Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”
Rep. Atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2021:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la nota del 24 agosto 2021 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del perfezionamento dell’Accordo da parte della Conferenza Unificata, ha trasmesso le “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”;
VISTA la nota DAR 0014450 del 31 agosto 2021 con la quale detto provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e alle Autonomie locali, con contestuale convocazione di riunione tecnica per il giorno 16 settembre 2021;
VISTA la nota DAR 0015366 del 15 settembre 2021 con la quale, su richiesta delle Regioni, la suddetta riunione è stata posticipata al 29 settembre 2021;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 29 settembre 2021, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto alcuni chiarimenti a seguito dei quali hanno espresso avviso positivo mentre l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e finanze del 7 ottobre 2021, i cui contenuti erano già stati espressi nel corso della suddetta riunione tecnica dal rappresentante del predetto Dicastero il quale ha comunicato che eventuali provvedimenti normativi, volti ad attuare quanto previsto nelle citate linee guida dovranno essere accompagnati dalle relative relazioni tecniche che quantifichino puntualmente gli oneri derivanti dai previsti interventi e dall’individuazione degli adeguati mezzi di copertura finanziaria con i quali farvi fronte;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Autonomie locali;
 

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:
Visti:
- il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in particolare all’art. 78 par. 2 lett. f, all’art. 79 par. 2 lett. d e all’art. 151;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare ai titoli I “Dignità”, II “Libertà” e IV “Solidarietà”;
- la Costituzione della Repubblica, in particolare agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 32, 34;
- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955;
- La Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 1304 del 1957;
- La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29, adottata il 21 giugno 1930, sul lavoro forzato e obbligatorio, la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 105, adotta il 25 giugno 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, entrambe ratificate dall'Italia;
- Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991);
- Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore, New York, 25 maggio 2000, ratificato con L. n. 46 del 11 marzo 2002);
- Convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999. Ratificata dall’Italia con l. n. 148 del 25 maggio 2000;
- Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato dall’Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata dall’Italia con la legge n. 108 del 2010;
- La Direttiva 2004/81/CE, recepita in Italia con L. n. 29 del 25 gennaio 2006, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- La Direttiva 2009/52/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- La Direttiva 2011/36/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo. n.24 del 4 marzo 2014, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
- La Direttiva 2012/29/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
- La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. in part. articolo 57 n. 1 lett. f: “ Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi (...) f lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”)
- Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
- La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone";
- La Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019, ratificata con la legge n. 4 del 15 gennaio 2021;
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'articolo 18, che disciplina la protezione sociale, e l’articolo 22, comma 12-quater che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 27 sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
- Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come da ultimo modificato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ed in particolare l’art. 1 sexies relativo al sistema di accoglienza ed integrazione;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- l’articolo 9, comma 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, un piano di interventi, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, che preveda apposite misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e Amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale;
- l’articolo 25 quater del decreto legge n.119 del 23 ottobre 2018, come convertito con emendamenti dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018 e come modificato dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con emendamenti, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale ha istituito il “Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di elaborare un piano nazionale di interventi per la prevenzione e il contrasto a tali fenomeni;
- il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020¬22)”, approvato il 20 febbraio 2020 dal succitato “Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, rispetto al quale è stata sancita intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020;
Considerati:
- che il menzionato “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”, prevede, tra le azioni prioritarie, la pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e il rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa;
- che, a tal fine, è stato costituito presso la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne coordina i lavori, un gruppo di lavoro inter-istituzionale composto da rappresentanti: del Ministero del lavoro - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Direzione generale dei Sistemi Informativi dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione; del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); del Servizio Centrale del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale gestito da ANCI; dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL); delle Regioni (Regione Basilicata come coordinatore del Gruppo dedicato ai trasporti, Regione Lazio, Regione Puglia); dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); del CONSORZIO NOVA (partner dei progetti “SU.PR.EME” e “P.I.U. SU.PR.EME” per azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle regioni del centro-sud); di ANPAL Servizi Spa; dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) al fine di elaborare delle linee guida per l’identificazione, la protezione e l’assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo; 
- le conclusioni contenute nell’indagine conoscitiva “sul fenomeno del cosiddetto caporalato in agricoltura” adottata il 12 maggio 2021 dalle Commissioni riunite XI Lavoro e XIII Agricoltura della Camera dei deputati in cui si raccomanda l’istituzione di un sistema di presa in carico delle vittime, al fine di indirizzarle ai percorsi di protezione e assistenza corrispondenti alle rispettive necessità (servizi di prima accoglienza, assistenza sanitaria, tutela legale e supporto sociale) da legare a misure di inserimento lavorativo in raccordo con i Servizi per il lavoro;
 

SI CONVIENE

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: “Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
 

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 - 2022)

LINEE GUIDA NAZIONALI
in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura
ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199


