Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2021, n. 27788 - Infortunio del lavoratore, assenza dal lavoro ed espletamento di un'attività extralavorativa. Respinto il ricorso della società


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: LEO GIUSEPPINA
Data pubblicazione: 12/10/2021


Rilevato


che G.M. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, dinanzi al Tribunale di Trento, nei confronti della Rete Ferroviaria S.p.A. - alle dipendenze della quale aveva prestato servizio per circa 39 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di operaio di armamento -, rappresentando di avere subito, il 7.4.2011, un infortunio sul lavoro che gli aveva causato la frattura del quinto dito del piede destro; di essersi dovuto, pertanto, assentare dal lavoro, previo rilascio di numerose certificazioni mediche, per 75 giorni, sino al 20.6.2011; che, dopo circa tre anni dal rientro, il 13.6.2014, la società datrice, <<avendone avuto notizia dalla sentenza penale n. 124/2014 del Tribunale di Trento>>, aveva contestato al dipendente la partecipazione, il 10.4.2011 e l'1.5.2011, a due gare ciclistiche <<di gran fondo>>, nonostante <<la accampata incapacità di attendere alle ordinarie attività lavorative>>; che, con lettera del 20.6.2014, il lavoratore aveva presentato le proprie osservazioni e giustificazioni, ritenute, però, incongrue dalla società che, il successivo 3.7.2014, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa senza preavviso ai sensi degli artt. 2119 e.e. e 64 del CCNL applicato;
che, il 26.3.2015, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso;
che, con la sentenza n. 44/2017, il medesimo Tribunale, adito dal ricorrente in sede di opposizione all'ordinanza resa nella fase sommaria, ha confermato la predetta decisione;
che, con sentenza pubblicata in data 14.5.2018, la Corte di Appello di Trento ha accolto il reclamo interposto dal G.M. avverso la detta pronunzia e, in riforma di quest'ultima, ha dichiarato <<illegittimo>> ed annullato < <il licenziamento impugnato>>, condannando <<Rete Ferroviaria S.p.A. alla reintegrazione di G.M. nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione>>;
che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha rilevato che < <esiste una palese contraddizione tra quanto ha asserito il G.M. nella sua veste di testimone nel giudizio penale e quanto, invece, ha riferito il teste D. avanti al Giudice del Lavoro. Sicché si è creata incertezza sulla circostanza se il G.M. abbia partecipato o meno alla prima delle due manifestazioni ciclistiche richiamate nella lettera di contestazione dell'illecito disciplinare e svoltasi ad appena tre giorni dall'infortunio. La c.t.u. svolta nel giudizio di prime cure ha dato per scontata, ma solo sulla base di quanto riferito dal periziando, la mancata partecipazione dello stesso a detto evento e, in sostanza, le conclusioni del CTU, favorevoli al ricorrente, ma disattese dal primo giudice, sono state assunte con riferimento alla seconda competizione, quella dell'1 maggio, nella quale G.M. completò il percorso, di lunghezza abbastanza modesta rispetto alle classiche Gran Fondo, con una media prossima ai 20 chilometri orari. Per tale ragione questa Corte, al fine di chiarire meglio la situazione e, quindi, di appurare l'attendibilità del D., negata dal primo giudice, ha disposto un accertamento su quale sia stata Ia condizione fisica del G.M. a soli tre giorni dall'infortunio (che, é bene ricordarlo, solo in un secondo momento si rivelò nella sua reale gravità). La consulenza tecnica ha confortato il dubbio circa la possibilità da parte del lavoratore di avere potuto partecipare a soli tre giorni all'infortunio ad una impegnativa Gran Fondo ciclistica, dubbio che era stato accresciuto dalla deposizione del teste D., il quale aveva asserito di aver corso quella gara portando con sé, per ragioni di spirito di squadra, anche il chip del compagno, rimasto forzatamente a casa in quanto infortunato. Ha errato, dunque, il giudice dell’opposizione nel valorizzare le dichiarazioni rese nel dibattimento penale dal G.M. circa la partecipazione il 10 aprile 2011 ad una impegnativa gara ciclistica, trascurando invece la deposizione del teste anzidetto, dovendosi invece dar credito alla tesi difensiva del lavoratore secondo cui le dichiarazioni nel giudizio penale furono inveritiere, in quanto frutto di una confusa ricostruzione della realtà resa probabilmente nella consapevolezza di dover nascondere una frode sportiva, consistita nella cessione ad un compagno di squadra del pettoraie e della strumentazione idonea a consentire la registrazione dell'arrivo del ciclista (tant’é che G.M. e D. risultano in quella gara aver superato il traguardo nel medesimo momento>>); che <<caduta la prima accusa mossa al lavoratore con la contestazione disciplinare, resta tuttavia da esaminare la seconda, la gara dell'1/5/2011, ....in ordine alla quale non pub sussistere alcun dubbio circa la non sussistenza di una fraudolenta simulazione della malattia da parte del lavoratore; la malattia, infatti, conseguente all’infortunio sul lavoro verificatosi il 7 aprile del 2011 é stata inoppugnabilmente dimostrata anche se, per le ragioni ampiamente illustrate nella consulenza tecnica, la diagnosi della frattura della falange prossimale del quinto dito dell’avampiede destro venne diagnosticata solo dopo tre settimane>>; che <<nella fattispecie é pacifico e non confutato che la contestazione disciplinare é stata fondata solo ed esclusivamente sulla simulazione della malattia, mentre il primo giudice ha affermato la legittimità del licenziamento sulla base del fatto che il lavoratore, partecipando alla gara ciclistica dell’1 maggio 2011, avrebbe pregiudicato la pronta guarigione dalla malattia>>; che <<la tesi del primo giudice non appare convincente... restando ostativa la circostanza per cui nel licenziamento individuale la contestazione disciplinare assolve ad una funzione ineludibile, che é quella di cristallizzare l'accusa mossa al lavoratore al fine di consentirgli una adeguata difesa. E, ad avviso di questa Corte, una cosa é accusare il lavoratore di avere simulato lo stato di malattia, altra é invece la condotta consistita nel trascurare le dovute cautele al fine di non allungare i tempi della guarigione. ... Né può sostenersi che il semplice accostamento tra assenza dal lavoro per malattia e svolgimento di attività sportiva, operato nella lettera di contestazione disciplinare ai soli fini di una contestazione di una simulazione fraudolenta dello stato di malattia, possa rilevare anche sotto il profilo delle cautele e del comportamento secondo buona fede e correttezza che il lavoratore avrebbe dovuto tenere>>; e che, pertanto, < <se un lavoratore è stato licenziato per avere simulato la malattia, che invece era sussistente, non si può, ad avviso di questa Corte, ritenere giusta causa del licenziamento una condotta del tutto diversa, qual è quella di avere il dipendente tenuto condotte potenzialmente idonee ad allungare lo stato di una malattia che, in tesi, era stata negata. Quindi, prima ancora che di sanzione sproporzionata, in quanto irrogata per un solo episodio concretamente esistente e di cui la consulenza tecnica d'ufficio ha pure posto in dubbio l'idoneità ad allungare i tempi della guarigione, deve parlarsi nella fattispecie di licenziamento illegittimo, che, dunque, va annullato>>;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Rete Ferroviaria S.p.A. articolando tre motivi, cui G.M. ha resistito con controricorso;
che sono state comunicate memorie nell'interesse della società; che il P.G. non ha formulato richieste



