Il Presidente di Sezione |
Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa
e, p.c. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
Al Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
Al Responsabile del Servizio per l'informatica
LORO SEDI
OGGETTO: Revoca direttiva n. 29499 del 10 settembre 2021 - Lavoro agile.
Con d.P.C.M. 23 settembre 2021 è stato disposto che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza.
La direttiva del 10 settembre 2021, n. 29499 del Segretario generale della Giustizia amministrativa è, pertanto, revocata a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Per i dipendenti cd. “fragili” continua, fino al 31 dicembre 2021 (termine previsto dall’art. 2-ter, dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133), il regime di smart working stabilito dal medico competente ai sensi dell’art. 9, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
Alla luce di quanto disposto con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), in sede di prima applicazione e nelle more del previsto confronto con le Organizzazioni sindacali sui criteri per la rotazione del personale, a decorrere dal 15 ottobre p.v. i dirigenti possono accordare un giorno di lavoro da remoto a settimana ai dipendenti che ne facciano richiesta e che non svolgano attività che richiedano necessariamente la prestazione in presenza.
La presente direttiva si applica, allo stato, anche ai dirigenti, seppure con la raccomandazione prevista all’art. 1, comma 3, lettera g), del citato decreto ministeriale.
Continua, inoltre, a trovare applicazione il Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid- 19”, siglato con le Organizzazioni sindacali il 6 ottobre 2020, nonché l’Addendum allo stesso Protocollo, che prevede le fasce differenziate di ingresso e di flessibilità, individuate dal decreto ministeriale dell’8 ottobre 2021 come criterio di prevenzione e contenimento del pericolo conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica Covid-19.
Restano, allo stato, vigenti gli accordi già sottoscritti con il dipendente ove ancora attuali.
Gabriele Carlotti