Premessa
1. Secondo le stime dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), il tasso di lavoro non regolare tra gli addetti all'agricoltura è il più elevato tra tutti i settori economici. Fenomeni di sfruttamento lavorativo interessano molti lavoratori nel settore agricolo, e in particolare tra i più vulnerabili, quali le donne, i minori e gli stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, vittime di tratta, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o a carattere umanitario. Si registrano casi di violazione dei diritti in materia di lavoro e, in molti casi, i lavoratori segnalano gravi abusi, condizioni di lavoro e di vita inadeguate e disumane, intimidazioni, trattamenti degradanti (persino forme di schiavitù moderna) imposti dall'intermediario o dallo stesso datore di lavoro. La grande vulnerabilità di alcuni gruppi, come nel caso degli stranieri privi di documenti, comporta la caduta nel circolo vizioso e criminale del caporalato. Sebbene l'essere vittima di sfruttamento lavorativo prescinda dalla nazionalità dei soggetti coinvolti, i migranti sono più esposti a tale rischio in ragione della loro accentuata vulnerabilità derivante dal combinarsi di diversi fattori (ad es. la precarietà della posizione giuridica e sociale, l'assenza di una rete di supporto, l'isolamento e la scarsa informazione in materia di diritti del lavoro).
2. Tali Linee-Guida trovano piena coerenza ed integrazione con la strategia nazionale delineata dal "Piano triennale (2020-2022) di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato", adottato a febbraio 2020 dal Tavolo di coordinamento, istituito dall'art. 25 quater della Legge 136/2018. Il Tavolo è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con la segreteria della Direzione Generale per l'immigrazione e le Politiche di Integrazione, ed è basato sulla collaborazione dei diversi attori istituzionali coinvolti a livello centrale e decentrato, dei rappresentati dei lavoratori, dei datori di lavoro del settore agricolo e delle associazioni del Terzo settore.
3. Le Linee-Guida sono fondate sulla legalità e sulla dignità del lavoro, sulla promozione e sulla tutela dei diritti umani da attuare attraverso l'assistenza e la protezione delle vittime, e il consolidamento della cooperazione tra tutti gli attori pubblici e della società civile coinvolti nel contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. La via per raggiungere risultati duraturi risiede nel mettere a sistema le diverse politiche pubbliche capaci di incidere positivamente - in via diretta o indiretta - nelle azioni di prevenzione, supporto, integrazione e accompagnamento al lavoro di qualità rivolte ai cittadini dell'unione europea (anche italiani) e di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo sull'intero territorio nazionale.
4. Le Linee-guida garantiscono che ogni misura di identificazione, protezione e assistenza applichi il principio di valutazione del rischio legato al genere, all'età e a particolari vulnerabilità che possano interessare le vittime. La condizione di vulnerabilità si definisce in base alle interazioni tra diversi fattori strutturali (giuridici, culturali, sociali ed economici) che producono situazioni in cui (con riferimento alla definizione di "posizione di vulnerabilità" contenuta nella direttiva 2011/36/UE) una persona non ha altra alternativa reale e accettabile che quella di soggiacere allo sfruttamento e ad altre forme di abuso. Nel caso delle lavoratrici, questa situazione può essere ulteriormente aggravata dall'intersecarsi di particolari dinamiche di genere e relazioni di potere.
Questo approccio è già stato messo in pratica in diversi contesti territoriali mediante strumenti di natura pattizia che sono stati stipulati tra organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, parti sociali, organismi della società civile, anche utilizzando le possibilità dischiuse da disposizioni, della legislazione statale e regionale, dedicate a specifici aspetti di intervento in questo settore.
Il Piano triennale e queste Linee-Guida si innestano su questo "patrimonio" di competenze, definendo per la prima volta una cornice organica di soggetti, di strumenti e di principi, attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l'integrazione delle politiche, delle misure e dei servizi che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Queste Linee-Guida sono dirette ai soggetti che, a vario titolo e secondo le rispettive competenze, sono coinvolti nelle azioni di protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura o potenziali tali.
 

SOMMARIO
OBIETTIVO
SISTEMA DI GOVERNANCE E COORDINAMENTO
DEFINIZIONE DI VITTIMA DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA
MECCANISMO NAZIONALE DI REFERRAL (MNR) E PRINCIPI COMUNI
IDENTIFICAZIONE
REFERRAL E ACCESSO Al SERVIZI
ACCESSO AI RIMEDI
PROTEZIONE E ASSISTENZA DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI ATTORI COINVOLTI

 

OBIETTIVO
Le presenti Linee-Guida definiscono gli standard comuni minimi e i principi generali per la realizzazione di un Meccanismo nazionale di riferimento (referral) a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura. La finalità è la creazione di un modello di intervento che faccia crescere la fiducia delle vittime nelle istituzioni e spezzi le catene dello sfruttamento.


