INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE


RACCOMANDAZIONE SSC N. 8-2020
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2
 

Sono giunte a questa struttura richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da COVID-19 richiedendo, peraltro, l’individuazione di ulteriori attività lavorative a integrazione dell’elenco esemplificativo, ma non esaustivo, riportato nella circolare Inail del 3 aprile 2020, n. 13.
Sotto il profilo medico-legale, l’accertamento della possibile fonte di contagio costituisce il primo momento dell’istruttoria medico-legale e richiede diversi passaggi valutativi, volti a qualificare il lavoratore come appartenente alla categoria a elevato rischio. Tale procedura presuppone lo stesso rigore metodologico applicato alle altre tipologie di eventi infortunistici o tecnopatici.
Più in particolare, la presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
1. qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche¹, casistica)
2. corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico²; informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull’adozione delle misure di contenimento)
3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
4. prova contraria.
In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa. Essa richiede, a sua volta, l’analisi di ulteriori elementi, quali:
- lavoro svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato)
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].
La dimostrazione condotta per i lavoratori esposti a elevato rischio di contagio, per i quali si applica il principio della presunzione semplice, a meno di prova contraria, conduce alla positiva verifica medico-legale. L’appartenenza del lavoratore alla categorie a elevato rischio professionale determina, quindi, il riconoscimento medico-legale del nesso causale. Vi possono, viceversa, essere situazioni in cui, pur appartenendo alla categoria a elevato rischio professionale, nel caso concreto, l’istruttoria medico-legale, secondo i principi sopra richiamati, non consente di soddisfare il nesso causale (si pensi, a esempio, all’operatore sanitario che non ha lavorato in presenza ovvero alla prova di un contagio intrafamiliare che, per tempi e modalità di insorgenza dell’infezione, rappresenta il reale momento infettante).
La presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall’istruttoria medico-legale, basata sui criteri elencati con i numeri da 1 a 4.
Sotto il profilo medico-legale, la presunzione semplice, quindi, facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo.
L’istruttoria medico-legale condotta secondo i criteri sopra elencati, innanzitutto, permette di individuare il gradiente di esposizione professionale, facendo emergere l’elevata rischiosità di contagio e, quindi, l’applicazione anche per tutte le altre categorie non previste nell’elenco dei principi ampiamente richiamati. Il mancato inserimento nell’elenco delle categorie lavorative a elevato rischio non preclude, né pregiudica in alcun modo l’ammissione del caso a tutela, anche quando ci si trovi in una condizione di solo rischio generico aggravato.
In definitiva, dunque, «gli infortuni da agenti biologici (il coronavirus è uno di questi) restano saldamente ancorati alla tutela infortunistica Inail. Le norme, la medicina legale e la giurisprudenza hanno contribuito a consolidare tale inquadramento asseverando, con costanza e sistematicità:
- la natura infortunistica delle infezioni e - nello specifico - della tutela assicurativo- sociale pubblica
- il rapporto tra l’infezione e l’attività lavorativa, sulla base di conoscenze scientifiche, dati statistico-casistici, caratteristiche dell’ambiente lavorativo, mansioni e compiti espletati in concreto, esclusione di altre cause. Tali principi, di estrema complessità applicativa, guidano saldamente anche i riconoscimenti degli infortuni da virus SARS- CoV-2»³.
 

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi

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¹ Inail (a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020.
² Si ricorda che l’anamnesi “medico-legale” non rappresenta un atto di mero e supino recepimento delle informazioni ricevute dall’assicurato ma deve essere “dinamica”, ovvero critica, attraverso domande mirate, puntualmente riscontrata attraverso l’esame della documentazione e dei dati circostanziali disponibili. Tra i requisiti tipici dell’anamnesi, difatti, risultano anche l’attendibilità e la fedeltà ai fatti oggetto di valutazione, che si realizzano attraverso l’anamnesi guidata da specifici quesiti posti dal medico Inail.

³ ROSSI P., Le infezioni come infortunio sul lavoro: ricostruzione storica del percorso normativo e dottrinario della tutela assicurativa, Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, n. 2-3, 2019.