Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo del Dipartimento


Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
e per il suo tramite a tutti gli Uffici di diretta collaborazione
Al Sig. Capo dipartimento dell’amministrazione giudiziaria
Al Sig. Direttore Generale dei Magistrati
Al Sig. Direttore Generale del Personale e della formazione
Al Sig. Direttore Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie
Alla Sig.ra Direttore Generale per i Sistemi informativi automatizzati
Al Sig. Direttore Generale del bilancio e della contabilità
Alla Sig.ra Direttore Generale di statistica e analisi organizzativa
Alla Sig.ra Direttore Generale reggente per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli
Ai Sigg.ri Direttori degli Uffici I e II Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria
Al Sig. Presidente dell’Organismo Indipendente di valutazione
e p.c.
Al Sig. Sottosegretario On.le Francesco Paolo Sisto
Alla Sig.ra Sottosegretario On.le Anna Macina
Al Sig. Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Al Sig. Capo della Segreteria della Ministra
e p.c.
Al Sig. Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero
Al Sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
Alle RSU
Alle RLS
Alle OO.SS

 

OGGETTO: Circolare sull’organizzazione delle verifiche connesse all’obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, è introdotto l’obbligo per i pubblici dipendenti di accedere ai luoghi di lavoro muniti della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) e l’obbligo di esibizione della certificazione medesima a richiesta, modificando il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo il nuovo articolo 9 quinquies.
I novellati articoli 9 quinquies e 9 sexies del citato decreto-legge n. 52 del 2021 dettano poi una articolata disciplina sulle modalità e conseguenze per la rilevazione del possesso della certificazione verde COVID-19.
In tale contesto si inseriscono le Linee Guida emanate con DPCM del 12 ottobre 2021 sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 5, del già citato decreto-legge n. 52 del 2021.
Con la presente circolare – emanata anche ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 2002, pertanto valevole per le parti comuni della sede Ministeriale di via Arenula – si intende offrire una prima indicazione informativa e operativa per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro ministeriali, suscettibile di maggiori dettagli con successive circolari sul tema, come si dirà nel prosieguo.


1. I destinatari dell’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19
Ai sensi del nuovo articolo 9 quinquies decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovverosia i dipendenti in regime di pubblico impiego contrattualizzato), deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) ed esibirla[1] allorquando richiesto, “ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa”.
Tale obbligo si presenta quindi non in maniera astratta, ma strettamente collegato alla fisica presenza in ufficio.
Analogo obbligo è previsto anche:
- per il personale “non contrattualizzato”, e quindi, ad esempio, agli appartenenti alla Polizia penitenziaria (articolo 9 quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021);
- per il personale magistratuale collocato fuori ruolo presso questa Amministrazione (articoli 9 quinquies, comma 10, e 9 sexies, del decreto-legge n. 52 del 2021 e articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mente dei quali si applica altresì nei loro confronti anche la disciplina speciale dettata dal medesimo articolo 9 sexies);
- per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici centrali dell’Amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021), quali, ad esempio, gli addetti ai servizi di vigilanza e di pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo;
- più in generale, per tutti i soggetti che accedono alle sedi ministeriali per lo svolgimento di qualsiasi attività e per la fruizione di servizi diversi da quelli che questa Amministrazione è tenuta ad erogare.
L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde, tuttavia, non è previsto per:
i soggetti che accedono agli uffici centrali dell’Amministrazione in qualità utenti, ovvero coloro i quali ivi si recano per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare; i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro e congresso, ovvero per partecipare alle commissioni di esame) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla, come specificato dalle suddette Linee Guida[2];
i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, a qualsiasi categoria essi appartengano tra quelle sopra indicate (articolo 9 quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021).
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione QRCODE – e non già la certificazione verde di cui si è detto – sussiste anche per tali soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale, cioè coloro che siano già in possesso di certificazione medica di esenzione rilasciata dal proprio medico o dal personale indicato dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 (come integrata dalla successiva circolare del 25 settembre 2021).
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene, infatti, rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Viene, sul punto, in rilievo la previsione delle Linee Guida, a tenore delle quali “per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021”.
In ragione di quanto sopra, il dipendente già esentato dalla campagna vaccinale ad opera del proprio medico o da soggetti equiparato ai sensi della richiamata Circolare del Ministero della Salute potrà in questa prima fase (e fino al rilascio dell’apposito QRCODE) inviare al medico competente di questa Amministrazione – mediante comunicazione da inoltrare alla dottoressa C*F* sulla mail dedicata dott.c*.f*@gmail.com – la sola certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale (e non anche la documentazione medica presupposta) unitamente all’autorizzazione ad informare di tale circostanza il solo personale preposto all’accertamento.

2. La certificazione green pass da possedere ed esibire a richiesta
Il personale di questa Amministrazione centrale ed i soggetti suindicati devono essere in possesso della certificazione verde (acquisita perché sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni, o perché risultati negativi al tampone, o perché guariti dall’infezione Covid-19 negli ultimi 6 mesi) ed esibirla allorquando richiesto, e tale richiesta può essere rivolta sia in fase di accesso alle strutture ministeriali, sia in qualsiasi momento successivo e fintanto che perduri la presenza nell’ufficio.
Quanto alle concrete modalità tecnico-operative di svolgimento di tale controllo, esso potrà avvenire mediante esibizione del certificato di green pass in modalità cartacea, o su supporto digitale con verifica mediante l’applicazione gratuita VerificaC19 scaricata sui dispositivi mobili che saranno messi a disposizione da questo Dipartimento, ovvero con le altre modalità automatiche che saranno successivamente comunicate (accesso alla piattaforma NOPIA ecc.).
La certificazione verde, pertanto, potrà essere esibita in formato cartaceo o digitale, mentre è tassativamente esclusa la possibilità di autocertificarne il possesso.
Inoltre, ai sensi delle citate Linee Guida, “nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo”.
La certificazione, sia essa in formato cartaceo o digitale ovvero la documentazione di cui al precedente capoverso, non potrà comunque essere trattenuta dal personale incaricato del controllo.

3. Obblighi relativi al possesso di green pass ed obblighi ulteriori
L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde rappresenta, come evidenziato, condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il possesso della certificazione verde, comunque, venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena o isolamento fiduciario. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste da questa Amministrazione per tali evenienze, a partire dagli obblighi informativi al dirigente dell’ufficio, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. È di tutta evidenza, inoltre, come permanga l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni fornite da questa Amministrazione (contenute nel DVR come integrato) per il contenimento e la riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro, al pari del divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia (pertanto anche in assenza di un accertamento dell’infezione a mezzo di tampone).

4. Gli incaricati dell’accertamento
L’organizzazione delle verifiche suddette, anche a campione, secondo le modalità che più oltre si illustreranno, richiede che vengano individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni eventualmente riscontrate.
In ragione della complessa organizzazione ministeriale appare opportuno che tale funzione venga riservata a dirigenti di livello generale o non generale, che hanno la competenza sulla rispettiva struttura o servizio, salva la possibilità da parte di costoro di delegare.
L’atto di delega deve essere rilasciato per forma scritta.
Per le verifiche all’ingresso della sede ministeriale di via Arenuale è stata valutata positivamente, all’esito dell’interlocuzione con il sig. Capo di Gabinetto e con il sig. Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la possibilità di destinare a tale servizio il personale dell’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.Pe.V.), già addetto alla vigilanza, sorveglianza e controllo, personale a cui verranno forniti dispositivi mobili da parte della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie entro i primi giorni della settimana prossima.

5. Modalità di verifica
Quanto al ventaglio delle modalità di verifica della certificazione verde, si sottolinea che le stesse possono essere identiche per il personale amministrativo e soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’articolo 9 quinquies nonché per i magistrati collocati fuori ruolo presso questa Amministrazione.
Nel dettaglio, il sistema delineato dal decreto-legge n. 52 del 2021 e dalle Linee Guida individua due meccanismi di controllo: quello all’accesso, “a tappeto” o a campione, con o senza l’ausilio di sistemi automatici, e quello all’interno delle strutture, necessariamente a campione.
Quanto alle verifiche all’accesso di carattere automatico, si informa di avere incaricato la Direzione generale per i sistemi informativi di una prima indagine e verifica operativa.
Allo stato, all’esito di tali verifiche, lo strumento che appare più confacente tra quelli delineati dalle Linee Guida, è quello del nuovo – istituendo – servizio di interrogazione di NoiPA, in quanto si tratta di una piattaforma della quale il Ministero della giustizia è già fruitore.
Ed infatti, questa Amministrazione è già interoperabile con la piattaforma NoiPA, ed il nuovo servizio consentirà ai soggetti formalmente incaricati dell’accertamento (ut infra), previo accesso in modalità sicura, di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde COVID-19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio.
Tuttavia, poiché tale modalità non è stata ancora resa operativa dal Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce la piattaforma NoiPA, e con il quale si stanno tenendo le opportune interlocuzioni, la rilevazione della certificazione verde non può che avvenire cartaceamente o avvalendosi dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, precaricata sui dispositivi mobili che verranno forniti dalla Direzione generale delle risorse e delle tecnologie entro la prossima settimana.
Nello specifico, le verifiche all’ingresso delle sedi ministeriali saranno condotte dal personale dell’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.Pe.V.), ove già addetto alla vigilanza, sorveglianza e controllo della struttura; al fine di consentire in questa prima fase – che coincide con la cessazione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa – un ordinato e coordinato rientro in presenza del personale in una adeguata cornice di sicurezza, e per esigenze organizzative l’U.S.Pe.V. potrà realizzare le verifiche all’accesso anche non a tappeto, almeno in una prima fase.
Per tale motivo occorre allo stato anche abbinare la modalità di controllo a campione come sotto si dirà.
Quanto al controllo all’accesso, in particolare, per la sede Ministeriale di via Arenula, il controllo verrà effettuato presso gli accessi monumentale, carraio, di via della Seggiola e di via delle Zoccolette (quanto ai fornitori), ed interesserà anche coloro che accedono all’ “ufficio passi” e che non siano utenti.
Una volta che saranno rese operative le modalità di controllo all’accesso “a tappeto”, queste dovranno essere considerate prioritarie, come espressamente indicato dall’articolo 9 quinquies, comma 5. Coerentemente con le Linee Guida il controllo a campione verrà comunque mantenuto anche successivamente per ovviare a casi, eventuali, di malfunzionamento dei sistemi di rilevazione automatica all’accesso.
In attesa di tale integrazione sistemica e di una diffusione del controllo all’eccesso a tappeto, le verifiche verranno svolte a campione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento di cui si è detto al punto precedente.
L’accertamento all’accesso del lavoratore che dovesse risultare sfornito della certificazione verde Covid-19, comporterà il divieto del lavoratore e dei destinatari dell’obbligo di certificazione verde di accedere all’ufficio, manifestato dal personale dell’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.Pe.V.).
Il preposto dell’U.S.Pe.V. all’accertamento deve, altresì, comunicare con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è consentito l’accesso, come previsto dalle citate Linee Guida.
In particolare, per questo Dipartimento la comunicazione dovrà essere diretta all’ufficio IV della Direzione generale del personale e della formazione, anche per l’ulteriore seguito. Si invitano le altre Autorità in indirizzo a segnalare all’U.S.Pe.V. il competente ufficio al quale destinare siffatte comunicazioni.
A fine di consentire un più rapido controllo all’accesso a partire dalla prossima settimana al personale dell’ U.S.Pe.V. verrà fornito un supporto automatico costituito da dispositivi radiomobili con sim-card di solo traffico dati, atteso che questo Dipartimento, per il tramite della competente Direzione generale, ha provveduto a noleggiare un congruo quantitativo di dispositivi da destinare al personale che verrà incaricato delle verifiche e che ne sia sprovvisto.
Le modalità di accertamento e verifica degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione trovano la propria regolazione, oltre che nella disposizione di legge, nelle norme contenute nel DPCM citato, che qui di seguito si ripercorrono.
In particolare, il controllo successivo a campione – da parte dei dirigenti di livello generale o non generale, che hanno la competenza sulla rispettiva struttura o servizio – dovrà avvenire con cadenza giornaliera secondo criteri di rotazione, assicurando comunque una percentuale significativa (non inferiore al 20 % del personale in servizio, secondo quanto suggerito dalle Linee Guida) e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
A tutti gli incaricati dell’accertamento verrà fornito, entro la prossima settimana sin dai prossimi giorni, il dispositivo mobile con dell’app “VerificaC19”, ove essi siano sprovvisti di cellulare aziendale.
Si prega pertanto le SS.LL. di verificare se l’incaricato è provvisto o meno di cellulare già fornito dall’amministrazione e di indicare al consegnatario i nominativi dei soggetti che sono incaricati delle verifiche del green pass ai fini di eventuale consegna del dispositivo mobile.
Al contenuto dell’obbligo (possesso della certificazione verde ed esibizione su richiesta) deve necessariamente corrispondere il potere di verifica (accertamento del possesso e potere di richiesta di esibizione). Il dato acquisito mediante la verifica, si ribadisce, non può essere oggetto di registrazione ma solo di “sanzione” in caso di concreto accertamento della violazione.
Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, si pongono le seguenti questioni.
Specificamente, nel caso di controllo a campione dopo l’accesso alla struttura ministeriale, il dirigente che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore, sprovvisto di certificazione valida, di lasciare immediatamente il luogo di lavoro e dovrà comunicare al competente ufficio (ut supra) l’inizio dell’assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive non lavorative, come indicato dalle Linee Guida.
Parimenti, il soggetto che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e dovrà immediatamente lasciare il luogo di lavoro, non potendo, peraltro ed in alcun modo, essere adibito a modalità di lavoro agile.
In tutti i casi in cui il dipendente acceda alle strutture ministeriali senza il possesso di certificazione verde, inoltre, il dirigente responsabile sarà tenuto ad avviare le procedure sia disciplinari che sanzionatorie (di cui all’articolo 9 quinquies, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 52 del 2021). In particolare, il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso senza ritardo al Prefetto, competente ad irrogare la sanzione amministrativa, disposizione valevole per tutti i dipendenti pubblici.