SISTEMA DI GOVERNANCE E COORDINAMENTO
È necessario garantire una governance nazionale e regionale attraverso forme di coordinamento tra tutti i soggetti con le competenze nei diversi settori chiamati in causa (identificazione, presa in carico, protezione sociale, assistenza, anche legale, accoglienza, integrazione socio-lavorativa, ecc.).
Il coordinamento di tale Meccanismo nazionale di referral (MNR) è assicurato a livello nazionale dal Tavolo istituito ai sensi dell'art. 25 legge n. 136/2018, che è responsabile per la gestione condivisa delle azioni prioritarie del Piano triennale, nonché dell'elaborazione di proposte normative riguardanti lo sfruttamento lavorativo, l'intermediazione illecita e il lavoro forzato e la condivisione di buone prassi. In particolare l'azione prioritaria n. 9 del Piano triennale assegna al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre istituzioni competenti, il compito di coordinare l'attuazione degli interventi in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo, di comune intesa con la Conferenza delle Regioni e ANCI.
Analogamente, la Conferenza Unificata ha il ruolo di raccordo tra gli indirizzi programmatici delineati nel Piano triennale e la programmazione regionale. Le Regioni e le Province Autonome adottano gli indirizzi del Tavolo e le iniziative del Piano triennale, e nello specifico si impegnano a dare attuazione a livello territoriale agli standard di intervento previsti in queste Linee Guida.
Gli enti locali e le loro forme associative, in linea con gli indirizzi dati dalle Regioni, hanno la facoltà di predisporre piani di intervento multisettoriali e multi-agenzia per l'attuazione del Piano triennale e, in particolare, degli standard minimi di servizio previsti in queste Linee-Guida.
In attuazione delle presenti Linee-Guida, lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze e nell'organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire quanto previsto nelle Linee-Guida entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo. Inoltre, è facoltà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali concludere specifici accordi in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi coinvolti.
Dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio e di scambio periodico di informazioni sull'attuazione del Meccanismo nazionale di referral (MNR) in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Tale sistema dovrà essere integrato con gli strumenti di monitoraggio e di valutazione previsti dal Piano triennale.


DEFINIZIONE DI VITTIMA DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA
Secondo l'attuale quadro normativo, ed in particolare ai sensi dall'art. 603-bis c.p., così come riformulato dalla L. n. 199/2016, è vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.
Ciò premesso, i potenziali beneficiari di tale sistema di protezione e assistenza sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno, impiegati in condizioni di sfruttamento lavorativo di cui agli artt. 600, 601 e 603 bis c.p. nonché art. 22, co. 12 e 12 bis TUI. Sono pertanto inclusi i cittadini dell'unione europea (anche italiani) e di Paesi Terzi indipendentemente dalla condizione giuridica, per cui si configuri almeno uno degli indici di sfruttamento previsti dal codice penale.
In particolare, lo sfruttamento lavorativo in agricoltura prevede forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera fuori dai canali legali di collocamento.
La Legge n. 199 del 2016 ha introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.). Il testo di legge prevede quattro indici di sfruttamento del lavoro, ossia:
i - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
ii - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
iii - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
iv - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Il reato di sfruttamento lavorativo si configura quando si verifica almeno una delle violazioni di cui sopra, unitamente all'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.
Sulla base dei suddetti indici, l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato delle linee-guida operative per le attività ispettive.
In caso di coercizione (violenza, minacce, sequestro di documenti, restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo diventa lavoro forzato (artt. 600, 601, 603 II c.p.)
In caso di minori vittime di sfruttamento lavorativo, tutte le misure adottate devono avere come obiettivo primario l'interesse superiore del minore, risultante da una valutazione attenta e approfondita condotta da professionisti formati e qualificati. Qualunque decisione deve essere presa tenendo in conto l'opinione del minore, del tutore, del curatore speciale o di chi esercita le funzioni genitoriali, che dovrebbe essere sollecitato proattivamente in tutte le diverse fasi previste, sia dagli operatori che dai decisori coinvolti con la relativa competenza richiesta. In caso di minori stranieri non accompagnati, è necessario che tutte le misure adottate siano specificamente rimodulate e riadattate alla vulnerabilità propria dei minori stranieri non accompagnati. Nello specifico, i servizi degli enti locali titolari della presa in carico sono chiamati a mettere in protezione il minore, anche valutando un collocamento fuori dal territorio in cui è presente la rete di sfruttamento.
 

