Categoria: Normativa statale
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

G.U. 14 ottobre 2021, n. 246

Il Presidente del consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle “certificazioni verdi COVID-19»;
VISTO, in particolare, l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario";
VISTO, altresì, l’articolo 9, comma 2, lett. c-bis, e comma 4-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante “Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi”;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;
CONSIDERATO che l’estensione della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;
VISTI gli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale;
RITENUTO, a seguito della predetta estensione, di affidare il relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai datori di lavoro pubblici e privati, o loro delegati;
RITENUTO pertanto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 363 dell’11 ottobre 2021;
DI CONCERTO con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
 

Decreta


Art. 1
Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo - modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole «decreto legge 22 aprile 2021, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «, o riconosciute come equivalenti»;
b) all’art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono
aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
c) all’art. 1, comma 1, lettera e), dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono
aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
d) all’art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere: «cc) “pacchetto di sviluppo per applicazioni”: un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software Development Kit - SDK); dd) “libreria software”: un insieme di funzioni e strutture dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software.»;
e) all’art.3, comma 1, sono soppresse le parole «e tre»;
f) all’art.3, comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e) eventuale vaccinazione pregressa.»;
g) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E, F e G» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F, G e H»;
h) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.»;
i) l’art.5, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all’Allegato C:
a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest’ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;
b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all’Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;
d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
e) rende disponibile all’AVN e alle regioni e province autonome l’informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui all’art. 6 del presente decreto;
f) restituisce alle regioni e province autonome l’informazione, resa disponibile dalla PN- DGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei medesimi dati;
g) rende disponibile al Ministero della Salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del presente decreto, comprensivi dell’informazione resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all’art. 12 comma 2 lettera a). Le operazioni di interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.»
j) all’art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l’interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell’Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all’Allegato A, anche con riferimento ai dati dell’eventuale pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema TS, al momento dell’emissione degli stessi»;
k) all’art.12, comma 2, lettera a), dopo le parole «informazioni generali» sono aggiunte le seguenti parole: «e assistenza tecnica» e sono soppresse le parole «tramite gli strumenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b) ed e)»;
l) all’art.12, comma 2, sono soppresse le parole: «b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c);»;
m) all’art.13, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole «nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H»;
n) all’art.13, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: «g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.»;
o) l’art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.»;
p) all'art. 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9- ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.»;
q) all’articolo 13, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:
«9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.
10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.
11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.
12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:
a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente;
b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente punto a).
13. Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
14. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
15. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4.»;
r) all’art.15 sono aggiunti i seguenti commi: «7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 10, lettere b), c) e d), descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’economia e delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera b), tramite la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle amministrazioni aderenti a NoiPA.
9. Il Ministero della salute designa l’Istituto nazionale di previdenza sociale quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera c), tramite il Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID- 19 del personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»;
s) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei Ministri e» sono aggiunte le seguenti parole: «sul sito del Sistema TS»;
t) all’articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e per il call center di Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono sostituiti con le versioni allegate al presente decreto ed è aggiunto un ulteriore documento tecnico H, parimenti allegato al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
 
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato H