INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Oggetto: svolgimento in sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante Certificazione COVID 19 - decreto-legge del 21 settembre 2021 n. 127 - adozione Regolamento.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS - CoV2-, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione della certificazione verde COVID 19”;
VISTO in particolare l’art. 1 del decreto-legge n. 127/2021 che prevede tra l’altro che:
- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, temine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione verde COVID -19;
- sono esclusi dal suddetto obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni e a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della violazione degli obblighi;
- per i lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, la verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID -19 è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
- la violazione degli obblighi sopra decritti comporta - a carico del personale e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso l’amministrazione, nonché a carico dell’amministrazione stessa - l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Nel caso in cui il personale sopra descritto acceda ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde COVID -19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500;
- le sanzioni sono irrogate dal Prefetto al quale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono i relativi atti;
- il personale di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 127/2021, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID -19 o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 che definisce le linee guida relative all’organizzazione dei controlli;
TENUTO CONTO della complessità della realtà territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e della conseguente necessità di individuare apposite modalità organizzative comuni che garantiscano la piena applicazione delle prescrizioni normative derivanti dal D.L. n. 127/2021;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”;
RAVVISATA la necessità di:
- dover procedere alla regolamentazione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e degli adempimenti imposti dalle norme sopracitate, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro;
- dover individuare, in relazione alle dimensioni di ciascun Ufficio, gli incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni;
DECRETA
di emanare il regolamento, allegato al presente provvedimento (ALL. 1), per la disciplina delle verifiche e degli adempimenti indicati dalle norme in premessa, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro.
IL DIRETTORE
(Giuseppe DIANA)
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO NELL’AMBITO DELL’ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE CERTIFICAZIONE COVID-19
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per le verifiche e gli adempimenti delineati dal decreto-legge del 21 settembre 2021 n. 127 e si applica a tutto il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (d’ora in avanti “Amministrazione”) ivi compreso quello appartenente all’Arma dei Carabinieri e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso gli uffici dell’Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.
ART. 2 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19
2. A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il personale dipendente e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso l’Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, hanno l’obbligo, ai fini dell’accesso presso i locali, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazione dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (d’ora in avanti “certificazione”). Sono altresì tenuti ad esibire, su richiesta, la certificazione i visitatori che dovessero accedere ai locali dell’Amministrazione per riunioni o incontri comunque denominati.
3. Salvo diverse successive indicazioni si ritiene che l’obbligo del certificato interessi il personale ispettivo anche quando, nello svolgimento dell’attività di vigilanza, accede ad altri luoghi di lavoro pubblici e privati.
4. In caso di richiesta derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, il personale di cui al comma 1 è tenuto a comunicare il possesso o meno della certificazione con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
ART. 3 ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
1. Sono esclusi dall’obbligo della certificazione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
2. Sono altresì esenti dal possesso della certificazione gli utenti, ovvero coloro i quali si recano presso i locali dell’Amministrazione per l’erogazione dei servizi.
3. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale di cui al comma 1 il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente - non può essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il controllore sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
ART. 4 CONTROLLI SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
1. Per le seda centrale e per le sedi di Milano, Roma e Napoli la verifica circa il possesso della certificazione avviene al momento dell’accesso presso i locali dell’Amministrazione attraverso apposito lettore ottico che ciascun dipendente, anche con qualifica dirigenziale, è tenuto ad utilizzare contestualmente al badge.
2. Fermo restando l’utilizzo del lettore ottico di cui al comma 1, i controlli sul possesso della certificazione: - sono effettuati giornalmente, all’accesso presso i locali dell’Amministrazione, su almeno il 20% del personale in servizio individuato a campione nel rispetto di un principio di rotazione;
- sono altresì effettuati mediante l’applicazione “VerificaC19”. Detta applicazione è installata sugli smartphone di proprietà dell’Amministrazione e in uso al personale tenuto ai controlli;
- sono effettuati dai seguenti soggetti (d’ora in avanti “controllori”):
1) dai Dirigenti degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in relazione al personale di sede, anche appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2;
2) dal Direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica nei confronti di tutto il personale della sede centrale - ivi compresi gli altri Direttori centrali, il Direttore generale, i componenti degli altri Organi, il personale dell’Arma dei Carabinieri e gli altri soggetti di cui all’art. 2 - nonché nei confronti dei Dirigenti interregionali e territoriali.
3. Il controllo può essere delegato, mediante l’utilizzo della apposita modulistica (MOD. A), ad altro personale appositamente individuato.
4. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2 lett. a), b), e c) del decreto-legge n. 52/2001, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
ART. 5 MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA
1. In attesa della installazione dei lettori ottici di cui all’art. 4, comma 1, il controllore verifica il possesso della certificazione al momento dell’accesso alla sede scansionando il Qr Code del personale che accede ai locali dell’Amministrazione.
2. In caso di mancato possesso della certificazione o di rifiuto di esibirla, il controllore comunica l’impossibilità di accedere ai locali dell’Amministrazione informando per iscritto, anche mediante e-mail, i soggetti preposti alla rilevazione delle presenze per gli adempimenti di competenza. Il dipendente è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. È considerato assente ingiustificato anche il dipendente che comunichi, senza presentarsi presso i locali dell’Amministrazione, di non essere in possesso del certificato.
3. In caso di lavoro agile il possesso del certificato è verificato al momento della sottoscrizione del relativo accordo nonché ogniqualvolta il lavoratore venga chiamato a rendere la prestazione presso i locali dell’Amministrazione.
4. L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
ART. 6 SANZIONI
1. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni già previste dalle norme indicate in premessa.
2. L’incaricato all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti adottati utilizzando la modulistica allegata (MOD B).
ART. 7 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Il Dirigente di ciascuna sede provvede a esporre l’informativa di cui al modello allegato (MOD. C) in modo che sia facilmente visibile per il personale che intende accedere presso i locali dell’Amministrazione.
2. L’informativa è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.