MECCANISMO NAZIONALE DI REFERRAL (MNR) E PRINCIPI COMUNI
Il Meccanismo nazionale di referral per le vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura (i) stabilisce i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti in tale sistema; (ii) definisce procedure comuni per l'identificazione delle vittime e per il processo di presa in carico (referral); e (iii) identifica i servizi di protezione e assistenza per le vittime e gli standard minimi di qualità per la loro erogazione.
Il Meccanismo nazionale di referral è rivolto alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali per favorire una gestione uniforme dei principi in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo, in raccordo con i Servizi ispettivi del lavoro, le Forze dell'ordine, le Parti sociali e il Terzo settore, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l'uniformità negli interventi di lotta e contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Principi:
a. è responsabilità dello Stato far rispettare i diritti fondamentali del lavoro, in quanto diritti umani, e della legislazione del lavoro e del ruolo di protezione e assistenza in caso di violazione;
b. garantire che la persona sia consapevole del tipo di assistenza che può ricevere e da quale entità nonché sulle modalità, condizioni e procedure per ottenere protezione; in particolare, le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e le vittime di grave sfruttamento lavorativo che si trovino in una situazione di pericolo concreto per la loro incolumità devono essere informate della possibilità di accedere al meccanismo di protezione previsto dall'art. 18, TUI;
c. assicurare forme personalizzate di protezione e assistenza adeguate al genere, all'età, ai bisogni, al recupero psico-fisico e alle vulnerabilità delle vittime;
d. nel rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascun attore, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali sono il perno del sistema di identificazione, protezione e assistenza in raccordo con i Servizi ispettivi del lavoro, le Forze dell'ordine, le Parti sociali, il Terzo settore e le Organizzazioni Internazionali competenti in materia, con un approccio multi-agenzia, per garantire una risposta coordinata, immediata ed efficace a potenziali situazioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura, evitando sovrapposizioni e/o ritardi negli interventi;
e. distinguere tra una fase di identificazione preliminare, finalizzata allo screening iniziale della potenziale vittima e una di tipo formale volta a tutelare la vittima identificata come tale, così da costruire un sistema che consenta il passaggio rapido da una fase all'altra, attraverso l'utilizzo delle strutture e dei meccanismi già esistenti o attraverso la creazione di nuovi, che rispondano a modalità di gestione omogenee e coerenti con i principi del Piano triennale;
f. garantire il coordinamento degli interventi di protezione e assistenza con il sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/2000, il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui aIKart. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Piano nazionale e i Piani regionali volti al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne.
g. promuovere meccanismi di presa in carico multidisciplinare attraverso percorsi personalizzati, delle vittime, realizzati da esperti adeguatamente formati, nell'ambito di una cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e gli organismi della società civile;
h. assicurare che l'accesso alle misure di protezione e assistenza delle vittime non sia necessariamente vincolato al percorso giudiziario e, quindi, alla denuncia, garantendo anche un adeguato periodo di riflessione e recupero.
i. assicurare la tutela della privacy e dell'identità nei processi di identificazione e sottrazione dalla situazione di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e lavoro forzato;
j. massimizzare l'uso delle risorse finanziarie disponibili (comunitarie, nazionali e regionali) per
migliorare la gestione degli interventi in modo integrato. 
Le presenti Linee-guida rappresentano standard minimi di riferimento. Le misure indicate non seguono sempre un ordine cronologico; in alcune circostanze devono essere applicate simultaneamente, mentre in altri casi devono seguire un ordine di attuazione diverso.
 

IDENTIFICAZIONE
L'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo è un processo volto a comprendere, attraverso l'analisi della situazione e, in generale, degli elementi (indicatori di sfruttamento lavorativo) che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è vittima di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita (caporalato) o lavoro forzato.
L'identificazione ha lo scopo di individuare le misure più efficaci per garantire alla vittima una tutela adeguata, sostegno, prima assistenza e protezione, nonché accompagnamento e integrazione sociale nel lungo periodo e rappresenta il primo passo per consentire alle vittime di sfruttamento lavorativo di uscire da situazioni di assoggettamento e ricevere appropriata e tempestiva tutela.
Il processo di identificazione è composto da una fase preliminare e da una formale, è costituito da molteplici azioni messe in atto da soggetti diversi, ed è volto alla graduale emersione di elementi rilevanti al fine di garantire misure di sostegno immediate e rispondenti ai bisogni dei lavoratori sfruttati in agricoltura.
I soggetti preposti all'identificazione devono essere formati e possedere le competenze e gli strumenti adeguati ad aiutare le vittime, o potenziali tali, a superare le eventuali resistenze - per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità - nel raccontare in tutto o in parte i fatti e gli episodi subiti. L'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo è un obbligo a carico delle autorità pubbliche in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni sovranazionali e nazionali (Convenzione n. 29 del 1930 sul lavoro forzato; Convenzione n. 105 del 1957 sull'eliminazione del lavoro forzato; Art. 4, Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Protocollo alla Convenzione n. 29 - 2014; Raccomandazione ILO n. 203 sul lavoro forzato; Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; Direttiva 2004/81/CE; Direttiva 2011/36/UE; Direttiva 2009/52/CE; Direttiva 2012/29/UE; legge n. 288/2003; legge n. 199/2016; decreto legislativo n. 286/1998). È dunque necessario che ciascun soggetto, istituzionale e non, coinvolto a diverso titolo, contribuisca, in un'ottica multi-attore e con un approccio integrato, alla protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo favorendo l'identificazione, quale primo passaggio propedeutico alla presa in carico e all'attivazione di misure di tutela personale e di assistenza.
A fronte di specifiche circostanze, nell'ambito del processo di identificazione, le Autorità nazionali possono avvalersi del contributo specializzato delle Organizzazioni Internazionali che, in ragione del proprio mandato, supportano le Istituzioni degli Stati Membri nell'emersione del fenomeno e nella tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo.
a) Identificazione preliminare
L'identificazione preliminare è volta ad una iniziale analisi delle circostanze che possono ragionevolmente fare ritenere che la persona interessata sia vittima di sfruttamento lavorativo o sia a rischio di divenirlo.
L'identificazione preliminare viene effettuata in occasione del primo approccio con una persona e nel momento in cui, in seguito ad una valutazione iniziale, emergono i primi indicatori riconducibili ad elementi tipici dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
È funzionale alla procedura di referral, poiché, una volta emersi tutti gli elementi utili a fare ritenere che la persona sia una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, devono essere fornite informazioni sui servizi disponibili e procedere ad una segnalazione al soggetto preposto alla tutela e alla protezione delle vittime.
L'identificazione preliminare può essere effettuata da chiunque abbia il ragionevole dubbio di trovarsi davanti una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, compresi:
- personale di tutti gli organi preposti alla vigilanza e ispezione (ispettori del lavoro, ispettori INPS, ispettori ASL e altri organi di vigilanza)
- funzionari o magistrati afferenti alla magistratura inquirente (pubblici ministeri, al fine di rilevare anche i correlati reati dai quali derivi la condizione di vittime per i soggetti coinvolti in tale fase identificativa)
- Forze dell'ordine, incluse la polizia municipale e la polizia di frontiera
- Uffici immigrazione delle Questure e delle Prefetture, inclusi quelli presenti nei centri per il rimpatrio (CPR)
- operatori dei servizi locali socio-sanitari personale di organizzazioni non governative
- sindacati
- personale delle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
- personale nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale
- personale nelle operazioni di lotta alla tratta e al traffico di essere umani
- centri anti-violenza
- Consigliere di parità
- Rete dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza
- tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (msna)
- in generale, tutti coloro che hanno contatto con potenziali vittime (segnalazioni dirette o di altri/e lavoratori/trici).
È necessario inoltre prevedere servizi di accesso multicanale per le potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso sistemi di help desk (ad esempio, linee telefoniche dedicate, siti web multilingue, applicazioni mobili e l'utilizzo dei social media).
Qualora all'identificazione preliminare provveda il personale ispettivo dell'INL, tale analisi può essere effettuata: in occasione dell'accoglimento di segnalazioni (le cosiddette "richieste di intervento"), nel corso di un accesso ispettivo, nonché nell'ambito delle indagini svolte di iniziativa dagli Ispettorati territoriali del lavoro o concordate con le competenti Procure della Repubblica.
Gli ispettori provvedono all'accertamento degli illeciti amministrativi e penali, alla tutela dei soggetti interessati sotto il profilo lavoristico, previdenziale, assicurativo e di salute e sicurezza (limitatamente alle attività elencate dall'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008) nonché alla corretta informazione dei lavoratori interessati circa i diritti loro spettanti.
In particolare, con riferimento ai cittadini di paesi terzi, potenziali vittime, l'identificazione preliminare e la successiva segnalazione agli enti preposti alla presa in carico e prima assistenza vengono effettuate secondo i criteri indicati nelle Linee guida dell'INL concernenti procedure operative per la tutela dei migranti vittime di sfruttamento lavorativo.
Di conseguenza il ruolo dell'ispettore del lavoro, nel momento della identificazione preliminare, è limitato alla segnalazione della situazione rilevata agli enti preposti, al fine del completamento degli ulteriori passaggi elencati nei punti dal n. 1 al n. 5, di competenza degli altri soggetti coinvolti.
