Con atto di citazione il fratello e i genitori di una vittima sul lavoro deceduta in un cantiere, convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Ma.Va. s.r.l., la Al.Or. S.p.A. e At.Pa., al fine di sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non.

Sulla responsabilità dell'appaltatrice Ma.Va. s.r.l..


La convenuta deve ritenersi responsabile, quale datrice di lavoro del defunto Be. per violazione degli artt. 70 e 77 D.P.R. 164/56, degli artt. 4, II co., 21, 22, I co., 89 II co. lett. a) e b) del D.Lgs. 626/94, nonché degli artt. 4 e 389 sub c) del D.P.R. 547/55  così come riconosciuto dal Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 5726/05 del 10.3.05 (in atti ), nel processo instaurato nei confronti di Gi.Ri., legale rappresentante della società Ma.Va..
In particolare, la responsabilità di quest'ultima si sostanzia:
a) nel non aver accertato l'idoneità dei lucernai a sostenere il peso dei lavoratori, nonché nella mancata predisposizione delle necessarie cautele dirette a garantire l'incolumità degli stessi;
b) nel non aver fornito agli operai addetti alla sostituzione del tetto di copertura del capannone di proprietà della committente A.B., strumenti protettivi né vigilato sulla precisa e puntuale applicazione ed uso degli stessi da parte di lavoratori;
c) nel non aver fornito agli operai adeguate informazioni sui rischi in materia di sicurezza e salute e nel non aver predisposto il piano operativo di sicurezza;
d) nel non aver disposto la presenza di un sovrintendente all'esecuzione dei lavori, con compiti di vigilanza sull'operato dei lavoratori.
 
Sulla responsabilità della committente A.B. s.p.a..

E' noto che le obbligazioni a carico del committente si sostanziano.

1) nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa appaltatrice e degli operai addetti alla esecuzione dei lavori, sotto il profilo della capacità generica e specifica in riferimento alla natura delle lavorazioni da eseguire;
2) nella predisposizione, prima dell'inizio delle opere, di un piano di lavoro contenente, tra l'altro, la valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute delle maestranze;
3) nella designazione del coordinatore alla progettazione ed all'esecuzione ai fini della sicurezza;
4) nell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme poste a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.
Orbene, se in relazione al primo obbligo non è emersa a carico dell'impresa committente la sussistenza della responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 ex., in mancanza di prova degli attori in ordine all'affidamento dei lavori, da parte della A.B., ad una impresa assolutamente inidonea  - essendo la appaltatrice da anni operativa sul mercato e quindi dotata di adeguata esperienza professionale - peraltro è risultata accertata la violazione, da parte della convenuta, degli ulteriori obblighi dianzi indicati, in mancanza di prova contraria.
Di conseguenza va affermata la responsabilità concorrente della A.B., nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.


Sulla responsabilità di At.Fa..

La responsabilità degli amministratori di una persona giuridica per infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti ha sempre natura extracontrattuale, riconducibile, in via di principio, alla violazione del divieto del "neminem laedere" e quindi alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. atteso che, in base all'art. 2087, la responsabilità di natura contrattuale per gli eventuali infortuni sul lavoro dei dipendenti grava sul datore di lavoro.
"Poiché nei confronti del Pa. non si è avuto alcun accertamento in sede penale di imputabilità al medesimo di condotta illecita, penalmente rilevante, e poiché in questa sede nessun elemento probatorio rilevante al riguardo è stato offerto dagli attori, ai fini del riconoscimento, in concreto, di un comportamento colposo del legale rappresentante della società committente direttamente causativo dell'evento dannoso, la relativa domanda all'uopo formulata dagli eredi de lavoratore defunto va disattesa". 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

il giudice unico dr Maurizio Maselli ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente

TRA

Va.Be., Du.Be. e Io.Be., elett.te dom.ti in Roma presso So studio dei procuratori avv.ti Pa. ed An.Cu., che li rappresentano e difendono per delega a margine della citazione e della comparsa di intervento volontario

Attori

E

Al.Or. S.p.A. ed At.Pa., elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio del procuratore Ma.Ma., che li rappresenta e difende per delega in calce ai rispettivi atti di citazione passivi

convenuti

Ma.Va. S.r.l. convenuta contumace

nonché

Zu.In. S.A., elett.te dorata in Roma, presso lo studio del procuratore avv. An.Pa., che la rappresenta e difende per delega in calce alla citazione per chiamata di terzo notificata terza chiamata

OGGETTO: Risarcimento danni.


Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato Va., Du. e Io.Be. convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Ma.Va. s.r.l., la Al.Or. S.p.A. e At.Pa., al fine di sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non, subiti dagli attori, con gli accessori come per legge, a seguito di infortunio occorso il 11.12.2000 nel cantiere sito in via Fo. in Roma, per il quale era deceduto To.Be., rispettivamente fratello e figlio degli istanti.
Così radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio unicamente la soc. A.B., eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per invalidità della procura speciale rilasciata a Du. e Io.Be., deducendo nel merito l'infondatezza della domanda ed evocando nel processo, ai fini di manleva, la Zu.In. S.A.

Questa, nel costituirsi, faceva proprie le argomentazioni già espresse dalla convenuta e concludeva assumendo di essere tenute soltanto nella misura del 40%, quale quota rischio di sua pertinenza, dovendo l'obbligazione risarcitoria essere ripartita tra le tre imprese coassicuratrici con le quali era stata stipulata dall'assicurata la polizza azionata.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 29.1.09.

Diritto

Sulla dedotta invalidità della procura rilasciata dagli attori Du. e Io.Be..

L'eccezione non ha pregio, in quanto la procura rilasciata dai predetti a Io.Co. necessitava unicamente - non essendo in questione la legalizzazione della medesima da parte dell'autorità consolare italiana, per aver la Romania aderito alla convenzione dell'Aja del 5.10.1961 - di allegazione della Apostille, che ai sensi degli artt. 3 e 5 della predetta convenzione, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, ciò che può dirsi essere avvenuto nel caso di specie.

Inoltre va rilevato, ad abundantiam, che gli attori hanno spiegato intervento volontario adesivo autonomo, mediante atto corredato di regolari procure a margine rilasciate e firmate in originale dai genitori del defunto Be., a ratifica della domanda già formulata nell'atto di citazione.
Pertanto, ove mai si volesse ritenere non valida la prima delega di rappresentanza processuale conferita dalla mandataria Co., in ogni caso tale difetto, ove mai sussistente, risulta sanato, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" (cfr. Cass. 12494/01; 15031/00 ).
 
Sulla responsabilità dell'appaltatrice Ma.Va. s.r.l..

La convenuta deve ritenersi responsabile, quale datrice di lavoro del defunto Be. per violazione degli artt. 70 e 77 D.P.R. 164/56, degli artt. 4, II co., 21, 22, I co., 89 II co. lett. a) e b) del D.Lgs. 626/94, nonché degli artt. 4 e 389 sub c) del D.P.R. 547/55 - 547/55 - così come riconosciuto dal Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 5726/05 del 10.3.05 (in atti ), nel processo instaurato nei confronti di Gi.Ri., legale rappresentante della società Ma.Va..
In particolare, la responsabilità di quest'ultima si sostanzia: a) nel non aver accertato l'idoneità dei lucernai a sostenere il peso dei lavoratori, nonché nella mancata predisposizione delle necessarie cautele dirette a garantire l'incolumità degli stessi; b) nel non aver fornito agli operai addetti alla sostituzione del tetto di copertura del capannone di proprietà della committente A.B., strumenti protettivi né vigilato sulla precisa e puntuale applicazione ed uso degli stessi da parte di lavoratori; c) nel non aver fornito agli operai adeguate informazioni sui rischi in materia di sicurezza e salute e ne! non aver predisposto il piano operativo di sicurezza; d) nel non aver disposto la presenza di un sovrintendente all'esecuzione dei lavori, con compiti di vigilanza sull'operato dei lavoratori.
 
Sulla responsabilità della committente A.B. s.p.a..

E' noto che le obbligazioni a carico del committente si sostanziano.

1) nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa appaltatrice e degli operai addetti alla esecuzione dei lavori, sotto il profilo della capacità generica e specifica in riferimento alla natura delle lavorazioni da eseguire;
2) nella predisposizione, prima dell'inizio delle opere, di un piano di lavoro contenente, tra l'altro, la valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute delle maestranze;
3) nella designazione del coordinatore alla progettazione ed all'esecuzione ai fini della sicurezza;
4) nell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme poste a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.
Orbene, se in relazione al primo obbligo non è emersa a carico dell'impresa committente la sussistenza della responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 ex., in mancanza di prova degli attori in ordine all'affidamento dei lavori, da parte della A.B., ad una impresa assolutamente inidonea (cfr. sul punto Cass. 5007/96) - essendo la appaltatrice da anni operativa sul mercato e quindi dotata di adeguata esperienza professionale -, peraltro è risultata accertata la violazione, da parte della convenuta, degli ulteriori obblighi dianzi indicati, in mancanza di prova contraria.
Di conseguenza va affermata la responsabilità concorrente della A.B., nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.

Sulla responsabilità di At.Fa..

La responsabilità degli amministratori di una persona giuridica per infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti ha sempre natura extracontrattuale, riconducibile, in via di principio, alla violazione del divieto del "neminem laedere" e quindi alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. atteso che, in base all'art. 2087, la responsabilità di natura contrattuale per gli eventuali infortuni sul lavoro dei dipendenti (la quale può peraltro concorrere con la responsabilità aquiliana per la lesione del diritto primario e assoluto all'integrità fisica o alla personalità morale de lavoratori ), come pure la responsabilità presunta e comunque aggravata prevista dagli arti 2049 e 2050, grava sul datore di lavoro in quanto tale, e non già, ove si tratti di una persona giuridica, sull'amministratore della medesima, la cui responsabilità concorrente presuppone l'accertamento di una condotta colposa in concreto.
Poiché nei confronti del Pa. non si è avuto alcun accertamento in sede penale di imputabilità al medesimo di condotta illecita, penalmente rilevante, e poiché in questa sede nessun elemento probatorio rilevante al riguardo è stato offerto dagli attori, ai fini del riconoscimento, in concreto, di un comportamento colposo del legale rappresentante della società committente direttamente causativo dell'evento dannoso, la relativa domanda all'uopo formulata dagli eredi de lavoratore defunto va disattesa.

Sull'entità del danno subito dagli attori.

Al riguardo va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla modifica della domanda attuata dagli attori con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., per aver gli stessi richiesto il risarcimento dei danni morale, biologico, morale e patrimoniale, sia "iure proprio che iure successionis", atteso al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle "sedes materiae" in cui è stata dettata, essendo in essa ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Ove si consideri che la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate (danno morale, danno esistenziale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), va di conseguenza escluso che la qualificazione giuridica data alle singole voci di danno rappresenti autonoma domanda per la quale occorre specifica richiesta, costituendo ciascuna di esse uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica, del quale il giudice deve tener conto nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Infine, non può non rilevarsi che, avendo nell'atto introduttivo del giudizio gli attori richiesto il risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non, il contenuto della memoria 183 c.p.c. non rappresenta altro che la puntualizzazione della predetta ampia formulazione, di contenuto emendativo e non innovativo.
Ciò premesso, va osservato che i prossimi congiunti di una persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari, "iure hereditatts", del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, e "iure proprio", nella qualità di prossimi congiunti del defunto, del diritto al risarcimento del danno morale e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. 4754/2004).

A) In ordine al danno biologico richiesto "iure hereditatis" dagli attori, eredi della vittima, va osservato che nel caso di lesioni personali le quali determinino quodam tempore, dopo un apprezzabile periodo di sopravvivenza, la morte della persona lesa, quest'ultima acquista e trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea per il tempo di permanenza in vita e non già quello da invalidità permanente che, nella specie, non è configurabile (cfr. Cas. 3549/04).
Orbene, se la peculiarità del danno biologico terminale è costituita dal fatto che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte il soggetto in un limitato, sia pur apprezzabile, lasso di tempo, va osservato che nel caso in esame il Be. è deceduto contestualmente all'evento dannoso.
Pertanto non è configurabile la risarcibilità di siffatto danno, attesa la inesistenza dell'ambito di sopravvivenza del de cuius.

