Tribunale di Rovigo, 7 settembre 2021, n. 159 - Imposizione ferie durante l’emergenza “Covid-19” in vigenza del d.l. n. 18/2020: illegittimo in specialmodo se la mansione  può essere ricomprese tra quelle esercitabili in smart working
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2021 promossa ***,
con il patrocinio dell’avv. BC, elettivamente domiciliate presso lo studio *** del difensore, sito in Rovigo, ***;

contro

PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, **** con il patrocinio dell’avv. VE, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, sita in Rovigo, via Picchieri detto Celio n. 10;
In punto a:
Altre ipotesi - risarcimento danni
 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) Accertare e dichiarare illegittimità - parziale - del Punto 8, Decreto Presidente della Provincia di Rovigo N. 16/2020 del 19/03/2020 nella parte in cui ha disposto: «che tutti i lavoratori dell’Ente debbano fruire delle ferie pregresse maturate al 31/12/2019, nonché di ulteriori n. 5 giorni di ferie di quelle maturate nell’anno 2020 ...secondo un piano di scaglionamento che dovrà essere stabilito dai Dirigenti in relazione alle necessità di servizio, ma in ogni caso, entro il 20/04/2020» ed i conseguenti provvedimenti attuativi (doc. 12 *** e doc. 25 ***);
2) per l’effetto, dichiarare la violazione dell’art. 28 CCNL Funzioni Locali e, conseguentemente, dell’art. 36, comma 3 della Costituzione;
3) condannare la convenuta Provincia di Rovigo (***) in persona del legale rappresentante pro tempore a liquidare alle ricorrenti il risarcimento del danno morale patito per la lesione dei diritti di cui sopra, che si quantifica nel valore economico di 5 giorni lavorativi, e liquidabile anche in via equitativa;
4) compensi professionali ex DM 55/2014 rifusi con distrazione in favore del sottoscritto patrocinio che si dichiara antistatario, oltre alla rifusione del contributo unificato di € 259,00.
Spese integralmente compensate nel caso di denegata e non creduta ipotese di soccombenza, versandosi in materia di cui agli artt. 3, 24, e 36 Cost, e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.”

***

Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“a) Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti; b) con vittoria di spese del giudizio.”
 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 19 febbraio 2021 *** come sopra rappresentate, convenivano in giudizio la PROVINCIA DI ROVIGO, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, ricoprendo rispettivamente i ruoli di “Istruttore Direttivo Tecnico”, con inquadramento nella categoria D3-livello D4, e “Istruttore Amministrativo Contabile”, con inquadramento nella categoria C3.
Aggiungevano le ricorrenti di essere state adibite, nel corso del 2020, alla modalità di lavoro agile ai sensi dell’art. 87, comma 1, D.L. n. 18/2020, e precisavano che la convenuta, con prot. 2020/5753 del 19.03.2020, aveva adottato il Decreto n. 16, avente ad oggetto misure organizzative straordinarie in applicazione dell’art. 1, punto 6 del DPCM 11/03/2020, il quale aveva disposto che tutti i lavoratori dell’Ente avrebbero dovuto fruire delle ferie pregresse maturate al 31.12.2019, nonché di ulteriori cinque giorni di ferie di quelle maturate nell’anno 2020, secondo un piano di scaglionamento stabilito dai Dirigenti in relazione alle necessità di servizio, ma in ogni caso, entro il 20.04.2020.
In particolare, *** esponeva di avere rispettato dal 25.03.2020 al 20.04.2020 il programma di lavoro caratterizzato dalla presenza in ufficio un giorno alla settimana, dalla fruizione delle ferie maturate nel 2019 fino al 15.04.2020, e dal lavoro agile i rimanenti giorni, e precisava peraltro che il dirigente dell’Area le aveva ulteriormente richiesto, il 31.03.2020, di indicare cinque giorni di ferie maturate nel 2020 da utilizzare entro il 30.04.2020, motivando tale pretesa alla luce del Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 19.03.2020 e della successiva Direttiva del Direttore generale del 20.03.2020.
Il 9 aprile 2020 la lavoratrice aveva contestato il punto 8 del sopra citato decreto eccependone l’illegittimità nonché l’assoluta infondatezza normativa, e aveva chiesto la revoca del predetto invocando la corretta applicazione dell’art. 28 del CCNL Funzioni Locali ma, nonostante tale contestazione, il Dirigente dell’Area ambiente aveva comunque imposto alla predetta l’utilizzo dei cinque giorni di ferie del 2020 entro il 30.04.2020.
Analogamente, la convenuta aveva adibito la *** al lavoro agile da aprile 2020 al 31.12.2020, e le aveva imposto di fruire delle ferie non ancora godute nel 2019 nonché dei cinque giorni di ferie maturate nel 2020 entro il termine sopra indicato.