Qualora, durante l'istruttoria di una domanda di protezione internazionale, dovessero emergere indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, anche grave, o di violazione delle norme in materia di diritti dei lavoratori, le Commissioni territoriali applicano le procedure di referral contenute nelle "Linee-guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale" adottate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR.
A seguito dell'identificazione preliminare, coerentemente con il modello regionale di riferimento, la potenziale vittima è indirizzata all'ente preposto ai servizi di prima assistenza e presa in carico delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, che effettua una valutazione dei bisogni della persona e fornisce i servizi di protezione e assistenza, nonché all'autorità incaricata dell'identificazione formale.
In particolare, nel caso in cui si tratti di persona straniera, potenziale vittima di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo, ed emergano pericoli concreti per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei delitti previsti dall'art. 18 comma 1 bis del TUI, essa va indirizzata verso i Servizi sociali territoriali di un ente locale o un soggetto privato che partecipa al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento, di cui all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nel caso in cui si tratti di donna potenziale vittima di sfruttamento lavorativo e di violenza, la persona può essere messa in protezione attraverso uno dei centri antiviolenza accreditati presenti a livello regionale.
Nel caso in cui si tratti di un minore solo, potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, la prima assistenza è fornita dai servizi sociali dell'ente locale in cui viene rintracciato il minore. Qualora si tratti di minore straniero non accompagnato può essere indirizzato dagli enti locali verso le strutture e i servizi dedicati del Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI) ai sensi dell'art. 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, se disponibili.
Qualora una potenziale vittima sia reticente sulla propria esperienza di sfruttamento lavorativo, dopo il primo contatto, è opportuno prevedere adeguate forme di supporto, orientamento ai servizi territoriali e follow-up per consentire in qualsiasi momento la presa in carico e la messa in protezione di queste persone. Un iniziale rifiuto di assistenza non può condurre all'irrevocabile esclusione dall'accesso ai servizi.
b) Identificazione formale
L'identificazione formale costituisce una fase, di norma successiva, del procedimento di identificazione necessaria per stabilire se la persona sia o sia stata vittima di sfruttamento lavorativo e se dunque possa beneficiare di misure volte alla protezione, sicurezza, assistenza specifica e legale, secondo la normativa vigente. L'identificazione formale conferisce alla persona lo status di vittima, determinato dalle autorità e/o dal personale autorizzato a norma di legge, e consente l'accesso ai meccanismi di tutela specifici.
Secondo la normativa vigente, l'identificazione formale è effettuata da:
- funzionari o magistrati afferenti alla magistratura inquirente, nell'ambito di attività di indagine o a seguito di denuncia da parte della vittima di sfruttamento lavorativo;
- personale di enti locali o soggetti privati abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale rivolti a cittadini di Paesi terzi, vittime di tratta e grave sfruttamento, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza vincolo di previa denuncia alla magistratura inquirente.
Gli ispettori dell'INL, in quanto soggetti qualificati e competenti ad acquisire gli elementi informativi e probatori della sussistenza della fattispecie illecita in esame intervengono anche nella fase dell'identificazione formale delle vittime, tanto al fine di fornire elementi utili alla più efficace gestione delle misure di protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime (o alla loro stessa attivazione se non avvenuta in precedenza), quanto al fine di effettuare la prescritta informativa alla competente Procura della Repubblica e collaborare nella fase delle indagini che dovessero essere avviate.
Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (art. 601 c.p.) o di grave sfruttamento in ambito lavorativo secondo le fattispecie illecite previste dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'identificazione formale è effettuata dall'autorità procedente all'interno di un procedimento penale avviato in seguito a denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario - art. 18 comma 1 del d.lgs. 286/1998); oppure, nel caso in cui la persona non denunci e aderisca a un programma di assistenza e integrazione sociale, l'identificazione formale è effettuata dall'ente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro di cui all'art. 52 D.P.R. 394/1999 (c.d. percorso sociale - art. 18, commi 1 e 3-bis del d.lgs. 286/1998).
L'identificazione formale avviene attraverso colloquio e intervista, dopo avere informato la persona sulle garanzie di tali procedure.
Nel caso in cui la potenziale vittima di sfruttamento lavorativo sia un minore, i colloqui devono essere preferibilmente condotti con tecniche adeguate da personale specificamente formato, secondo la normativa vigente.
Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o di grave sfruttamento, anche lavorativo, il colloquio e l'intervista sono effettuati secondo le procedure del Meccanismo nazionale di referral (MNR), previsto dal Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018 e futuri aggiornamenti.
Il colloquio e l'intervista per l'identificazione formale devono essere effettuati in base agli indicatori previsti dagli art. 601 e 603-bis del codice penale, nonché 22, co. 12 bis, lett. c) TUI. È possibile utilizzare un elenco di indicatori per sviluppare le domande e valutare se la persona intervistata sia una vittima di sfruttamento lavorativo o sia stata in procinto di diventarlo. In ogni caso è opportuno che l'intervistatore adotti cautele specifiche in modo da interagire con la potenziale vittima in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio (cfr. art. 1, Direttiva 2012/29/UE). In particolare, è buona prassi minimizzare il numero di contatti
non necessari, prestando attenzione a non causare sofferenza non necessaria. Anche il mero ripetere la propria storia in diversi colloqui e con diversi operatori può essere fonte di stress per la vittima nonché cagionare una vittimizzazione secondaria.
Una volta terminato il processo di identificazione, la persona deve essere informata circa l'esito del colloquio e dovrà ricevere informazioni dettagliate sulle misure di protezione e assistenza possibili. Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali disciplinano gli interventi a sostegno della protezione e dell'assistenza a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.
 