Considerato

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970 e degli artt. 1175, 1375 e 2104 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto carente il procedimento disciplinare condotto dalla società, nella parte in cui non ha espressamente contestato anche la violazione dei principi di buona fede e correttezza del rapporto di lavoro, da parte del G.M., che, nel porre in essere l'attività extralavorativa che ha reso inattendibile l'asserito stato di malattia, ha messo potenzialmente a repentaglio la guarigione; si deduce, in particolare, che i giudici di seconda istanza avrebbero errato nel ritenere illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore a causa del presunto vizio ab origine della contestazione disciplinare ex art. 7 della l. n. 300 del 1970, perché la società avrebbe contestato la sola simulazione della malattia senza contestare la condotta consistita nel partecipare a due gare ciclistiche di gran fondo in costanza di malattia, con la conseguenza di trascurare le dovute cautele al fine di non allungare i tempi della guarigione; pertanto, a parere della società ricorrente, l'errore della Corte di Appello sarebbe stato quello di mal interpretare la normativa sopra richiamata, con riferimento al contenuto della lettera di contestazione, anche in violazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., per avere la Corte distrettuale errato nel ritenere che il G.M. non avesse partecipato alla gran fondo ciclistica “Liotto—Citta di Valdagno”, tenutasi il 10.4.2011 e disputata sulla lunghezza di 123 Km, a soli tre giorni dall'infortunio occorsogli, sulla base di prove meramente indiziarie di indirizzo contrario alla confessione stragiudiziale resa dal G.M. nel processo penale; e si censura, specificamente, il fatto che la Corte di Appello abbia valorizzato <<risultanze istruttorie consistenti in una ctu dalle conclusioni ipotetiche e probabilistiche ed in una prova testimoniale resa da un indiscusso amico del G.M. e, in quanto tale, inattendibile>>, mentre avrebbe dovuto dare prevalenza alle < <dichiarazioni rese dal G.M. nel processo penale, da considerare confessione stragiudiziale,. sia da un punto di vista oggettivo, perché si trattava di un'ammissione di fatti sfavorevole al dichiarante, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto era chiaro l'animus confitendi poiché effettuata nel corso di indagini penali>>; 3) in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 della l. n. 300 del 1970, per avere la Corte di merito erroneamente applicato al caso di specie l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in luogo della tutela indennitaria "debole" (art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970) o, al più, "forte" (art. 18, comma 5, I. n. 300 del 1970) in presenza di una asserita sanzione sproporzionata;
che il primo motivo non è fondato; al riguardo, è da sottolineare che, correttamente, la Corte di merito ha osservato che la contestazione disciplinare deve essere puntuale e specifica (cfr., tra le molte, Cass. nn. 11540/2020; 26199/2019; 28471/2018; 6499/2011, nella quali si ribadisce che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l’essenziale elemento di garanzia in suo favore é dato dalla contestazione dell'addebito), al fine di consentire al destinatario di approntare una difesa adeguata; e che, nella fattispecie, mentre da un lato, si contesta al lavoratore di avere simulato la malattia, dall'altro, viene censurato il comportamento dallo stesso tenuto (l'espletamento di gara ciclistica), durante lo stato di malattia, che ne avrebbe rallentato la guarigione, in violazione dei principi di correttezza e buona fede e della necessaria diligenza (artt. 1175, 1375 e 2104 c.c.); condotte, all'evidenza, diverse, la seconda delle quali, peraltro, neppure contestata nel provvedimento disciplinare posto a fondamento del licenziamento intimato, in cui, appunto, non si fa riferimento ad un comportamento contrario ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede che il lavoratore avrebbe tenuto con il rischio di aggravare lo stato patologico sussistente e di rallentarne la guarigione (cfr. Cass. n. 17625/2014). Peraltro, questa Corte ha altresì chiarito che l'accertamento concreto relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di una indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (cfr., tra le altre, Cass. nn. 26199/2019, cit.; 9590/2018; 10154/2017). E nella fattispecie, la Corte territoriale ha, appunto, compiuto un apprezzamento di fatto, reputando che la contestazione disciplinare non contenesse le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità; dunque, le censure sollevate non risultano in grado di incidere l'operazione di sussunzione effettuata, all'esito di quell’apprezzamento, dai giudici di seconda istanza, ma contestano il convincimento espresso da questi ultimi, dando per presupposto che il lavoratore fosse in grado di comprendere il contenuto della contestazione mossagli e sollecitando, in sostanza, un riesame del merito, non consentito in questa sede;
che il secondo motivo non é meritevole di accoglimento, perché teso, all’evidenza, a sollecitare un nuovo esame dei fatti, attraverso censure che investono la valutazione effettuata dai giudici di seconda istanza degli elementi probatori; attività, questa, istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici). Ed alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità — nel caso di specie, peraltro, come error in iudicando —, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali (in questo caso, in particolare, le dichiarazioni del teste D.), ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali, al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione e di un diverso rilievo delibatorio alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009); nella fattispecie, invero, la contestazione sulla valutazione delle dichiarazioni del teste addotto dal lavoratore, cui la Corte distrettuale avrebbe erroneamente attribuito un valore probatorio prevalente rispetto a quelle rese dal G.M. in sede penale, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul merito, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Al riguardo, é, altresi, da rilevare che, proprio al fine di vagliare la veridicità delle dichiarazioni rese dal D. in sede di escussione testimoniale, i giudici di seconda istanza hanno disposto una integrazione della c.t.u. di primo grado, dalla quale é emerso che <<non é da ritenere possibile o, quantomeno altamente improbabile>> che il G.M. abbia potuto partecipare alla gara del 10.4.2011 (a soli tre giorni dall’infortunio), date le condizioni fisiche susseguenti all'infortunio occorsogli (secondo Cass. civ. n. 581/2008, il criterio di <<probabilità>>, in sede civilistica, non richiede la certezza assoluta, sia pure processuale, al di la di ogni ragionevole dubbio, ma la certezza relativa della sussistenza del nesso causale secondo la logica della <<probabilità prevalente>> e nel concorso di altri elementi liberamente valutati dal giudice);
peraltro, <<il vizio denunciabile in sede di legittimità della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio é ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice>> (cfr., ex multis, Cass. nn. 18358/2017, cit.; 4124/2017; 27378/2014; 1652/2012);
che, infine, per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede penale, questa Corte non ha potuto apprezzarne il contenuto, perché, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito, le stesse non sono state prodotte, né trascritte nel ricorso di legittimità;
che il terzo motivo è infondato, poiché, nella fattispecie, ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, avendo la Corte di merito accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato. Pertanto, correttamente, i giudici di appello, prima ancora di prendere in considerazione la proporzionalità della sanzione (v. pag. 11 della sentenza impugnata), hanno annullato il licenziamento - data, appunto, la insussistenza del fatto contestato - e condannato la società datrice alla reintegrazione del G.M. nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegra;
che, per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto;
che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto precisato in dispositivo.
 




P.Q.M.
 



La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell' art . 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 aprile 2021