Precisavano peraltro le attrici che in nessuna delle fonti normative citate dal Presidente della Provincia nel decreto n. 16/2020 era disposto l’utilizzo, da parte dei lavoratori adibiti al lavoro agile, delle ferie maturate nel corso dell’anno 2020, e chiedevano pertanto accertarsi e dichiararsi l’illegittimità parziale del Punto 8 del predetto decreto e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché la violazione dell'art. 28 del CCNL applicabile e dell’art. 36, comma 3, della Costituzione.
Lamentavano, inoltre, le ricorrenti di avere subito un danno morale a motivo dell'avere la convenuta imposto la fruizione di cinque giorni di ferie maturate nel 2020 immediatamente dopo il godimento delle ferie pregresse del 2019, senza tenere conto degli interessi personali delle predette né della funzione propria dell’istituto delle ferie di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, chiedendo di essere risarcite per detto danno con una somma pari al valore economico di cinque giorni lavorativi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la PROVINCIA DI ROVIGO, come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe ed affermava che il Decreto n. 16/2020 in questione era stato adottato al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e di organizzare tutti i servizi, a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aggiungeva che con il suddetto Decreto, in conformità a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, la resistente aveva ritenuto opportuno ricorrere alla modalità di lavoro agile e, a fronte dello stallo di quasi tutte le attività a seguito dell'imposizione del Lockdown generale, aveva legittimamente richiesto ai propri dipendenti, con il dovuto anticipo, di programmare cinque giorni di ferie del 2020 entro il 20.04.2020.
Precisava la Provincia che la fruizione dei predetti cinque giorni di ferie, prevista dal Decreto entro il 20.04.2020, era stata posticipata al 30.04.2020, a fronte dell’inerzia delle lavoratrici nella predisposizione del piano annuale, non avendo pertanto l’Ente operato alcuna imposizione, bensì la legittima assegnazione d’ufficio delle ferie.
Esponeva peraltro che, con nota prot. n. 6074 del 25.03.2020 ed errata corrige del prot. n. 6114 del 26.03.2021, il Segretario Direttore Generale, *** aveva inviato alcune precisazioni a tutti i dipendenti, alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali richiamando il contesto normativo relativo alla fruizione delle ferie, con la speranza di poter porre chiarezza in ordine a tale istituto ed, in particolare, alle motivazioni che avevano addotto la Provincia ad assumere le decisioni contenute nel Decreto.
Inoltre, con le successive note prot. n. 6674 e n. 7048 del 3.04.2020 e del 10.04.2020, il Segretario Generale aveva specificato che “....Non è, quindi, corretto parlare di ferie forzate o imposte ma di programmazione delle ferie.... ”, e aveva ribadito la legittimità della condotta tenuta dalla Provincia di Rovigo nei confronti dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali.
Terminava la resistente affermando di avere applicato correttamente Part. 28, comma 12, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, in conformità all'art. 36. comma 3, della Costituzione e all’art. 2109 c.c., e contestava l’esistenza del danno morale asseritamente patito dalle attrici, stante l’assenza della dovuta allegazione probatoria.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all’odierna udienza mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, L. n. 77/2020 e successive proroghe, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Con riguardo alla domanda attorea di dichiarazione di illegittimità parziale del Punto 8 del Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 19.03.2020 (doc. 10 all. ricorso), che ha imposto a tutti i lavoratori del l'amministrazione convenuta di fruire delle ferie pregresse maturate al 31.12.2019, nonché di ulteriori cinque giorni di ferie maturate nell’anno 2020 entro il 20.04.2020, occorre premettere che l'art. 1, punto 6), del DPCM dell'11.03.2020 (doc. 29 all. ricorso), in applicazione del quale il Presidente della Provincia ha adottato le misure organizzative straordinarie, ha disposto quanto segue:
“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”
Orbene, deve rilevarsi che la disposizione sopra citata, che trova la sua fonte primaria nel decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non disciplina l'istituto delle ferie, ma si limita a definire le questioni organizzative riferite alle attività lavorative che possono essere svolte mediante la modalità del lavoro agile e a quelle indifferibili che devono essere necessariamente rese in presenza.
A trattare il tema delle ferie è invece Part. 1, comma 1, lettera e), del DPCM dell’8.03.2020 (doc. 30 all. ricorso), anch’esso emanato in forza del citato D.L. n. 6/2020, invocato nella parte motiva del provvedimento oggetto di causa, il quale ha precisato che allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del suddetto decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r) del medesimo decreto, regolante le modalità di applicazione del lavoro agile da parte datoriale.
