Categoria: Normativa regionale
Visite: 3402

Regione Liguria
Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 31
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Offerta gratuita di tamponi antigenici rapidi cittadini che abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 

VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);
Il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” che prevede che “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.
Il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”
Il DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Il DPCM 12 ottobre 2021 di approvazione delle “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del contagio;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO di quanto disposto dal D.M. n. 52 del 22 aprile 2021, citato, che introduce le “Certificazioni verdi Covid-19” e prevede, in particolare all’ articolo 9-quinquies l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico e all’articolo 9-septies l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato;
PRESO altresì ATTO di quanto disposto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che prevede, la necessità “di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID- 19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19" e , in particolare di quanto stabilito
• all’articolo 4 “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”
• e, all’articolo 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19”, con il quale vengono introdotte modifiche all’articolo 9 del citato DL 52/2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del DL 52/2021, come modificato e integrato dal DL 127/2021, nonché alla luce delle disposizioni di cui all’Allegato b) al DPCM 12 ottobre 2021 la certificazione Green Pass (DGC) viene rilasciata dopo il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale e ha una durata pari all'intervallo previsto fino alla somministrazione della seconda dose;
RITENUTO opportuno predisporre ogni iniziativa utile finalizzata a incrementare l'offerta di tamponi antigenici rapidi per i cittadini che abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass per accedere al luogo di lavoro, al fine di scongiurare il rischio di compromissione dell’operatività e della produzione con conseguenti disservizi e disagi e, al contempo, di perseguire l’esigenza della massima sicurezza sanitaria;
RITENUTO, conseguentemente, di prevedere l’offerta in forma gratuita dell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, da parte di tutti gli erogatori pubblici e privati già autorizzati dalla Regione Liguria all’esecuzione - limitatamente ai 15 giorni che intercorrono fra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione della validità della certificazione Green Pass (DGC) corrispondente a quanti lavorino in Liguria e abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro, stabilendo che l’intervallo tra l’esecuzione di detti tamponi debba essere superiore o uguale alle 48 ore;
DATO ATTO che gli oneri conseguenti troveranno copertura a valere sul fondo sanitario indistinto, previa quantificazione a mezzo di apposito provvedimento di Giunta.
Sentito il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA
 

I tamponi antigenici rapidi, effettuati da tutti gli erogatori pubblici e privati già autorizzati dalla Regione Liguria all’esecuzione, sono offerti in forma gratuita - limitatamente ai 15 giorni che intercorrono fra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione della validità della certificazione Green Pass (DGC) corrispondente a quanti lavorino in Liguria e abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro.
L’intervallo tra l’esecuzione di detti tamponi antigenici rapidi offerti in forma gratuita deve essere superiore o uguale alle 48 ore.
Di dare atto che gli oneri conseguenti troveranno copertura a valere sul fondo sanitario indistinto, previa quantificazione a mezzo di apposito provvedimento di Giunta.
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 15 ottobre 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2021.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci; 
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
A. li. Sa.
alle Aziende ed Enti del SSR
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 14 ottobre 2021