Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

 

N. 557/RS/01/113/5809

 Roma, 12 luglio 2013


OGGETTO: Tavolo di confronto ex art. 25 A.N.Q..
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZTA DI STATO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)
ALLA SEGRETERIA GENERALE
CONSAP-ADP

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Nella fase di mediazione di un contenzioso promosso da un’organizzazione sindacale del personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 28 della legge n.300/1970, in materia di permessi attribuiti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Giudice del Lavoro, nel richiamare l'art. 23 dell’A.N.Q., ha invitato le parti ad attivare il Tavolo ex art. 25 dell’A.N.Q., assegnando, a tal fine, il termine di 30 giorni decorrenti dal 2 luglio u.s..
Nel ravvisare l’opportunità di aderire al citato invito, che consente di affrontare la problematica nella sede più idonea ad assicurare il confronto con tutte le OO.SS. interessate, si comunica che il 18 luglio p.v., alle ore 10.30, presso la stanza n.63 sita al III° piano del Compendio Viminale, si terrà il citato Tavolo di confronto.
Nel trasmettere la scheda relativa alla predetta problematica, si ricorda che, ai sensi del citato art. 25 A.N.Q., la delegazione di ciascuna di codeste OO.SS. è composta da un massimo di due rappresentanti.
 

IL DIRETTOLE DELL’UFFICIO
(Castrese De Rosa)

 

TEMATICHE ALL ’ORDINE DEL GIORNO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PERMANENTE AI SENSI DELL’ART. 25 DELL ’A.N.Q.
(seduta del 18 luglio 2013)

 

ARTICOLO 23 ANQ “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”


Problematica:
Permessi attribuiti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La Segreteria provinciale del SAP di Bologna ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Lavoratori nei confronti del Ministero dell’Interno e del Compartimento della Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna ‘'per la cessazione di comportamenti antisindacali del datore di lavoro in relazione alla mancata concessione di permessi per il tempo necessario allo svolgimento dei poteri ed alle funzioni attribuiti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”
In sostanza, è stato contestato l’orientamento sinora adottato in materia, richiamato dall’art. 23 dell’A.N.Q ed dalla relativa circolare esplicativa dell’8 marzo 2010, in base al quale per lo svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza, ciascuna delle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, regolarmente costituite nella Province, può attingere al previsto monte ore di permessi, pari a 76 ore annue. Tale monte ore, in quanto riferito alle singole Segreterie, è da considerarsi quale ammontare complessivo valevole per tutti gli uffici della provincia.
In proposito, l’O.S. ricorrente, con riferimento all’art. 24 dell’A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000, ritiene che “il monte ore non può che essere riferito alle singole realtà organizzative peraltro facenti anche capo a distinti datori di lavoro
Nel corso del contenzioso, è stato evidenziato come la materia in oggetto sia rimessa alla contrattazione collettiva nazionale con le OO.SS. e che il Tavolo previsto dall’art. 25 dell’A.N.Q. possa essere la sede “naturale” dove risolvere la specifica controversia.
Conseguentemente, nell’udienza del 2 luglio u.s., il Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, nel richiamare l’art. 23 dell’A.N.Q., ha invitato le parti ad attivare il Tavolo ex art. 25 dell’A.N.Q., assegnando, a tal fine, il termine di 30 giorni decorrenti dal 2 luglio u.s. e rinviando all’udienza fissata per il giorno 6 agosto p.v..
Nel ravvisare l’opportunità di aderire al citato invito, che consente di affrontare la controversia nella sede più idonea ad assicurare il necessario confronto con le OO.SS. interessate, in conformità all’art. 25 dell’A.N.Q., l’Ufficio per le Relazioni Sindacali ha quindi convocato il Tavolo.
In merito, si forniscono i seguenti elementi di valutazione:
> Il citato art. 24 dell’A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000, cui fa riferimento il ricorso, non è applicabile in assenza del presupposto costituito dall’esistenza di rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori;
> la normativa vigente prevede che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva” (art. 47, comma 5, decreto legislativo n.81/2008);
> in conformità a tale previsione, per il personale della Polizia di Stato la contrattazione collettiva, nell’ambito dell’Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009, all’art. 23 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ha stabilito che: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.
> con la circolare esplicativa del predetto Accordo, è stato chiarito che “nelle more della definizione della disciplina attuativa dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”.
> tale disciplina transitoria è tuttora vigente, in quanto non è stata data ancora attuazione dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008;
> pertanto, allo stato, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuano ad essere svolte non da rappresentanti eletti dai lavoratori, ma dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, con l’attribuzione di permessi retribuiti pari a 76 ore annue a ciascuna di esse;
> come noto, tali permessi sono destinati all’espletamento di alcune delle attribuzioni poste a carico del rappresentante per la sicurezza (art. 50 decreto legislativo n. 81/2008); per le restanti attribuzioni, il rappresentante non fruisce di permessi in quanto le relative attività vengono considerate dalla norma “tempo di lavoro”.