Cassazione Civile, Sez. 6, 07 ottobre 2021, n. 27253 - Infortunio durante le operazioni di posizionamento di lastre. Principio di autonomia tra giudizio penale e quello civile


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 07/10/2021
 

Rilevato che


1. Con sentenza n. 213 depositata il 17.7.2019 la Corte di appello di Brescia, in conformità alla pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di regresso proposta dall'INAIL con riferimento alle somme erogate al dipendente A.M. a seguito di infortunio sul lavoro del 14.10.2004, condannando S.B. e la società C. s.c.a.r.l., in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 1.222.177,14, oltre accessori.
2. La Corte territoriale ha rilevato che il S.B. - ritenuto colpevole, nonché condannato al risarcimento dei danni in favore dell'INAIL (costituito parte civile nel processo penale), in sede di appello per il reato di cui all'art. 590 c.p. in quanto, quale assistente di cantiere preposto ai lavori edili della ditta appaltatrice C. s.c.a.r.l. di Firenze, aveva omesso di informare il dipendente A.M. sulle misure precauzionali da tenere nel corso dell'operazione di posizionamento di lastre (che avevano colpito al volto il dipendente) - era stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27586 del 2013), la quale aveva peraltro respinto il ricorso (del S.B.) agli effetti civili, confermando le statuizioni di condanna della Corte di appello e condannandolo a rimborsare all'INAIL, parte civile costituita, le spese del giudizio; riteneva, dunque, che la responsabilità civile del S.B. nei confronti dell'INAIL era stata ormai accertata con sentenza passata in giudicato, e, aggiungeva, in ogni caso, che il ruolo di sovrintendente e coordinatore del cantiere rivestito dal S.B. imponeva di informare il lavoratore A.M. delle regole da rispettare per svolgere in sicurezza le relative mansioni di operaio; infine, per quel che interessa, la Corte territoriale rilevava che ricorreva una responsabilità solidale tra S.B. e la C. s.c.a.r.l., essendo, il primo, responsabile direttamente per l'infortunio accaduto al A.M. e, la seconda, responsabile indirettamente, ex art. 2049 cod.civ., per il fatto illecito commesso dal preposto.
3. Avverso tale decisione S.B. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, e l'INAIL resiste con controricorso. La società C. S.c.a.r.l. (nelle persone giuridiche di Co.e.stra s.r.l. in liquidazione e Associazione cooperativa Muratori & Affini Ravenna-soc. coop.a. quali successori della società C. estinta) è rimasta intimata.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.
 

Considerato che


1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 578, 651 e 654 c.p.p., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3. avendo, la Corte territoriale, trascurato che non vi è nessuna sentenza passata in giudicato atteso che, all'esito del procedimento penale in relazione alla responsabilità ex art. 590 c.p. del S.B., la Corte di Cassazione penale (con sentenza n. 27586 del 2013) ha annullato senza rinvio la condanna del medesimo per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente, il giudice civile non era vincolato alla sentenza penale.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2087 cod.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3. avendo, la Corte territoriale, trascurato che il S.B. non era il datore di lavoro del lavoratore infortunato né un soggetto delegato dotato di particolare posizione di garanzia, bensì un mero dipendente con qualifica di impiegato di VII livello, ed in cantiere svolgeva il ruolo di assistente.
3. Con il terzo motivo di ricorso s1 deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod.civ. , in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3. avendo, la Corte territoriale, ove ha condannato in solido il S.B. con la C. s.c.a.r.l., trascurato la domanda riconvenzionale proposta dal S.B. nei confronti della C. (quale società consortile costituita tra le imprese Co.E.Stra s.p.a. e ACMAR soc.coop. a r.1., componenti dell'ATI affidataria dell'appalto ANAS s.p.a. per la realizzazione del tratto autostradale), dovendo essere - il S.B., mero dipendente della Co.E.Stra s.p.a. - manlevato e tenuto indenne dalle pretese risarcitorie in ragione del ntenuto rapporto di occasionalità necessaria intercorso con la C. s.c.a.r.l.., la quale ultima - quale datore di lavoro del lavoratore infortunato - doveva in esclusiva rispondere integralmente per i danni arrecati da fatto illecito.
4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione e concernente il profilo di responsabilità civile del S.B. per l'infortunio occorso al dipendente della Cherarsco s.c.a.r.l. A.M., sono manifestamente infondati.
4.1. Le disposizioni di cui agli artt. 651, 651-bis, 652, 653 e 654 c.p.p. prevedono rispettivamente l'efficacia, nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, della sentenza penale irrevocabile di condanna e della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; l'efficacia, nello stesso giudizio civile o amministrativo, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima; l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare ed in giudizi civili o amministrativi in cui si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento dei fatti materiali oggetto del procedimento penale.
Si tratta di disposizioni che costituiscono eccezioni al pnnc1p10 dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 1768 del 2011), cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del 2017 hanno chiarito che nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione - dovendosi escludere l'applicazione analogica delle predette disposizioni, atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescnz10ne importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato - il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
4.2. Deve, peraltro, richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 15557 del 2002, Cass. n. 2083 del 2013, Cass. n. 5660 del 2018, Cass. n. 11467 del 2020).
4.3. Aderente alle pronunce da ultimo citate è il caso che ne occupa, ove il giudice civile è stato chiamato a pronunciarsi, a seguito della pronuncia di estinzione del reato, sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dal fatto reato.
Invero, nel caso di specie, nel giudizio penale concluso con una pronuncia estintiva del reato per prescrizione, si è formato il giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale. Ciò in quanto, come riportato in narrativa, questa Corte, con la sentenza n. 27586 del 2013, nell'annullare senza rinvio la pronuncia della Corte di merito di condanna del S.B., per essere il reato estinto per prescrizione, ha "rigettato il ricorso del S.B. agli effetti civili, confermando le relative statuizioni di condanna contenute nella sentenza di appello, e condannando il S.B. a rimborsare all'INAIL, parte civile costituita, le spese del giudizio di Cassazione".
La Corte di merito si è, dunque, attenuta agli enunciati principi di diritto, richiamando, dapprima, il generale principio di autonomia tra il giudizio penale e quello civile ma ponendo, poi, specifico rilievo alle distinte statuizioni civili di condanna adottate nel giudizio penale di appello - e non annullate, ma anzi espressamente fatte salve dalla pronuncia della Cassazione - alla stregua della considerazione che le stesse si riferivano alle conseguenze risarcitorie del fatto reato nei confronti della parte civile.
Correttamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che la colpa specifica del S.B. quale preposto della società C., accertata in sede penale, seppur concorrente con la responsabilità indiretta della società, ex art. 2049 cod.civ., non esime lo stesso S.B. dalla responsabilità diretta per l'infortunio, atteso che l'obbligazione risarcitoria, derivando da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, è solidale (cfr. Cass. n. 11039 del 2006, Cass. n. 8372 del 2014, Cass. n. 24935 del 2015).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 0egge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti dell'INAIL, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 4 maggio 2021.