T.A.R. Emilia Romagna, 28 settembre 2021, n. 444 - Modena violazione del "patto di responsabilità reciproca": esclusione dalla scuola dell'infanzia e dall'asilo nido per i figli di due genitori non rispettosi del DPCM 2 marzo 2021

N. 00444/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00679/2021 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
 

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2021, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale per i minori -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-e residente in Modena e -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-e residente in Modena, rappresentati e difesi dall'avvocato AF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Comune di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SM e CG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

nei confronti

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

1. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.05.2021 clas. 07.01., fasc. 2020/35 del Comune di Modena, Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, Ufficio Segreteria Settore Servizi Educativi di dimissione dalla scuola d'infanzia “-OMISSIS-” del minore -OMISSIS-,
2. del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24.05.2021 clas. 07.01., fasc. 2020/35 del Comune di Modena, Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, Ufficio Segreteria Settore Servizi Educativi di dimissione dal nido d'infanzia “-OMISSIS-” del minore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- i ricorrenti in qualità di esercenti la potestà genitoriale hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati con cui il Comune di Modena ha escluso i due figli minori rispettivamente dalla scuola d’infanzia “-OMISSIS-” e dall’asilo nido “-OMISSIS-” pur assicurando la disponibilità ad una collocazione alternativa;
- i suindicati provvedimenti risultano motivati dalla violazione del “patto di responsabilità reciproca” (parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020) specificatamente sottoscritto dai ricorrenti (unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche) che impegna questi ultimi, per quel che qui rileva, “... ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”;
- secondo i verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio, i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 “pro tempore” vigente;
- le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale richiamano la normativa nazionale di rango primario finalizzata al contrasto della pandemia ed in particolare il già citato DPCM, attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge n. 74/2020;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa quanto al “fumus boni iuris” la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale - a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica - appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;
Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”, la prevalenza dell’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione;
Considerata la sussistenza di giusti motivi, in relazione alle novità delle questioni esaminate, per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
 

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozzi

 

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.