Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 2 agosto 2021
Validità: 01.06.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Livorno

Sommario:

 

Modifiche ed integrazioni
1.
2.
3. [classificazione dei lavoratori]
4. [trattenuta dell'Ente Bilaterale Fimili

 

5. Trattamento Economico
6.
7.
8.


Accordo 2 agosto 2021

Il 2 agosto 2021, tra: la Confagricoltura di Livorno, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Livorno, la Confederazione Italiana Agricoltori di Livorno e la Flai - Cgil di Livorno, la Fai - Cisl di Livorno, la Uila - Uil di Livorno, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Livorno, di seguito le parti salienti dell’accordo. Le parti rimandano la stesura definitiva entro il 30.9.2021.

Modifiche ed integrazioni
1. Il presente accordo decorre dall’1.6.2020 e scade il 31.12.2023.


2. Le parti confermano la volontà di continuare a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire l'insorgenza di malattie professionali, gli infortuni e per migliorare il benessere lavorativo e personale dei lavoratori. Per questo motivo le parti si impegnano a istituire la figura del RLST che verrà formata con il contributo dell'Ente Bilaterale Fimili.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale svolgerà le sue funzione nelle imprese agricole che ne faranno richiesta all'ente bilaterale Fimili. Per le funzioni attribuite al RLST l'azienda si impegna a versare un contributo di euro 100,00 per l'annualità 2021 e 150,00 euro per l'annualità 2022.
L'importo vene confermato per la vigenza del presente contratto di lavoro provinciale. L'importo dovrà essere versato entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'annualità 2021 il contributo dovrà essere versato entro il 30.9.2021.

6. Art. 37 punto 6 viene aggiunta la parola “affini”.


7. Art. 37 punto 7 viene aggiunta la parola “comprensivo di spostamento”.

8. Ogni altro accordo sottoscritto tra le parti resta valido fino al 31.12.2023