REFERRAL E ACCESSO Al SERVIZI
Questa fase consiste nella presa in carico della vittima di sfruttamento lavorativo e nell'erogazione dei servizi di protezione e assistenza, includendovi le seguenti prestazioni:
a. analisi preliminare dei bisogni e referral: orientamento di una potenziale vittima ai fini secondo i dispositivi e gli indirizzi regionali;
b. valutazione preventiva del rischio: analisi dei possibili rischi e garanzia di immediata sicurezza per la presunta vittima di sfruttamento lavorativo; nella valutazione dei rischi occorre adottare un approccio che tenga in considerazione le specificità di genere e altre caratteristiche individuali delle vittime di sfruttamento (ad es., status migratorio, età, livelli educativi, ecc.);
c. accesso ai servizi e alle informazioni: identificazione dei servizi da erogare alla vittima, trasmissione di informazioni essenziali sui diritti della persona e indagine sui relativi bisogni urgenti e su situazioni emergenziali. I servizi possono comprendere: (i) vitto e alloggio; (ii) assistenza sanitaria di base e specialistica; (iii) assistenza legale gratuita; (iv) servizi di traduzione e interpretariato; (v) sostegno finanziario per le prime necessità individuali; (vi) assistenza per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo (per le vittime di¬nazionalità straniere); e (vii) sostegno al rimpatrio per le vittime straniere che decidono di rientrare nel loro paese d'origine);
d. mediazione culturale: garanzia di comunicazione, dialogo e immediata sicurezza in una modalità comprensibile alla persona potenziale vittima di sfruttamento lavorativo;
e. periodo di recupero e riflessione: lasso di tempo necessario alla potenziale vittima per maturare una decisione informata rispetto alle scelte da intraprendere per il proprio futuro, per emergere dallo stato di assoggettamento e di palese limitazione delle proprie libertà personali, ovvero dalla violazione dei propri diritti nella dimensione lavorativa. Ai sensi della normativa attuale, il periodo di recupero e di riflessione è previsto esclusivamente come misura dedicata nel Programma Unico di Emersione del sistema anti-tratta. Secondo il Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia (allegato al Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016 - 2018), gli elementi di un periodo di recupero e riflessione sono: una sistemazione sicura; prima assistenza e protezione; informazioni su opzioni disponibili per l'assistenza a lungo termine, opportunità legali, rientro volontario assistito, ecc.; periodo adeguato a ristabilirsi e valutare le alternative proposte, inclusa la possibilità di collaborare con le autorità competenti; autorizzazione temporanea a soggiornare nel territorio nazionale e non esecuzione di alcun ordine di espulsione (qualora esistente). I soggetti privati aderenti al Programma unico di emersione,, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento, di cui all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono titolati all'attivazione di tale misura, qualora assumano all'interno dei progetti vittime di tratta per sfruttamento lavorativo o vittime di grave sfruttamento lavorativo che versino in una situazione di pericolo imminente. 
Gli enti locali hanno la facoltà di promuovere iniziative o programmi specifici, anche istituendo strutture ad hoc, volte a favorire l'accesso delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo al periodo di recupero e riflessione.
f. Misure specifiche a favore dei cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo privi del permesso di soggiorno: nel caso dei cittadini di Paesi terzi, privi del permesso di soggiorno e vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o di grave sfruttamento in ambito lavorativo, il rilascio del permesso di soggiorno può essere previsto a seguito di denuncia (c.d. percorso giudiziario), ovvero a seguito di inserimento nel Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento, di cui all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. percorso sociale). A tal proposito, si veda anche il paragrafo dedicato all'identificazione formale.
Nel caso di cittadini di Paesi terzi, privi del permesso di soggiorno, vittime di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis dell'art. 22 del decreto legislativo 286/1998, il Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, rilascia un permesso di soggiorno allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro (art. 22, comma 12-quater d.lgs. 286/1998). Laddove sussistano i requisiti, la messa in protezione sarà comunque preferita.
In tutti i casi, la celerità nelle procedure di identificazione formale e di rilascio del permesso di soggiorno consente la rapida attivazione dei meccanismi di tutela e messa in protezione nonché di reinserimento socio-lavorativo delle vittime.
 