Tanto premesso, occorre osservare in primo luogo che l'UPI (Unione Province d’Italia), con nota tecnica del 12.03.2020 (doc. 31 all. ricorso), nonché il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con Direttiva 2/2020 della stessa data (doc. 32 all. ricorso), hanno stabilito che le Province, con riguardo alle attività che non necessitano della presenza negli uffici, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente ricorrendo al lavoro agile, incentivano il ricorso alle ferie, con particolare attenzione a quelle pregresse, ai congedi retribuiti per i dipendenti e agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
In secondo luogo, il Protocollo d’Intesa sottoscritto l’1.04.2020 tra la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, l'UPI Veneto e le Parti sociali (doc. 16 all. ricorso), ha inserito tra le misure tecniche di prevenzione da adottare per la riduzione del contagio, indicate al punto b), l’individuazione del personale che, anche se titolare di autorizzazione al telelavoro o smart working, possa essere collocato in congedo o ferie (anche d'ufficio se ante 2020) o permesso, nel rispetto del CCNL applicabile e sulla base delle valutazioni che seguono:
“a. Cumulo ferie pregresse (2019 e pregresse) non godute;
b. Banca delle ore o altri istituti comunque denominati;
c. Montanti permessi ordinari disponibili;
d. Congedi straordinari;
e. In tutti i casi non possono essere imputate ferie forzate maturate nel corso del 2020 ai dipendenti. ”
A confermare il contenuto della lettera e) di cui sopra è il Direttore dell’ispettorato per la Funzione Pubblica, il quale, con segnalazione del 9.04.2020 (doc. 18 all. ricorso), ha affermato che con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali, specificando peraltro che, oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite, dovendosi pertanto escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.
Tale ultima disposizione prevede quanto segue:
“3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. (...)”
Alla luce dei pareri delle autorità sopra ricordate, che non possono che avere nella presente sede valore orientativo, trattandosi di provvedimenti provenienti da fonti secondarie o addirittura di pareri, ma soprattutto alla luce del dettato normativo dell’ultimo decreto legge da ultimo citato, convertito senza modificazioni sul punto nella legge 24 aprile 2020, n. 27, si deve ritenere che il Punto 8 del Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 16/2020 del 19.03.2020 sia illegittimo nella parte in cui dispone che tutti i lavoratori dell'Ente debbano fruire di ulteriori n. 5 giorni di ferie di quelle maturate nell'anno 2020... secondo un piano di scaglionamento che dovrà essere stabilito dai Dirigenti in relazione alle necessità di servizio, ma in ogni caso, entro il 20.04.2020, atteso che la fonte normativa sopra ricordata, vigente appunto dal 17 marzo 2020, prevede la sola possibilità di utilizzo delle ferie pregresse e non di quelle maturate nell'anno in corso al fine di limitare la presenza in ufficio del personale.
Invero non prevedevano la fruizione delle ferie pregresse neppure i ricordati DPCM del 8.03.2020 e del 11.03.2020, emanati sulla base del decreto legge n. 6 del 23.02.2020, il quale si limitava ad autorizzare lo svolgimento del lavoro agile, sicché deve ritenersi che all'atto dell’emanazione del Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 19.03.2020 oggi impugnato, la fonte primaria fosse l’art. 87, comma 3, del DL n. 18/2020, entrato in vigore il 17.03.2020, avente forza di legge e dunque valore gerarchicamente sovraordinato rispetto ai suddetti DPCM, il quale si riferisce esclusivamente alle ferie pregresse.
Va inoltre rammentato - passando alle fonti contrattual-collettive - che l’art. 28, comma 15, del CCNL Funzioni Locali precisa che in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, sicché, nel caso di specie, la Provincia di Rovigo aveva il diritto di assegnare d’ufficio le ferie maturate nel 2019 e non ancora godute entro il 30.04.2020, ma non aveva il potere di imporre ai dipendenti di usufruire entro il medesimo termine, di ulteriori cinque giorni di ferie maturate nel corso dell’anno 2020.
Devono considerarsi peraltro illegittimi i provvedimenti attuativi del decreto in esame (docc. 12 e 25 all. ricorso), mediante i quali il Dirigente d'Area ha imposto alle ricorrenti l’utilizzo dei suddetti cinque giorni di ferie, dovendosi rammentare sul punto che il Consiglio di Stato (Sez. III, Sentenza n. 6922 del 10/11/2020) ha affermato che l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata).
Va inoltre osservato che, con nota del 8.04.2020 (doc. 38 all. ricorso), la Funzione Pubblica -CGIL aveva richiesto espressamente alla resistente di revocare i suindicati provvedimenti attuativi e di programmare il piano di ferie 2020 nel rispetto dell’art. 28 CCNL, senza ottenere tuttavia alcun riscontro positivo (cfr. docc. 39 e 40 all. ricorso).
Occorre rammentare, al riguardo, come la collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati, in assenza di una preventiva comunicazione e senza che sia mai intervenuto alcun esame congiunto od un qualche accordo sindacale in materia, abbia indotto il Tribunale di Pordenone (Sentenza n. 121 del 25/07/2016 - doc. 43 all. ricorso) a ritenere accertata da parte datoriale la violazione dell’art. 2109 c.c., evidenziando come il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l'epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro.
