Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 8 ottobre 2021, n. 82
Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e a spettacoli

VISTO il punto 3) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20 agosto 2021 che , in materia di partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e a spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all’aperto, ha confermato quanto previsto dai punti 1) e 2) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021, così come modificati dal punto 1), lett. a), dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021;
VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Governo nella serata del 7 ottobre 2021 secondo il quale, nella seduta di pari data, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;
PRESO ATTO che tale comunicato stampa precisa che, a far data dall’11 ottobre 2021, il predetto decreto legge, in zona bianca, ha previsto che per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
PRESO ATTO altresì che lo stesso comunicato stampa precisa che, a far data dall’11 ottobre 2021, il predetto decreto legge, in zona bianca, ha previsto per la presenza di pubblico a eventi e competizioni sportive che la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso;
PRESO ATTO del parere del Dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, acquisito al prot. n. 731888 del 8 ottobre 2021, secondo cui “ ... sulla richiesta di aumentare fino all'85% la capienza già nei prossimi due giorni, anticipando di fatto quanto già deciso dal Governo a livello nazionale dall'11 ottobre, sono a confermarvi che la situazione sanitaria attuale provinciale lo consente. I dati settimanali e la previsione a medio termine dell'RT e dell'incidenza dei positivi sulla popolazione permettono di anticipare questa disposizione sul territorio provinciale con apposita Ordinanza Presidenziale”;
CONSIDERATO, alla luce di un ragionevole contemperamento tra i vari interessi coinvolti quale la tutela della salute, l’espletamento dell’attività artistica, di spettacolo e degli eventi/competizioni sportive e dell’iniziativa economica, di consentire sul territorio provinciale, in zona bianca e già a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al 10 ottobre 2021 compreso: - l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), con la capienza consentita pari al 75 per cento della capienza massima autorizzata;
- l’accesso del pubblico agli eventi e competizioni sportive con la capienza consentita pari al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e pari al 60 per cento di quella massima autorizzata al chiuso.
CONSIDERATO che, a partire dall’11 ottobre 2021, si applicheranno in toto sul territorio provinciale le disposizioni contenute nel decreto legge di cui sopra, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2021 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in tema di disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e facendo venire meno le eventuali e diverse disposizioni provinciali adottate con precedenti ordinanze emergenziali di contrasto al covid-19;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e a spettacoli

1) a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al 10 ottobre 2021 compreso, sul territorio provinciale, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) e la capienza consentita è pari al 75 per cento della capienza massima autorizzata, restando altresì salva l’applicazione dei protocolli/linee guida anti Covid di settore ;
2) a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza, sul territorio provinciale, l'accesso del pubblico agli eventi e competizioni sportivi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) e la capienza consentita è pari al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e pari al 60 per cento di quella massima autorizzata al chiuso, restando altresì salva l’applicazione dei protocolli/linee guida anti Covid di settore;
3) a partire dall’11 ottobre 2021, sul territorio provinciale, si applicherà in toto quanto previsto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2021 (e successive eventuali modifiche e integrazioni) e di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in tema di disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e facendo venire meno le eventuali e diverse disposizioni provinciali adottate con precedenti ordinanze emergenziali di contrasto al Covid-19;
4) resta inteso che, a partire dall’adozione della presente ordinanza, viene meno l’efficacia del punto 3) del dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 20 agosto 2021;
 

Disposizioni finali

5) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente stessa, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti