Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 8 ottobre 2021, n. 32
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO
• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021;
• il decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che con il decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 sono state introdotte alcune modifiche alle misure vigenti per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività culturali e ricreative;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
ORDINA
che dall’11 ottobre 2021 si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) il punto 13) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è così sostituito:
“in osservanza delle misure di sicurezza vigenti, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione è quella in presenza.”
2) il punto 22) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è così sostituito:
“gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
Viene assicurato il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, ove non incompatibili con quelle contenute nel presente punto.
In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli eventi sportivi.
Laddove le prove di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;”
3) il punto 24) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 è così sostituito:
“le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, salvo quella relativa al distanziamento interpersonale di cui al capo I., numero 1.
Le attività centri giovanili, di centri e agenzie di formazione permanente si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;”
4) le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite e si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
È altresì obbligatoria all’accesso alle strutture l’identificazione finalizzata al tracciamento.
La capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19