Categoria: FAQ Ministeriali
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FAQ - CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

 

TEMATICA

DOMANDA

RISPOSTA

1.

Personale extra-scolastico

Il controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del dirigente scolastico, di cui all’art.1, comma 6, del D.L. 111/2021, è da estendersi anche al personale extra-scolastico negli ambienti scolastici, quali ad esempio operatori socio-sanitari per l’assistenza alla persona con disabilità, addetti alla refezione scolastica e alle pulizie, educatori forniti dall’ente locale, facilitatori della comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, esperti esterni, genitori, eccetera?

Tutti i soggetti indicati nel quesito sono tenuti al possesso e all’esibizione della certificazione verde quando accedono ai locali scolastici, compresi i genitori, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Al comma 3 si precisa che “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Tali disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (D.L. 122/2021, art. 1, comma 1).
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il possesso e l’esibizione della certificazione verde. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (D.L. 122/2021, art. 1, comma 4).

2.

Procedura e modalità di controllo della certificazione verde COVID-19

Come sono ad oggi regolate le modalità di controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all’art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?

Ad oggi le modalità di verifica del possesso ed esibizione della certificazione verde sono due:
- Per il personale scolastico valgono le indicazioni fornite dalla Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9 settembre 2021: nell’ambito del sistema informativo dell’Istruzione (SIDI) una specifica funzionalità permette ai Dirigenti scolastici di accertare immediatamente la validità della certificazione verde. La procedura di verifica è descritta nel D.P.C.M. del 10 settembre 2021, allegato G.
- Per i soggetti esterni che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative la verifica è effettuata tramite l’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”.
In entrambi i casi il Dirigente scolastico può, mediante formale delega, conferire il potere di verifica ad altro personale appositamente individuato (Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5 e Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III). Anche il Dirigente scolastico è tenuto al possesso della certificazione verde; la verifica è a cura dell’USR di riferimento

3.

Controllo della certificazione verde COVID-19

E’ possibile redigere un elenco nominativo del personale sottoposto a controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID- 19, di cui all’art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?

Sulla base del Regolamento UE 2016/679, art. 14, dell’intervento del Garante della Privacy del 1 settembre 2021 “Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52” e tenuto conto della Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. I, si ritiene che la verbalizzazione dell’avvenuto controllo con atto interno dell’istituto, relativamente al personale che ha/non ha esibito la certificazione verde, debba contenere dati aggregati e non un elenco nominativo.
Va inoltre fornita una specifica informativa relativa al trattamento dei dati, come da Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III e Allegato n. 3.

4.

Sanzione amministrativa - procedura

Qual è la procedura da seguire e il criterio per determinare la misura della sanzione amministrativa prevista da 400 a 1000 euro?
Si chiede altresì se tale sanzione amministrativa sia riferita a singola giornata o per tutto il periodo di sospensione.

Il D.L. 111/2021 all’art. 1, comma 6, prevede che la violazione delle disposizioni relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Il Dossier della Camera dei Deputati relativo al D.L. 111/2021 - A.C. 3264, precisa: “Part. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000) [...]. Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando, sempre per quanto qui più interessa, che:
- è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione;
- la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore”.
La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “ organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ” (D.L. 19/2020), come da Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5.
Il comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che:
- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;
- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.
Il Dirigente scolastico redige il Verbale di violazione dell’art. 9-ter, comma 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, nel quale invita il trasgressore a provvedere al più presto al rispetto dell’obbligo e lo trasmette all’Autorità competente.
La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 7 precisa: “Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminatoli a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Si intende pertanto che la sanzione amministrativa pecuniaria sia riferita a tutto il periodo di sospensione e comminata a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata.
L’assenza ingiustificata va rilevata fin dal primo giorno.

5.

Assenza ingiustificata

L’assenza ingiustificata va rilevata fin dal primo giorno in cui si verifica il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde?

La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1237 del 13/08/2021, al punto n. 7, chiarisce che: “Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

6.

Sostituzione personale ATA sospeso

Nel caso di sospensione del personale ATA non in possesso di certificazione verde, è possibile la sua sostituzione, atteso il permanere dei divieti nei casi previsti dalla Legge 190/2014?

Il D.L. 111 non introduce deroghe rispetto alla normativa vigente relativa alle supplenze del personale ATA.
La Nota MI 25089 del 6 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021/2022 - ha richiamato la normativa vigente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente: “i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza [...].
Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.

7.

Lavoro agile personale amministrativo

Gli assistenti amministrativi e tecnici non in possesso della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione possono essere collocati in lavoro agile?

Non può essere disposto il lavoro agile per gli assistenti amministrativi e tecnici sulla base della sola motivazione del non possesso della certificazione verde.

8.

Decreto 111 - Obbligo di “possesso” e dovere di “esibizione” della certificazione verde

Il dirigente scolastico deve procedere quotidianamente al controllo relativo al possesso della certificazione verde COVID- 19, anche nei riguardi del personale non tenuto alla prestazione lavorativa perché in particolare posizione di stato (malattia, giorno libero, aspettativa, eccetera)?

La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. I, prevede che “Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente - mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC - la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale”.
L’obbligo del possesso e il dovere di esibizione sono da intendersi come obblighi congiunti e quindi il dirigente scolastico procede al controllo verificando l’esibizione della certificazione verde del personale in servizio, nel momento in cui accede ai locali scolastici.
Il DPCM del 10.09.2021, allegato G, chiarisce ulteriormente la procedura di verifica della certificazione verde mediante le funzionalità SIDI, precisando che “Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del Green pass”.

9.

Certificato di esenzione

Il certificato di esenzione deve essere rilasciato unicamente dai medici vaccinatori, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021, o può essere rilasciato anche da medici specialisti in regime di libera professione?

La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 prevede che “La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS- COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:
usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto [...],
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale [...]. Le certificazioni dovranno contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID- 19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore”.
Medici specialisti in regime di libera professione non afferenti alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale non hanno titolo per rilasciare la certificazione.

10.

Tamponi personale esentato

Nel caso di coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale con relativa certificazione medica, il dirigente scolastico deve disporre in via unilaterale l’esecuzione del tampone diagnostico? Oppure dovrà limitarsi a predisporre le condizioni (in particolare le convenzioni con le ASL) “per consentire”, come indicato al punto d) di pagina 6 del Protocollo di Intesa prot. n. 21 del 14 agosto 2021, l’effettuazione gratuita dei tamponi a tale personale?

La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 900 del 18/08/2021, di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22, prevede che “Al fine di realizzare le migliori condizioni per l’erogazione del servizio nell’a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche”.
La Nota precisa che “parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”)”.
L’effettuazione dei tamponi da parte delle istituzioni scolastiche non è obbligatoria e si configura come una “possibilità” per le scuole, nell’ambito delle risorse ad esse destinate.
I tamponi si possono effettuare mediante convenzione con l’ASL di riferimento, non su iniziativa dell’istituzione scolastica in accordo con privati.
La Nota aggiunge che “Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate”.

11.

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO

E’ possibile effettuare uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO presso strutture ospitanti esterne? A quali condizioni?

Non possono essere fornite indicazioni generali in relazione al quesito posto, in quanto va analizzata, caso per caso, la specificità del progetto di uscita didattica, viaggio di istruzione e viaggio all’estero da organizzare. In riferimento al caso specifico, è necessario valutare le condizioni di utilizzo dei mezzi di trasporto e le condizioni richieste nei paesi/luoghi di destinazione.
Per esempio si rinvia all’articolo 2 del D.L. 111/2021 che prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione novella il D.L. 52/2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo.
L’esibizione del GP per alunni di età superiore ai 12 anni è necessaria anche nel caso in cui lo richieda l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine, eccetera.
Per quanto riguarda l’effettuazione di PCTO presso strutture esterne ospitanti, gli studenti sono tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde solo se a ciò sono tenuti, per norma interna, anche i lavoratori dell’azienda o del soggetto ospitante.

12.

Protocollo di sicurezza dell’Istituzione scolastica

Il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta MI e OO.SS., sostituisce il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, o è necessario mantenerlo e aggiornarlo?

Ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 111/2021, è necessario aggiornare il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, di concerto con il Responsabile SPP, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed altri componenti della Commissione per l’applicazione del Protocollo, anche alla luce del Protocollo d’Intesa nazionale del 14 agosto.
Il Protocollo di ciascuna scuola dovrà essere allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, costituendone idonea integrazione. Il Protocollo scolastico rappresenta la base per le dovute attività di informazione alle famiglie e agli studenti. Alcune parti del documento potranno essere richiamate nei Regolamenti di istituto e nei Patti educativi di corresponsabilità.

13.

Autodichiarazione prevenzione COVID

Risulta ancora necessaria, per l’accesso a scuola da parte degli esterni, la richiesta di compilazione dell’autodichiarazione di non avere febbre, sintomatologia respiratoria, sintomi di infezione da SARS COV-2 e di non aver avuto contatti con persone positive?

L’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.L. 111 del 6 agosto 2021 prevede fra le misure minime di sicurezza che “è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°”.
Inoltre il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta Mi e OO.SS., prevede “la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza ”.
Il Dirigente scolastico “dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico ” (Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021).
Pertanto il Protocollo di sicurezza di istituto, per quanto riguarda gli esterni, oltre alla verifica tramite l’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” del possesso della certificazione verde, potrà opportunamente prevedere, come misura di prevenzione e protezione, l’autodichiarazione per la prevenzione COVID.
Per quanto riguarda invece il personale scolastico e gli studenti, l’autodichiarazione di essere a conoscenza del Protocollo di sicurezza di istituto può essere rilasciata una tantum (si veda il modello di autodichiarazione proposto l’anno scorso dall’USRV e valido, con l’opportuno aggiornamento alla normativa di riferimento più prossima, anche come dichiarazione di conoscenza del Protocollo di sicurezza d’istituto).

14.

Privacy

E’ necessaria un’informativa al personale della scuola relativa al trattamento dei dati personali in relazione alla verifica della certificazione verde?

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679, è necessario che le Istituzioni scolastiche, a seconda dello strumento utilizzato, comunichino le informative relative al trattamento dei dati effettuato per le verifiche delle certificazioni verdi Covid 19.
Il Ministero ha fornito il modello di informativa relativa alla verifica per il personale scolastico tramite funzionalità SIDI al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-la-piattaforma-nazionale-per-il-controllo-del-green-pass-inviati-alle-scuole-la-guida-operativa-e-il-video-esplicativo
Dovrà inoltre essere comunicata anche l’informativa per la verifica delle certificazioni verdi Covid 19 tramite l’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, utilizzata per i soggetti esterni che accedono alla scuola, ai sensi del D.L. 122 del 10/09/2021.

15.

Studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e degli ITS

Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e gli studenti degli ITS sono tenuti all’esibizione e al possesso della certificazione verde?

Le disposizioni introdotte dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie. Sociali e in materia di trasporti”, come già precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 dell’11 agosto 2021, riguardano tutte le istituzioni scolastiche “compresi i CPIA”.
Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti (corsi serali) non sono tenuti al possesso e all’esibizione della certificazione verde.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 122 del 10(09/2021, coloro che frequentano i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono invece tenuti al possesso e all’esibizione del certificato verde.

16.

Distanziamento nei laboratori

Quale deve essere il distanziamento fisico da garantire agli studenti all’interno di un laboratorio o un’aula attrezzata?

Per i laboratori si ritengono valide le indicazioni, presenti nei riferimenti normativi vigenti, relative alle aule. Il distanziamento minimo raccomandato, misurato tra le rime buccali degli alunni, è pertanto pari ad 1 m, sia in condizione statica che dinamica. 
 L’opportunità di garantire tale distanziamento solo se le condizioni strutturali-logistiche lo consentano è ribadita sia dal D.L. 111/21 (art. 1, C.2, lettera b), sia dal CTS (estratto del verbale n. 34 del 12/07/2021), sia dal Protocollo di Intesa MI-OO.SS per l’a.s. 2021/2022.
Anche nei laboratori, pertanto, è possibile andare in deroga al rispetto della suddetta distanza, qualora le condizioni strutturali e logistiche non lo consentano. Per ridurre il rischio di contagio, in tal caso, si manterranno le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ponendo particolare attenzione al corretto utilizzo della mascherina chirurgica, all'aerazione e all'igienizzazione dei locali e delle attrezzature prima dell'ingresso di un nuovo gruppo classe, all’informazione sulle fondamentali regole igienico- sanitarie contenute nel Protocollo della scuola.

17.

Fattibilità dei corsi pomeridiani (extracurricolari)

È possibile svolgere corsi di recupero o di potenziamento extracurricolari?

Il Piano Scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” richiama il Piano scuola estate 2021 in merito all’avvio, a partire dal mese di settembre 2021, della fase di “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico”.
Al fine di valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomina delle Istituzioni scolastiche, il Documento prospetta la possibilità di una “articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso”.
Considerando il perdurare dell’emergenza epidemiologica, il dirigente scolastico procederà ad una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla costituzione di gruppi di allievi afferenti a classi diverse per esigenze connesse alla fase di “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali” del Piano Scuola Estate o di altre attività extracurriculari. Nel caso i vantaggi fossero ritenuti maggiori degli svantaggi, si sottolinea la necessità di conservare comunque traccia quotidiana di tutti i nominativi degli allievi e degli insegnanti che compongono i gruppi, per favorire al massimo la procedura del contact tracing.

18.

Mascherine

L’uso delle mascherine è obbligatorio solo in posizione dinamica?

L’uso delle mascherine è obbligatorio sia in posizione dinamica, sia in posizione statica.
L’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 111/2021 prevede “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive”.
E’ fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile. A prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR.
E’ confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente.
Allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola).
Per quanto riguarda l’attività di scienze motorie e altre situazioni si rinvia al Manuale operativo USR Veneto pubblicato al seguente link: https://istruzioneveneto.gov.it/20210907_12728/


fonte: istruzioneveneto.gov.it