congiuntamente.
E' pacifico che l'imputato, comandante della polizia municipale del Comune di Finale Ligure e quindi datore di lavoro ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, non ha fornito i DPI ai dipendenti impegnati nel servizio di motociclisti nel periodo estivo per i controlli nel Comune.
Sul punto, la difesa dell'imputato segue due linee direttrici: da una parte, esclude che "il completo da motociclista" sia un DPI, perché le uniformi non sono DPI nella normativa nazionale né in quella regionale e perché comunque opera una deroga per le Forze di polizia, dall'altra, esclude l'obbligo di fornire i DPI ai motociclisti sulla base del DVR.
Con riferimento al primo profilo, vanno richiamati gli art. 74, 75 e 77 d.lgs. n. 81 del 2008 e gli art. 4 e 7 dell'Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria.
Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, il completo che deve indossare il motociclista in servizio alla polizia è un DPI perché deve presentare le caratteristiche necessarie a garantire la protezione contro i rischi minaccianti la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Ed invero, l'art. 74 d.lgs. n. 81 del 2008 definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, mentre non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (lett. a) e le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico (lett. c). Pertanto, l'equipaggiamento specifico previsto per i lavoratori a bordo di motocicli, al fine di tutelarne la sicurezza e la salute, è da considerarsi DPI. La "deroga" è prevista, nel caso delle forze dell'ordine, solo per le uniformi e per gli strumenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (da intendersi quindi le tute imbottite o dotate di giubbotti antiproiettili e gli accessori per fronteggiare disordini di piazza o per effettuare operazioni specifiche). L'art. 76 stabilisce i requisiti dei DPI, fissando, innanzi tutto, la conformità alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/425 e prevedendo, in secondo luogo, i seguenti ulteriori requisiti: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore; b) essei e adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. La norma prosegue stabilendo che, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. I primi due commi dell'art. 77 prevedono che il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI effettui l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individui le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi predetti, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuti, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato per scegliere quelli più opportuni; aggiorni le scelte, secondo la necessità; inoltre individui le condizioni d'uso di un DPI, secondo l'entità del rischio, la frequenza dell'esposizione, le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, le prestazioni.
A tali fini il datore di lavoro si basa sul DVR predisposto da apposito professionista.
Nello specifico, il DVR, al punto VIII.e contempla la possibilità di mantenere "ragionevolmente" il rischio "sotto controllo", se si osserva il Codice della strada, considerato che i motociclisti devono eseguire piccoli spostamenti nel tratto urbano a velocità contenuta. Il redattore del Documento ha aggiunto di aver portato in conto le norme dell'Ordinamento della Polizia locale e ha concluso che, a prescindere dal mezzo, "la combinazione da motociclista" avrebbe reso alquanto problematica la prestazione lavorativa per l'esigenza di lunghe permanenze sul posto, a fronte di brevi o brevissimi spostamenti e/o per il discomfort termico nel periodo estivo.
Il DVR appare in contrasto con le prescrizioni dell'Ordinamento della polizia locale della Regione Liguria che prevede all'art. 4, comma 2, lett, a) l'uso dell'uniforme di servizio motociclisti invernale ed estiva, che comprende il completo per motociclisti e pattuglie automontate, per la conduzione di veicoli di grossa cilindrata, con esclusione di scooter e ciclomotori, e all'art. 7, comma 4, l'uso del casco integrale, anche con la mentoniera apribile, per la conduzione dei motocicli pesanti, e del casco aperto per i motocicli leggeri.
Questo contrasto è emerso nella decisione, laddove il Giudice ha osservato che l'Ordinamento della Polizia locale prevedeva espressamente l'uso del "completo per motociclista", anche nel periodo estivo, per le moto di grossa cilindrata, così circoscrivendo la responsabilità dell'imputato solo a queste ipotesi.
Il Giudice ha in particolare osservato che l'Ordinamento della Polizia locale aveva specificamente individuato le attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore motociclista allo scopo di proteggerlo contro il rischio di caduta (insito nell'uso di un veicolo a due ruote), individuando dei complementi destinati allo scopo, come le protezioni rigide di cui doveva essere dotato il completo sia estivo che invernale, nel rispetto della normativa europea.
Essendo prevalente l'indicazione contenuta nella normativa regionale, ha interpretato il DVR nel senso che la previsione dell'esenzione dall'uso del completo del motociclista valeva solo per gli scooter e le moto di cilindrata inferiore.
La lettura degli atti è plausibile, anche alla luce delle dichiarazioni dell'autore del documento, secondo cui, all'epoca dei fatti, non esisteva un giubbotto classificabile come dispositivo di protezione individuale, ma solo protezioni singole del tipo gomitiere, certificate da norme tecniche, e che le norme tecniche riguardavano all'epoca i motociclisti professionisti.
Il Giudice ha motivatamente disatteso la tesi difensiva secondo cui la normativa tecnica non si applicasse ai poliziotti della Polizia municipale, perché ha sostenuto che i motociclisti professionisti (o professionali) sono tutti coloro che usano la moto per lavoro.
Pertanto, se l'Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria, che riproduce le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza nel settore della polizia locale, prescrive i DPI per gli utilizzatori delle moto di grossa cilindrata, l'Amministrazione è tenuta a fornirli.
Il ragionamento del Giudice è immune da censure in termini di violazione delle norme o di illogicità della decisione. Da questo punto di vista, non è trascurabile l'argomento a contrariis, pure speso nella motivazione, secondo cui, se il completo da motociclista avesse generato dei rischi, non sarebbe stato contemplato come obbligatorio per le moto di grossa cilindrata nell'Ordinamento di polizia locale. A ciò si aggiunge che la normativa regionale non opera alcun distinguo in funzione dell'uso del veicolo, ma opera un distinguo solo in funzione del tipo di veicolo.
Ciò nondimeno, seppure si valorizzasse il tenore letterale del DVR, secondo cui non vi sarebbe differenza, ai fini che qui interessano, tra la cilindrata delle moto, considerato il tipo di uso, il datore di lavoro non andrebbe esente da responsabilità, perché tenuto comunque ad applicare la legge che prescrive l'uso dei DPI, quanto meno per le moto di grossa cilindrata, nonché a garantire l'effettiva idoneità delle prescrizioni a prevenire i rischi e a tutelare la salute dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01).
In definitiva, corretta è la decisione sull'accertamento di responsabilità dell'imputato per l'uso delle moto di grossa cilindrata.
Va disatteso, infatti, anche il quinto motivo relativo all'assenza dell'elemento psicologico, considerata la conoscenza della normativa e la sua consapevole disapplicazione per le moto di grossa cilindrata, come correttamente precisato dal Giudice.
Il ricorrente non ha allegato di aver chiesto l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
Tuttavia, secondo un orientamento, sarebbe possibile il proscioglimento anche in sede di legittimità, senza restituzione degli atti al giudice di merito, allorché l'allegazione sia completa e i relativi presupposti siano rilevabili immediatamente senza ulteriori accertamenti fattuali (tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-02).
Già il Giudice di primo grado ha ritenuto di irrogare una sanzione superiore al minimo edittale attesa la permanenza della condotta, considerata "anche" la parte successiva al verbale dell'ASL, di cui si dirà di qui a poco. Il fatto è contestato senza una data d'inizio, ma come permanente fino al 23 ottobre 2018. Il Giudice ha dato atto in sentenza degli esiti dell'esame dell'imputato che ha sostenuto di essere dirigente della Polizia locale del Comune dal 2009 e di aver effettuato una scelta, con riguardo alle dotazioni dei lavoratori, improntata alla "continuità", il che fa intendere che i motociclisti non sono stati mai dotati di DPI. E' certo che il verbale dell'ASL contenente le prescrizioni e la notizia di reato risale al 7 marzo 2018 e che il 23 ottobre 2018 gli operanti hanno verificato che il contravventore non aveva seguito le prescrizioni impartite, manifestando l'intenzione di opporsi al provvedimento, sebbene al contempo avesse sospeso il servizio con le moto di grossa cilindrata da parte del personale non dotato di idonei DPI.
In definitiva, nonostante le considerazioni del Giudice in ordine alla modesta attività effettuata utilizzando veicoli di grossa cilindrata e al grado non elevato della colpa, non emergono con immediata evidenza elementi che consentano di ritenere la particolare tenuità del fatto, attesa la durata della condotta illecita nel periodo anteriore alla verifica dell'ASL. Secondo la giurisprudenza basta anche l'esclusione di un solo criterio di quelli elencati dall'art. 131-bis cod. pen., per giustificare il diniego della causa di proscioglimento (Cass., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01)
Quindi anche il sesto motivo di ricorso è infondato.
Sono fondati invece il settimo e l'ottavo motivo. E' vero infatti che l'imputato non ha seguito le prescrizioni impartite dall'ASL, ma la stessa nella comunicazione del 23 ottobre 2018 ha verificato che era stato sospeso il servizio delle moto di grossa cilindrata. In sostanza si può ritenere realizzato l'obiettivo, il che può giustificare la rideterminazione della pena a partire dal minimo edittale, dal momento che il Giudice ha motivato il discostamento per la protratta (dopo il verbale dell'ASL) inosservanza delle prescrizioni. Infine, la riduzione prevista per il rito abbreviato è della metà e non di un terzo rispetto alla pena prevista per la contravvenzione.
Ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., è possibile pertanto ricalcolare la pena in euro 500,00 di ammenda, così determinata: pena base euro 1.500,00, pari al minimo edittale, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche ad euro 1.000,00 e ridotta ulteriormente della metà per la scelta del rito.
Essendo l'imputato dipendente della Pubblica amministrazione, s'impone la comunicazione del dispositivo al Comune di Finale Ligure, ai sensi dell'art. 154- ter disp. att. cod. proc. pen.
 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in euro 500 d'ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 13 luglio 2021