ACCESSO Al RIMEDI
Sulla base della legislazione vigente, le vittime di sfruttamento lavorativo possono ottenere un risarcimento tramite: (i) un procedimento penale, a seguito della condanna dei responsabili; (ii) un procedimento civile per danni fisici e morali; o (iii) un procedimento giudiziario in materia di lavoro per il pagamento delle retribuzioni arretrate. Nei casi in cui non sia possibile ottenere un risarcimento dall'autore del reato o se l'autore del reato è ignoto, le vittime di grave sfruttamento lavorativo possono richiedere un risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha recepito la Direttiva anti-tratta dell'unione europea. Le vittime di sfruttamento, inoltre, possono accedere alle risorse del fondo dedicato alle vittime di reati intenzionali violenti (Legge n. 122 del 7 luglio 2016 e successive modifiche).
 

PROTEZIONE E ASSISTENZA DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
La persona vittima di sfruttamento lavorativo, in particolare se in situazione di indigenza, dovrà essere informata e orientata verso i servizi sociali locali e regionali al fine di ottenere supporti in relazione alla condizione aIloggiativa, economica, psicologica, sanitaria e legale (in particolare, a sostegno della vittima nell'accesso alla giustizia), aderendo anche a programmi di assistenza a lungo termine e di reinserimento socio-lavorativo. Si raccomanda lo sviluppo di programmi personalizzati di assistenza individuale (PAI) definiti in base ai bisogni dei destinatari.
Gli enti locali facenti parte del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i cittadini di Paesi terzi titolari dei permessi di soggiorno per:
• protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (lett. b); 
• particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286
oltre che richiedenti e titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati migranti titolari di protezione speciale, di permesso di soggiorno per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile, o di cui all'articolo 18bis decreto legislativo n. 286 del 1998.
L'iter di accesso all'accoglienza nella rete SAI avviene tramite segnalazione secondo le modalità previste dal Servizio Centrale, che coordina tale rete.
Le segnalazioni possono essere inviate da:
- enti locali appartenenti alla rete del SAI;
- enti gestori di progetti territoriali del SAI;
- enti locali non appartenenti alla rete SAI;
- associazioni ed enti di tutela;
- Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
- centri di accoglienza attivati in via straordinaria su richiesta del Ministero dell'interno alle Prefetture;
- Questure;
- poli ospedalieri e strutture sanitarie del territorio;
- comunità di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati;
- tutti gli enti che, in ragione del proprio ufficio o a diverso titolo coinvolti, possono segnalare il bisogno di accoglienza integrata di vittime di tratta e/o sfruttamento lavorativo ai sensi degli articoli 18 e 22 comma 12 bis del Testo Unico Immigrazione).
Le persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo nonché le vittime di grave sfruttamento lavorativo che si trovino in una situazione di pericolo imminente per la propria incolumità possono aderire al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
I servizi sociali territoriali, nell'ambito delle proprie competenze e autonomia, attivano i servizi preposti alla protezione delle donne vittime di sfruttamento lavorativo e di violenza. Qualora presenti sul territorio, possono accedere alle misure di protezione e assistenza previsti dal Piano nazionale e dai Piani regionali volti al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne.
Ai minori, vittime di sfruttamento lavorativo, anche stranieri non accompagnati, si applicano le norme nazionali, regionali e locali in materia di vigilanza, protezione e tutela, nonché di assistenza, sostegno e aiuto nella genitorialità alle famiglie. In particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 142/2015, i minori stranieri non accompagnati (msna) possono essere accolti e ricevere i servizi di protezione e assistenza offerti dalle strutture governative di primo livello e di secondo livello del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Anche in mancanza di adesione al sistema SAI, permane in capo agli Enti locali l'obbligo di accoglienza e assistenza.
Nell'ambito dei programmi personalizzati di assistenza individuale (PAI), i servizi pubblici e privati appartenenti alla rete delle politiche attive del lavoro, a partire dai Centri per l'impiego, sono competenti per gli interventi specializzati in materia di inserimento lavorativo. Il miglioramento dell'efficacia, della trasparenza e della gamma dei servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro per favorire l'inclusione socio-lavorativa delle vittime di sfruttamento lavorativo nel medio e lungo periodo è previsto nelle azioni prioritarie del Piano triennale (azione 4, azione 9 e azione 10).
La personalizzazione degli interventi sul target delle vittime di sfruttamento lavorativo, all'interno delle misure di politica attiva del lavoro, include il rafforzamento delle competenze professionali e l'accompagnamento al lavoro, attraverso due leve fondamentali: la conoscenza di base della tematica da parte degli intermediari coinvolti, particolarmente nei territori più esposti a fenomeni di sfruttamento; il possesso di adeguate competenze specialistiche, in particolare del lavoro in rete e della co-progettazione degli interventi. L'attuazione dei livelli essenziali di prestazioni (LEP) per la presa in carico integrata di persone in condizione di vulnerabilità, e la definizione dei relativi standard di servizio, di intesa con le Regioni e le Province Autonome, è funzionale alla realizzazione di programmi personalizzati integrati, anche a supporto delle vittime di sfruttamento lavorativo.
Per le vittime di sfruttamento lavorativo, in condizione di particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, nell'ambito dei recepimenti regionali delle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017", sono previste deroghe sulla durata e sui limiti numerici all'attivazione di tirocini extracurriculari. La messa a disposizione di incentivi all'assunzione e altre iniziative volte al reinserimento socio-lavorativo legate a progettualità nazionali, regionali o locali sono ulteriori strumenti per ridurre le condizioni di svantaggio delle vittime di sfruttamento lavorativo.


INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
In ogni fase dell'identificazione, della protezione e dell'assistenza, la vittima o potenziale vittima di sfruttamento lavorativo va adeguatamente informata riguardo ai suoi diritti, alle opzioni disponibili, alle procedure e ai possibili esiti. L'informazione va resa in una lingua a lei nota, possibilmente in quella d'origine, anche avvalendosi di materiali tradotti, interpretariato e mediazione interculturale. Se la vittima o la potenziale vittima è un minore non accompagnato, l'informazione è resa in maniera adeguata alla sua condizione e coinvolgendo anche il tutore.
Le campagne di comunicazione istituzionale e sociale previste a livello nazionale e locale dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 - 2022 (azione prioritaria 7) sono dedicate anche al sistema di referral per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo. In particolare, le campagne e i materiali realizzati a livello locale descrivono l'articolazione e il funzionamento del sistema nei territori di riferimento e danno informazioni utili per l'accesso allo stesso.
Tutti gli attori coinvolti nell'identificazione, nell'assistenza e nella protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo si adoperano per garantire la diffusione e la conoscenza delle presenti linee guida tra i propri operatori. Favoriscono, inoltre, una conoscenza adeguata del sistema di referral tra i pubblici di riferimento, promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione sia autonomamente, sia in maniera coordinata, con le modalità e gli strumenti che ritengono più adeguati.
Nelle attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle comunità straniere sono coinvolti anche enti e associazioni che operano in favore degli immigrati, iscritti al registro di cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 286/1998, associazioni di migranti e personalità di riferimento delle comunità. Ex vittime di sfruttamento che hanno avuto accesso al sistema di protezione e assistenza e a successivi programmi di reinserimento socio-lavorativo possono essere coinvolte nella definizione delle attività e, anche come testimonial, nelle attività stesse.

FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI ATTORI COINVOLTI
La tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo è un compito difficile e complesso, che esige una preparazione multidisciplinare, competenza specifica e sensibilità multiculturale oltre alla capacità di lavorare in rete. La formazione e la qualificazione degli operatori coinvolti in ogni fase dell'identificazione, della protezione e dell'assistenza è funzionale, insieme all'attuazione degli interventi, all'incremento del numero di lavoratori, vittime di sfruttamento lavorativo, presi in carico dal sistema.
Lo sviluppo di un percorso di formazione continua, comune a tutti gli operatori, con moduli specifici riguardanti la sequenza e l'integrazione di tali servizi, come pure il coordinamento e i partenariati tra i diversi attori responsabili degli interventi di protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo è una misura specifica del Piano triennale (asse strategico 6.2 e 6.3, azioni prioritarie n. 8 e n. 10).