CONFINDUSTRIA
DPCM 12 ottobre 2021
Novità sulle modalità di controllo dei green pass
Nota di Aggiornamento
15 ottobre 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM 12 ottobre 2021, che modifica il DPCM 17 giugno 2021, recante, tra l’altro, la disciplina sulla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass.
Il nuovo DPCM, in vigore dal 14 ottobre 2021, recepisce diverse richieste di Confindustria, volte a semplificare le modalità di svolgimento dei controlli dei green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Esso fornisce alcune soluzioni alle principali problematiche operative emerse ai fini dell’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.
In particolare, il nuovo DPCM risolve la questione dei controlli da remoto (es. dei lavoratori che non accedono alla sede aziendale o in trasferta) e quella dell’integrazione del sistema di verifica dei green pass con i sistemi di controllo già utilizzati dai datori di lavoro (es. sistemi di rilevazione delle presenze).
Infatti, ferma la possibilità di avvalersi della App “VerificaC19” (che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità del green pass, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione), il nuovo DPCM implementa ulteriori funzionalità, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità.
Il riferimento è, in particolare, a:
• per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, la verifica del possesso del green pass in corso di validità attraverso la consultazione del Portale istituzionale INPS, integrato con la Piattaforma nazionale-DGC. Si tratta di una novità importante che, in linea con le richieste di Confindustria, consentirà di effettuare le verifiche da remoto e di controllare i lavoratori che non accedono ai locali aziendali. Quanto alle funzionalità di tale sistema, il nuovo Allegato H del DPCM 17 giugno 2021 prevede che il Portale INPS metterà a disposizione un servizio “Richiesta verifica Green-Pass”, attivabile su richiesta del datore di lavoro, che dovrà indicare i verificatori da abilitare alle verifiche. I controlli da remoto devono essere effettuati esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo quelli assenti per specifiche casuali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 13, co. 15 del DPCM 17 giugno 2021, nel caso in cui all'esito delle verifiche effettuate da remoto tramite il Portale INPS, il lavoratore non risulti in possesso di una certificazione in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante la App “VerificaC19”;
• il Software Development Kit - SDK, che consente che consente di creare delle App per integrare le funzionalità di verifica dei green pass - mediante la lettura del QR Code - nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura. Si tratta di una novità importante che, in linea con le richieste di Confindustria, consentirà di semplificare le verifiche all’accesso, concentrando in un unico sistema le diverse attività di verifica (es. rilevazione delle presenze, controllo della temperatura, verifica dei green pass). Il pacchetto di sviluppo per le integrazioni dei sistemi di controllo è disponibile già dal 13 ottobre scorso (per maggiori informazioni, v. https://www.dgc.gov.it/web/sistemi-di-verifica-automatizzati.html e nuovo Allegato H del DPCM 17 giugno 2021).
I nuovi strumenti di controllo sono stati rilasciati con l’obiettivo di semplificare le attività di verifica. La loro previsione non incide, se non in termini operativi, sul sistema di controllo discrezionalmente definito dal datore di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative. A tal fine, si ricorda che rimangono valide le indicazioni fornite da Confindustria in:
• la Nota di Aggiornamento 27 settembre 2021, "L'estensione del Green pass al lavoro privato Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127” (al netto dei nuovi strumenti per l’integrazione della verifica dei green pass con i sistemi già in uso per la rilevazione delle presenze e della temperatura);
• la Documentazione per l’organizzazione delle verifiche, salvo quanto di seguito illustrato in merito alla registrazione e/o alla verbalizzazione delle attività di verifica.
Il nuovo DPCM chiarisce anche la tipologia di documentazione utilizzabile ai fini delle verifiche e le attività di trattamento dati personali consentite all’esito dei controlli.
In particolare, si prevede che, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della Piattaforma nazionale DGC, i lavoratori possano comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino una delle condizioni di cui all’art. 9, co. 2, lett. a), b) e c) del DL n. 52/2021, vale a dire di:
• aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni; il documento è valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Al riguardo, si segnala che il certificato di somministrazione della prima dose del vaccino non ha efficacia di green pass e, pertanto, non è valido ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, prima che siano trascorsi 15 giorni dalla somministrazione stessa. Infatti, ai sensi dell’art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021, che esplicita le condizioni di cui al precedente art. 9, co. 2, lett. a) dello stesso DL n. 52, la certificazione verde COVID-19 “vaccinale” è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
La decorrenza dei 15 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino quale condizione per l’utilizzo della relativa certificazione è stata anche chiarita dalle FAQ n. 3 pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹ che, infatti, evidenzia che la documentazione equivalente al green pass possa essere utilizzata dai soggetti che hanno diritto al green pass, vale a dire da quelli che hanno titolo al rilascio della certificazione verde COVID-19 che, come anticipato, nel caso di prima dose di vaccino (salva la vaccinazione post guarigione, su cui v. infra), si consegue decorsi 15 giorni dalla somministrazione.