Non appare neppure condivisibile l’affermazione di parte convenuta (pag. 13 memoria difensiva) secondo la quale la Provincia di Rovigo non avrebbe imposto le ferie alle proprie dipendenti, bensì sarebbe soltanto intervenuta di fronte all’inerzia delle lavoratrici in ordine alla programmazione delle ferie debitamente richiesta dall’Ente per esigenze organizzative, come specificato tra l’altro dal Segretario Direttore Generale, *** rispettivamente nelle note prot. n. 6074 del 25.03.2020 ed errata corrige del prot. n. 6114 del 26.03.2021 e n. 6674 del 03.04.2020 (docc. 6, 6 bis e 7 all. memoria difensiva).
Occorre infatti rammentare che, con riferimento all’art. 2109. comma 2, c.c. la Corte Costituzionale (Sentenza n. 95 del 6/05/2016) ha affermato quanto segue:
“(...) Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fìsiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore».”
Conformemente, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ex plurimis, Sentenza CGUE Maschek, del 20 luglio 2016, C-341/15), il datore di lavoro, atteso il diritto del lavoratore alle ferie retribuite, che costituisce un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione Europea, è tenuto a regolare la fruizione delle ferie attraverso la tempestiva programmazione delle stesse.
Richiamato tutto quanto finora esposto, deve ritenersi che l'imposizione alle ricorrenti di cinque giorni di ferie maturate nel corso del 2020 entro il 30.04.2020 abbia leso il diritto sancito all’art. 36, comma 3, Costituzione, il cui esercizio è regolato dall’art. 2109 c.c. nonché dall’art. 28 del CCNL Funzioni Locali, atteso che le lavoratrici non avevano alcun interesse ad utilizzare i suddetti cinque giorni di ferie, avendo già usufruito durante il mese di aprile 2020 delle ferie pregresse del 2019, queste ultime ritenute dalle stesse sufficienti a consentire loro il necessario recupero delle energie psico-fisiche (cfr. docc. 8 e 28 all. ricorso).
Peraltro, il provvedimento impugnato si è posto in contrasto con quanto disposto dalla normativa emergenziale vigente all'epoca (il DL n. 18/2020).
Occorre pertanto concludere per l’accoglimento della domanda relativa alla illegittimità parziale del Punto 8 del Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 16/2020, mentre con riguardo alla richiesta di risarcimento danni formulata dalle ricorrenti occorre rammentare che, sebbene la recente giurisprudenza di legittimità (Sez. Lav., Ordinanza n. 1405 del 22/01/2021) abbia stabilito che con riguardo al pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva ha particolare rilievo, non va dimenticato il principio - pure ricordato dalla Suprema Corte - secondo cui “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.
Ed ancora la Cassazione (Sez. III, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018) ha affermato sul punto che in sede istruttoria il giudice deve valutare in concreto l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati dalle parti, soppesando l’eventuale mutamento della condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Orbene, nella fattispecie di causa, deve osservarsi che parte attrice non ha fornito alcuna prova del pregiudizio in concreto asseritamente subito a motivo dell’imposizione datoriale relativa all’utilizzo dei cinque giorni di ferie maturati nel 2020, sicché in assenza di elementi obiettivi, precisi e concordanti idonei ad attestare il pregiudizio subito dalle lavoratrici, la domanda attorea in punto di risarcimento del danno è infondata, potendosi procedere a valutazione equitativa del danno ex art. 1226  c.c., solo a condizione che 1'esistenza del danno sia comunque dimostrata (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla Tabella 3 all. al DM 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva, non essendosi tenute la fase istruttoria e quella decisoria, per lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 (valore indeterminabile basso), previa compensazione nella misura di V2 stante il solo parziale accoglimento del pagina 8 di 9 ricorso, che appaiono così congrui all’impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
 

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 86/2021 R.G.-C.L., promossa da *** contro la PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando l’illegittimità parziale del Punto 8 del Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo N. 16/2020 del 19.03.2020, nella parte in cui ha disposto che tutti i lavoratori dell’Ente debbano fruire di ulteriori n. 5 giorni di ferie di quelle maturate nell'anno 2020...secondo un piano di scaglionamento che dovrà essere stabilito dai Dirigenti in relazione alle necessità di servizio, ma in ogni caso, entro il 20/04/2020, nonché dei conseguenti provvedimenti attuativi, come meglio esposto in parte motiva;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna la convenuta a rifondere alle ricorrenti - e per loro all’avvocato CB che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in *** per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 259,00.
Così deciso in Rovigo, in data 7 settembre 2021
 

Il Giudice
dott. Silvia Ferrari