B) In ordine al danno morale derivante dalla morte del congiunto, va osservato che la relativa liquidazione sfugge ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi solo col ricorso all'equità, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia e l'intensità del legame affettivo.
Nel caso in esame risulta che il defunto aveva 38 anni al momento del decesso e che il danno è lamentato dal fratello (di anni 41) e dai genitori, rispettivamente di anni 66 e 65.
Deve ritenersi che il dolore per la perdita del figlio, ancorché non convivente, sia stato assai intenso per gli attori, a causa della prematurità del decesso e dell'intensità del legame affettivo che unisce i genitori al figlio.
Alla luce di tali considerazioni si stima equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 197.000,00 per ciascuno di essi.
Quanto alla posizione del fratello, avuto riguardo ai parametri anzidetti, si stima di attribuire a Va.Be. la somma di Euro 98.472,00.

C) in ordine al danno biologico "iure proprio", consistente nella lesione del diritto alla salute psicofisica subita dall'erede in conseguenza della morte del familiare a causa del fatto illecito altrui, si stima equo liquidare la somma di Euro 50.000 per ciascuno dei genitori e in Euro 20.000,00 per il fratello.

D) in ordine al danno patrimoniale va osservato che i congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui possono richiedere iure proprio il risarcimento del danno patrimoniale indipendentemente dal loro diritto agli alimenti verso la vittima, quando per effetto di detta perdita siano venute loro a mancare quelle sovvenzioni che, in quanto corrisposte dal de cuius in modo durevole e costante, costituiscano in concreto un sicuro beneficio economico.

In tal modo il risarcimento del danno viene subordinato soltanto all'accertamento della privazione per i congiunti di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro (cfr. Cass. 23/88).

Per ottenere il risarcimento di tale danno i richiedenti hanno comunque l'onere di provare, anche per presunzioni ex art. 2727 c.c. una stabile contribuzione del defunto in proprio favore, ovvero fornire elementi parametrici attendibili dai quali desumere che in futuro la vittima avrebbe stabilmente contribuito, ed in quale misura, al mantenimento dei genitori superstiti.
Nel caso in esame non risulta dimostrato tale danno, mancando la prova sia del reddito del de cuius che del contributo economico alle esigenze familiari.

Infine non possono essere liquidate le spese funerarie sostenute dagli attori in quanto già liquidate in sede penale.

Null'altro è dovuto in favore degli attori in quanto anche delle componenti del danno da perdita del rapporto parentale si è già tenuto conto in sede di liquidazione del danno morale soggettivo.
In ultimo, poiché risulta già attribuito a Va.Be. dal giudice penale l'importo di Euro 60.700,00, residua in suo favore un credito di Euro 57.772,00, al cui pagamento vanno condannati i convenuti.
Ai danneggiati va inoltre attribuita una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento dell'importo risarcitorio come sopra liquidato; somma da determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., con il seguente metodo:

- a base del calcolo va posta non la somma liquidata (cioè rivaluta ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;

- su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali; sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.

Sulla posizione della chiamata compagnia assicuratrice.

La polizza stipulata dalla A.B. S.p.A. con la Zu.In. S.A. prevede che quest'ultima sia coassicuratrice, in quota rischio per il 40%, con altre due compagnie (Su. S.p.A. e Ll.Ad. S.p.A.).

Pertanto, la terza chiamata è obbligata a manlevare l'assicurata nei predetti limiti, ai sensi dell'art. 1911 c.c., non valendo la stipulazione tra coassicuratori della clausola di "guida" o di "delega" - contrariamente a quanto assunto dalla convenuta assicurata - a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina, nemmeno nel caso di "mala gestio" del coassicuratore delegato, la caratteristica essenziale della coassicurazione, ossia l'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con compensazione nel rapporto costituito tra la società assicurata e la impresa assicuratrice, attesa la immediata disponibilità da questa manifestata all'assolvimento dell'obbligazione di garanzia, nei limiti della propria quota di rischio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa come in epigrafe promossa, così provvede:

1) condanna le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati quanto a Va.Be. in Euro 57.772,00; quanto agli altri in Euro 247.00,00 ciascuno, oltre lucro cessante ed interessi come in motivazione;

2) rigetta la domanda avanzata dagli attori nei riguardi di At.Pa.;

3) condanna le società convenute, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.560,00, di cui Euro 390,00 per esborsi, Euro 3.050,00 per competenze ed Euro 6.120,00 per onorari, oltre iva, cap e spese generali;

4) compensa le spese processuali tra la convenuta A.B., S.p.A. e la terza chiamata in causa.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2009.