Regione Campania
Ordinanza 30 settembre 2021, n. 25
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “7. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività' di loro competenza e senza incisione delle attività' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitor ano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del menzionato decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento") e l’art.7 (“Zona bianca");
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché le successive Ordinanze del Ministro della Salute 6 maggio 2021, 14 maggio 2021,30 maggio 2021, 18 giugno 2021, 2 luglio 2021 e 29 luglio2021, la cui efficacia è stata prorogata fino al 25 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca" le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
VISTE
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 21 del 31 luglio 2021, avente efficacia fino al 31 agosto 2021, recante “Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento delle disposizioni dell’ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 22 del 31 agosto 2021, avente efficacia fino al 30 settembre 2021, recante: “Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 202P\
VISTO 1’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 a mente del quale “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza."
VISTO il Report n. 71 della Cabina di regia nazionale - Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 13/09/2021-19/09/2021 (aggiornati al 22/09/2021) che attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità pari a 0.84 (CI: 073-1.08) [medio 14gg];
RILEVATO
-che il citato Report evidenzia che: “È in diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021) vs 54 per 100.000 abitanti (06/09/2021-12/09/2021), dati flusso ISS. Nel periodo 1-14 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 - 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Resta stabile l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 14/9/2021 vs Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021). La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5, 7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021). (omissis) La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti resta stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). Resta stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46%o vs 46%>) e la percentuale di casi è stato diagnosticato attraverso attività di screening (21% vs 21%). La variante delta è dominante in Italia dal mese di luglio. Questa variante è dominante nell’intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti. È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.
-che l’Unità di Crisi regionale, all’esito dell’attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi sul territorio italiano, negli Stati esteri e nella regione Campania, nonché della relativa evoluzione degli scenari di contesto formulati mediante analisi con modelli exponential smoothing model, ha espresso avviso che “l’attuale situazione epidemiologica denota l’efficacia delle misure di contenimento del contagio sin qui adottate e, in armonia con l’avanzamento della campagna vaccinale, giustifica l’allentamento di alcune misure restrittive attualmente in vigore e la necessaria conferma di altre. Nel rispetto degli indirizzi espressi con il report n. 71, e nell’ottica della prossima entrata in vigore di provvedimenti statali finalizzati alla ripresa della prestazione lavorativa in presenza generalizzata, si ritiene necessario confermare le misure disposte con l’ordinanza regionale n. 19/2021 così come confermate e successivamente prorogate con le ordinanze regionali nn.21 e 22 del 2021, limitatamente al divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali ed all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti nonché in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.
RAVVISATO che al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, in vista peraltro della generalizzata ripresa delle attività in presenza presso gli uffici pubblici nonché della maggiore mobilità connessa ai più ampi margini di fruizione delle attività economiche e sociali, si rende necessario confermare, fino al 31/10/2021, le misure di prevenzione sanitarie nei termini proposti dall’Unità di Crisi Regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell ’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”',
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data dell’1 ottobre 2021 e fino al 31 ottobre 2021:
1. sono prorogate le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 22 del 31 agosto 2021- pubblicata sul BURC in pari data - di seguito indicate:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
1.2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;
1.3. In conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021- così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 - l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità'. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL.e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.