Sulla questione è intervenuta anche una FAQ pubblicata sulla Piattaforma green pass² che, con riferimento alla certificazione della somministrazione della prima dose di vaccino, prevede che possa essere utilizzata ai fini dell’esibizione del green pass se attesta o referta di aver effettuato la prima dose da 15 giorni;
• aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19; il documento è valido dalla data di somministrazione del vaccino;
• aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose);
• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
• essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti.
Tale previsione consente, da un lato, di evitare che eventuali aggiornamenti operativi della Piattaforma nazionale DGC possano compromettere il rilascio della certificazione e la relativa esibizione da parte del lavoratore; dall’altro, abilita i datori di lavoro a prendere visione della relativa documentazione ai fini dei controlli.
Quanto alle attività di trattamento dati personali consentite all’esito dei controlli, il nuovo DPCM conferma l’interpretazione di Confindustria relativa alla possibilità di raccogliere i dati dell’intestatario della certificazione ai fini dell’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.
Tuttavia, il DPCM limita la raccolta ai soli dati strettamente necessari all’adozione delle misure di cui all’art. 9-septies, commi 6 e seguenti del DL n. 52/2021 e, quindi, alla sola realizzazione delle attività conseguenti a un controllo del green pass con esito negativo (es. assenza ingiustificata, sanzioni disciplinari, redazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione, trasmissione degli atti al Prefetto).
Alla luce di tale specifica limitazione, devono considerarsi non consentite le attività di registrazione e/o verbalizzazione delle attività di verifica che comportano l’annotazione dei soggetti controllati con esito positivo. Il richiamo normativo dei soli commi 6 e seguenti dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 (e non anche dei commi precedenti e, in particolare, del comma 5), infatti, sembrerebbe non consentire di invocare il perseguimento del legittimo interesse del datore di lavoro a elaborare la documentazione di rendicontazione delle attività di controllo che, in base al precedente impianto, avrebbe legittimato una registrazione e/o una verbalizzazione più puntuali con l’eventuale indicazione dei soggetti controllati con esito positivo.
In ogni caso, delle attività di verifica con esito positivo può continuare a darsi evidenza nei documenti di registrazione/verbalizzazione in termini aggregati, avendo eventualmente cura di specificare nella procedura di organizzazione delle verifiche che, per effetto del nuovo art. 13, co. 5 del DPCM 17 giugno 2021, i sistemi di monitoraggio e rendicontazione delle attività riporteranno solo dati aggregati. Inoltre, assume notevole rilevanza la responsabilizzazione dei soggetti incaricati delle verifiche, affinché i controlli siano effettuati in conformità al quanto stabilito nella procedura aziendale. Al fine di rafforzare la portata della documentazione di rendicontazione, potrebbe altresì essere opportuno specificare nella stessa che le attività di controllo sono state svolte ai sensi della procedura aziendale.
Per quanto riguarda la registrazione e/o la verbalizzazione delle attività di verifica che comportano l’annotazione dei soggetti controllati con esito negativo, si ritiene che le stesse, elaborate sia ai fini dei controlli dell’Autorità pubblica, che ai fini della gestione del rapporto di lavoro, possano continuare a riportare i riferimenti ai soggetti controllati, per dare atto del controllo stesso a cui hanno fatto seguito la contestazione della violazione a mezzo di verbale, l’allontanamento dai luoghi di lavoro, la notifica dell’assenza ingiustificata e, nei casi previsti, l’applicazione di sanzioni disciplinari e la trasmissione degli atti della violazione al Prefetto ai sensi dell’art. 9-septies, commi 6 e seguenti del DL n. 52/2021.
Infine, il nuovo DPCM:
• inserisce formalmente i datori di lavoro privati e i loro delegati tra i soggetti deputati ai controlli del green pass in ambito lavorativo, confermando che i soggetti delegati siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sulle attività di verifica;
• fa salvo quanto previsto dal DL n. 139/2021 in tema di comunicazione preventiva (v. Nota di aggiornamento 11 ottobre 2021, “DL n. 139/2021 - Le misure di interesse per le imprese”).
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¹ https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.
² https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#lavoro; Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato? Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni: 1. aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 2. aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19; 3. aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose); 4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Fonte: un-industria.it