6. Le conseguenze dell’accertamento
I dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati ex lege assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione. Tale periodo di assenza ingiustificata non dà luogo di per sé a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; nondimeno per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati[3].
Nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo a campione, l’incaricato dovrà invitare il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il luogo di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo la constatazione dell’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente sarà tenuto ad avviare anche le procedure sanzionatorie e disciplinari di cui all’articolo 9 quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.
Fermo restando, dunque, l’obbligo in via generale del dipendente di comunicare immediatamente all’ufficio la propria positività ovvero la sottoposizione a quarantena/isolamento e tenuto conto che la rilevazione dell’assenza ingiustificata e la conseguente sospensione di ogni trattamento economico discendono ugualmente anche dal solo mancato accesso per indisponibilità del green pass, la condotta del dipendente che comunque acceda ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde, è sanzionata, congiuntamente e non alternativamente:
- salvo che il fatto costituisca reato (in particolare in conseguenza dell’alterazione o falsificazione della certificazione verde o di sostituzione di persona con utilizzo della certificazione altrui, e comunque con esclusione della contravvenzione ex articolo 650 c.p., per espressa previsione di legge), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, restando fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (in tema di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato)[4];
- in sede disciplinare.
Occorre altresì richiamare quanto disposto dall'articolo 9 quinquies, comma 10, della fonte in commento, in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico. Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 sexies commi 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, l’assenza ingiustificata dall’ufficio e l’accesso in violazione delle previsioni individuate dalla norma, oltre alle sanzioni previste dal comma 8 dell'articolo 9 quinquies.

7. Verifica e controllo per i visitatori, soggetti e doveri per uffici ospitati presso la sede di via Arenula
Come già accennato il decreto-legge 127/2021 prevede le modalità di verifica di cui all’articolo 9 quinquies estende le necessità di controllo e verifica a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
Per tale motivo la presente circolare viene inviata al Consiglio Nazionale forense, all’Ufficio centrale di bilancio, alle RSU e alle OO.SS. perché prendano visione delle modalità di verifica agli accessi sopra indicati e perché operino, in relazione ai dipendenti che lavorano nei locali a loro concessi presso la sede di via Arenula per gli opportuni controlli e verifiche.
Quanto alle ditte di pulizia e alle altre ditte di servizi e forniture, al personale del bar i controlli all’accesso seguiranno modalità identiche a quelle dei dipendenti del Ministero della giustizia, si dà altresì mandato alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie per le verifiche in ordine all’apprestamento da parte dei relativi datori di lavoro delle modalità di controllo del green pass.

8. Ulteriori indicazioni finali.
Come chiarito dalle Linee Guida più volte citate, non è possibile che personale che non abbia esibito, su richiesta, il green pass e sia pertanto assente ingiustificato sia adibito, solo per tale circostanza, a svolgere lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
La cessazione a far data dal 15 ottobre 2021 del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, con conseguente progressivo rientro in ufficio del personale che prima si avvaleva di tale istituto, rende opportuno ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale delle sedi Ministeriali, secondo le modalità indicate da separata circolare sul punto.
Va da ultimo ricordato che sono sanzionati i datori di lavoro, come sopra individuati, che non ottemperino alle disposizioni che impongono loro di verificare il rispetto delle prescrizioni e di adottare le misure organizzative nel termine previsto (articolo 9 quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021).
Di interesse è anche la disciplina recentemente dettata dal decreto-legge n. 139 del 2021. In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 di tale decreto-legge per individuate, particolari esigenze organizzative e di pianificazione dei servizi, sarà possibile richiedere preventivamente le dichiarazioni previste dall'articolo 9 quinquies, comma 6[5].
L’acquisizione di tale dichiarazione potrà avvenire con le modalità, cartacea o elettronica, e con la periodicità che saranno ritenute più opportune dai Direttore generali in relazione all’esigenza organizzativa delle rispettive articolazioni, di programmazione che ne rappresenta il presupposto giustificativo, dei servizi essenziali eventualmente svolti.
Si inoltra al Gabinetto del Ministro anche per inoltro a tutti gli uffici di diretta collaborazione.
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale dipendente e si porgano i più cordiali saluti.

Roma, 13 ottobre 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini

___

[1] Secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, “il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. […] Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.”.
[2] Secondo le Linee Guida richiamate “Tale obbligo – il possesso della certificazione verde e la sua esibizione – peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass”, – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. […] In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.”.
[3] “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento)” (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica).
[4] Chiariscono le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica: “Le sanzioni previste dall’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a. mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l’assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l’ufficio competente, verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato (anche con una semplice email) l’assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all’accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
b. accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questi delegato - che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020”.
[5] DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 3. Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies e' inserito il seguente:
"Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".
Articolo 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2-ter:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
b. l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;
c. all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
d. all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
[…]
f. all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;
g. all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.
3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.